Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556

Licenziamento, Impugnazione, Giurisdizione, Dipendente
della forza armata USA in territorio italiano

 

Fatti di causa

 

1. C.F., impiegato sin dal 1992 presso la Stazione
Comunicazioni del Comando della Marina Militare americana (N.), articolazione
della NCTAMS LANT, poi U.S. NCTS di S., con ricorso ex art. 1, comma 47, legge n. 92 del
2012, ha impugnato il licenziamento intimato l’8 ottobre 2015 chiedendo la
reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni oltre
regolarizzazione contributiva.

2. Il Tribunale adito, prima con ordinanza del 4
aprile 2017, poi con sentenza del 30 gennaio 2019, in accoglimento dell’eccezione
formulata dal Governo degli Stati Uniti, ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano, ritenendo applicabile, in materia, l’art.
11, co. 2, lett. c) della Convenzione di New York che introduce un’eccezione
alla giurisdizione dello Stato ospitante (cd. Immunità ristretta), in tutti i
casi in cui l’azione ha per oggetto l’assunzione, la proroga e la
reintegrazione di un lavoratore.

3. La Corte d’appello di Catania, decidendo il
gravame svolto dal lavoratore, con sentenza n.176 del 2020 ha ribaltato il
giudizio di primo grado e affermato la giurisdizione del giudice italiano, con
rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 353 cod.proc.civ., richiamando i principi
espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire dalla sentenza n.
8858 (recte 8588) del 1996, secondo cui, in applicazione dell’art. IX della
Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30
novembre 1955, n. 1355 (nonché dell’art. 8 dell’accordo firmato a Parigi il 26
luglio 1961, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083), le
condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dagli organi militari e
dagli uffici civili della N.A.T.O. per i bisogni locali di manodopera, al fine
del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto
locale), in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le
condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate conformemente alla
legislazione in vigore nello Stato di soggiorno (nella specie, l’Italia), con
riferimento alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e alla tutela
giurisdizionale dei lavoratori.

4. La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante che la
richiamata giurisprudenza di legittimità fosse antecedente alla Convenzione di
New York e alla sua ratifica in Italia, dal momento che lo stesso Governo degli
Stati Uniti riconosceva, da un lato, che tale Convenzione non fosse ancora
entrata in vigore per mancato deposito del trentesimo strumento di ratifica e,
dall’altro, che la stessa si fosse limitata a dichiarare norme già esistenti
nel diritto internazionale consuetudinario, vigenti nel nostro ordinamento, in
virtù dell’art. 10 Cost., e tenute presenti
dalla giurisprudenza di legittimità nella interpretazione della Convenzione di
Londra riguardante specificamente i paesi del Patto Atlantico; ha rimarcato,
infine, che la questione di giurisdizione concernente i rapporti di lavoro,
come quello in esame, dovesse dirimersi sulla base della Convenzione di Londra
anche dopo la stipula della Convenzione di New York e, ancor più, dopo la
ratifica, di quest’ultima, da parte dello Stato Italiano (all’uopo richiamando Cass., Sez.Un., n. 16248 del 2011 e, da ultimo,
Cass.,Sez.Un., n. 8228 del 2019, ancora in tema di rapporti di lavoro in favore
degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO sulla
base della Convenzione di Londra del 1951).

5. Contro tale decisione ricorrono per cassazione
gli Stati Uniti d’America, con ricorso ulteriormente illustrato con memoria,
chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto
all’azione di reintegrazione proposta dal F., ai sensi del diritto
consuetudinario e alla stregua della Convenzione di New York sulle immunità
giurisdizionali degli Stati.

6. F. C. ha resistito con controricorso.

7. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

8. Gli Stati Uniti d’America chiedono l’annullamento
della sentenza impugnata assumendo che l’articolo IX, comma 4 della Convenzione
di Londra non conterrebbe alcun regolamento pattizio della giurisdizione ma si
limiterebbe a garantire il rispetto esclusivamente della legislazione di
diritto sostanziale dello Stato in cui si svolge il rapporto e non
costituirebbe nemmeno una deroga al generale regime dell’immunità dello Stato
estero, rispetto a pretese volte a vedere ricostituito il rapporto di lavoro,
alla stregua del diverso regime previsto dall’art. 11, co. 2) lett.c) della
Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni.

9. Argomenta la parte ricorrente che, rispetto alla
norma ritenuta applicabile nella specie – la Convenzione di New York sulle
immunità giurisdizionali – deve escludersi l’ipotizzabilità di una rinuncia
all’immunità giurisdizionale, non essendo stato prestato, in termini espliciti,
alcun consenso all’esercizio della giurisdizione (a mente dell’art. 7, 2°
comma, Convenzione di New York); aggiunge che la deroga opererebbe,
eventualmente, solo nel senso dell’ampliamento dell’ambito di operatività
dell’immunità giurisdizionale, e non del suo restringimento, alla stregua
dell’art. 11, 1° comma, Convenzione di New York che pone la regola generale
dell’assenza di immunità giurisdizionale nei rapporti privatistici,
introducendo, però, la possibilità di deroga pattizia, nel senso di consentire
la previsione pattizia di un’immunità laddove, altrimenti, l’immunità non
opererebbe, ragione per cui l’articolo IX, 4° comma, della Convenzione di
Londra non potrebbe considerarsi una deroga, tanto meno esplicita.

10. Contesta, altresì, che, in materia, possa
assumere rilevanza decisiva quanto statuito dall’art. 8, lett. f, del d.P.R. 18
settembre 1962 n. 2083 – disposizione applicabile esclusivamente ai personale
civile impiegato da un Quartiere Generale interalleato – che, con riferimento
al personale civile a statuto locale di cui all’articolo IX della Convenzione
di Londra, prevede che le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro
saranno regolate dalle leggi italiane; che l’assunzione avverrà in conformità
alle leggi italiane; che si provvederà al trattamento assistenziale e
previdenziale di tale personale in conformità alle leggi italiane; che
«Qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro. . . potrà essere risolta
dai competenti organi interni NATO senza pregiudizio della tutela
giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane».

11. In definitiva, la parte ricorrente chiede
applicarsi il criterio interpretativo dell’applicazione uniforme dell’art. IX,
4° comma, della Convenzione di Londra, tenuto conto delle decisioni delle Corti
canadesi e inglesi, che hanno escluso che detta Convenzione si occupi di
giurisdizione o di immunità, e di risolvere il conflitto, meramente apparente
di fonti, nel senso che solo la Convenzione di New York, e non la Convenzione
di Londra, si occupa di giurisdizione e di immunità giurisdizionale, ovvero il
conflitto di fonti nel senso della prevalenza della regola di diritto
consuetudinario internazionale consolidata e trasfusa nell’art. 11, 2° comma,
lett c) della Convenzione di New York, che preclude l’esercizio della potestas
judicandi nell’ipotesi di domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto
di lavoro, sul presupposto che nulla vieta che il diritto consuetudinario
successivo abroghi quello pattizio anteriore.

12. Il ricorso, ammissibile in quanto la sentenza
della Corte di appello deve ritenersi definitiva e, quindi, non ricadente nel
divieto dettato dall’art. 360, comma 3, cod.proc.civ. (fra tante, Cass.,
Sez.Un., 22 dicembre 2015, n. 25774), non è fondato.

13. Il signor F., impiegato d’ordine, è stato
assunto, per esigenze locali delle Forze armate americane, alle dipendenze di
N. – comando della Marina statunitense che fornisce la connessione telefonica e
di rete nella Stazione navale di S. – priva di personalità giuridica separata
rispetto al Governo degli Stati Uniti d’America, a uso esclusivo degli USA, e
non è organo della NATO.

14. Trattasi di un rapporto di lavoro svolto presso
una base militare degli Stati Uniti d’America in Italia, qual è la Stazione
navale di S., alle dipendenze delle forze armate di un Paese appartenente alla
NATO, per cui occorre prendere le mosse dallo statuto delle forze armate negli
stati membri della Nato, disciplinato dalla Convenzione di Londra del 19 giugno
1951, ratificata dall’Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

15. La Convenzione siglata a Londra nel 1951,
genericamente indicata come «Statuto delle truppe della NATO» disciplina lo
status del personale militare degli stati parti del Trattato dell’Atlantico del
Nord che si trovino nel territorio di un altro stato parte e, al contempo,
regola lo status dei membri delle basi militari Nato o americane stazionanti in
territorio italiano.

16. La Convenzione disciplina anche lo status del
personale civile al seguito della forza armata dell’Alleanza stazionante nel
nostro territorio e del personale civile dello stato di soggiorno assunto per
soddisfare le necessità locali.

17. In particolare, in riferimento al personale
civile dello stato di soggiorno, il quarto paragrafo dell’articolo IX della
Convenzione di Londra recita: «Le necessità locali di mano d’opera civile da
parte di una forza o di un elemento civile saranno soddisfatte in modo analogo
a quelle dei servizi similari dello Stato di soggiorno, con la loro assistenza
e tramite i servizi di collocamento della mano d’opera. Le condizioni d’impiego
e di lavoro, ed in particolare i salari e gli accessori, nonché le condizioni
per la protezione dei lavoratori, saranno regolate conformemente alla
legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Tali lavoratori civili
impiegati da una forza o da un elemento civile non saranno considerati, in
alcun caso, come appartenenti alla forza od all’elemento civile».

18. Vale fin d’ora precisare che la previsione non
si applica solo ai dipendenti della NATO, dal momento che vi si include il
personale alle dipendenze di «una forza» ossia, alla stregua della definizione
di «forza» data dall’art. 1 della Convenzione medesima, «il personale
appartenente alle forze armate di terra, di mare o dell’aria di una delle parti
contraenti che si trovi nel territorio di un’altra parte contraente nella zona
del Trattato Nord Atlantico per ragioni attinenti al proprio servizio, con
riserva che due Parti contraenti interessate possono convenire di non
considerare determinate persone, unità o formazioni come costituenti una
“forza” o facenti parte di una “forza” appartenenti ad essa
agli effetti della presente convenzione».

19. Non è meritevole di condivisione, pertanto,
l’obiezione, illustrata dall’attuale parte ricorrente, nel senso
dell’inapplicabilità della richiamata disposizione dell’articolo IX suffragata
dal rilievo secondo cui N. non costituirebbe un Quartiere Generale
Interalleato: invero, la Convenzione di Londra impegna direttamente non solo la
NATO ma anche gli Stati che di essa fanno parte, indicando, quale criterio
discretivo, «che si trovi nel territorio di un’altra parte contraente nella
zona del Trattato Nord Atlantico per ragioni attinenti al proprio servizio»,
indipendentemente, dunque, dalla circostanza, evidenziata come decisiva dalla
parte ricorrente, che il rapporto di lavoro sia intercorso o meno con un organo
della NATO (per inciso, l’impiego con il quartiere generale interalleato
intercorre con un organo Nato; l’impiego, come nella specie, per N. intercorre
con le forze armate USA).

20. La copiosa giurisprudenza di queste Sezioni
Unite (v. Cass. 26 luglio 2011, n. 16248 ed
ivi cenni ai numerosi precedenti giurisprudenziali) ha da tempo chiarito che,
ai fini della decisione delle controversie relative al lavoro prestato in
favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla
NATO, occorre fare riferimento all’art. IX della Convenzione di Londra del 19
giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1355
(nonché art. 8 dell’accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo
con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083), a mente del quale, nella disposizione
recata dal paragrafo 4, le condizioni di impiego e di lavoro delle persone
assunte dagli organi militari e dagli uffici civili della NATO per le esigenze
locali di manodopera, al fine del soddisfacimento di esigenze materiali
(cosiddetto personale a statuto locale), in particolare per quanto riguarda il
salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate
conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno (nella
specie, l’Italia), sia con riguardo alla disciplina sostanziale del rapporto di
lavoro sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale dei lavoratori.

21. Risulta, dunque, consolidata l’interpretazione
secondo cui il Trattato di Londra del 1951, reso esecutivo con legge n.1335 del
1955, e il Protocollo della medesima Convenzione firmato a Parigi il 28 agosto
1952, ratificato e reso esecutivo con legge n.1338 del 1952, costituiscono
regolamentazione pattizia, senza limitazione alcuna, delle condizioni
d’impiego, di lavoro e protezione dei lavoratori nei rapporti di lavoro
instaurati dai Paesi membri del Trattato dell’Atlantico del Nord (tra cui gli
Stati Uniti d’America), da organismi militari e comandi supremi o subordinati
della NATO, con il personale a statuto locale, vale a dire cittadini dello
Stato ospitante nel quale si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri
compiti, e ciò sia quanto alla disciplina sostanziale del rapporto sia per
quanto attiene alla giurisdizione (v, fra le altre, Cass. 15 aprile 2005, n.
7837).

22. Del resto, non solo appartiene al potere sovrano
degli Stati derogare, nei rapporti reciproci, ad una norma consuetudinaria di
diritto internazionale – e dunque al principio consuetudinario dell’immunità
giurisdizionale – mediante un trattato bilaterale o plurilaterale, qual è la
Convenzione di Londra del 1951, ma la previsione pattizia siglata nel 1951 si
svuoterebbe di significato ove la tutela del rapporto di lavoro alla stregua
della legislazione dello Stato ospitante fosse limitata esclusivamente alla
disciplina sostanziale, con pregiudizio di quella giurisdizionale.

23. La più volte richiamata Convenzione di Londra va
quindi interpretata nel senso fatto proprio dalla costante giurisprudenza di
legittimità, secondo cui opera la rinuncia all’immunità dalla giurisdizione
dello Stato ospitante solo ove una parte contraente abbia espresso
oggettivamente, anche mediante comportamenti concludenti, l’intento di
costituire rapporti di lavoro a «statuto locale», in caso diverso restando
esclusa la stessa applicazione della Convenzione che cede all’operatività del
principio generale dell’immunità garantita agli Stati esteri per le pretese
direttamente incidenti sul loro assetto organizzativo (Cass.,Sez.Un.,18 ottobre
2005, n. 20106).

24. In altri termini, va ribadito il principio
secondo cui sono assoggettati alla giurisdizione dello Stato italiano i soli
rapporti di lavoro con la manodopera locale in riferimento ai quali la
Convenzione di Londra esprime essa stessa l’intento degli Stati ospitati di
rinunciare all’immunità (Cass., Sez.Un., n.20106 del 2005 cit.), rinuncia che,
per converso, non è contemplata e non si estende al personale assunto come
personale civile accompagnante la forza armata (v. Cass.,
Sez.Un., 26 aprile 2012, n. 6489).

25. Il richiamato orientamento ha trovato ulteriore
e recente conferma con Cass., Sez.Un., 22 marzo 2019, nn. 8228 e 8229, sentenze
coeve che hanno ribadito che la domanda proposta dal lavoratore residente nello
Stato di soggiorno in riferimento al rapporto di lavoro prestato in favore
degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO e la
cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento delle esigenze locali della
Forza militare, appartiene alla giurisdizione del giudice dello Stato di
soggiorno (v., in continuità, Cass. 18 febbraio 2021, n.4413; Cass. 4 maggio
2021, n. 11638; Cass. 5 maggio 2021, n. 11760; v., inoltre, Cass. 8 gennaio
2015, n. 63; Cass. 4 marzo 2014, n. 4983).

26. Come evidenziato dalla Corte d’appello, la
questione della giurisdizione sui rapporti di lavoro prestati in favore degli
organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO è stata
risolta da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 8828 del 2019, secondo
quanto stabilito dalla Convenzione di Londra del 1951 e le decisioni che si
sono espresse in continuità, dianzi richiamate, hanno rimarcato la devoluzione
alla giurisdizione del giudice dello Sato di soggiorno della domanda relativa
al rapporto di lavoro proposta da un cittadino dello Stato di soggiorno, che
sia colà residente, e la cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento
delle esigenze locali della Forza militare.

27. Nessun contrasto è ravvisabile con Cass.,Sez.Un., 26 aprile 2012, n.6489, in tema di
azione svolta dall’ente previdenziale per il recupero di sgravi contributivi
indebitamente fruiti in riferimento al predetto personale civile delle forze
armate statunitensi, e con lo snodo argomentativo con cui è stata rimarcata la
natura patrimoniale dell’azione di recupero esperita dall’INPS nei confronti
degli Stati Uniti, per dirimere, in quel giudizio, i profili attinenti alla
giurisdizione: è bene precisare che si tratta di domanda in giudizio svolta
dall’ente pubblico di previdenza per il recupero di somme costituenti,
nell’ordinamento italiano, obbligazione pubblicistica, per cui non costituisce
un precedente di segno opposto con il quale ora confrontarsi, non inerendo al
thema decidendum, e allo scrutinio in quell’occasione delle Sezioni Unite della
Corte, il profilo dell’accesso alla giustizia del lavoratore licenziato che
rivendichi anche la tutela reintegratoria nel posto di lavoro.

28. Del resto non va sottaciuto che l’Italia, nel
depositare l’adesione alla Convenzione di New York presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite (ex art. 32 della Convenzione), debitamente
autorizzata ai sensi dell’art. 80 Cost., in aggiunta all’adesione ha rilasciato
una dichiarazione interpretativa in forza della Convenzione di Vienna del 1969
sul diritto dei trattati, che disciplina le «riserve» come dichiarazioni
unilaterali, quale che sia la loro formulazione o indicazione, fatte da uno
Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi
aderisce, per escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni
ivi contenute (sull’operatività del disposto dell’art. 11 della Convenzione,
già prima che la Convenzione citata divenisse vincolante per tutti gli Stati
aderenti, perché sostanzialmente ricognitivo del diritto consuetudinario in
materia e rilevante anche come parametro della compatibilità dell’immunità
giurisdizionale dello Stato convenuto con le garanzie del giusto processo v.
Cass., Sez. Un., 18 aprile 2014, n. 9034 e 18 settembre 2014, n. 19674 ed ivi
richiami alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte
EDU, sentenza del 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia).

29. In particolare, il Governo italiano ha con tale
strumento chiarito che la Convenzione non avrebbe trovato applicazione alle
attività poste in essere dalle forze armate di uno Stato durante un conflitto
armato o nell’esercizio delle proprie funzioni, e continua specificando che
sono fatti salvi i regimi speciali di immunità, tra cui l’immunità collegata
allo status delle forze armate e al personale associato.

30. Del resto la parte sesta (articoli 25-33) della
Convenzione di New York reca, tra le disposizioni finali, una clausola di
salvaguardia dei diritti e obblighi degli Stati Parti della Convenzione in
esame nei confronti di accordi internazionali per essi vigenti su materie
analoghe all’oggetto della Convenzione medesima (art.26: «Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati
Parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che
trattano questioni oggetto della presente Convenzione»).

31. Né la Convenzione di New York, nel disciplinare
il «contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro
eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell’altro
Stato», con una formulazione dell’articolato contrassegnata, nell’incedere, da
eccezione-regola-eccezioni, indica i criteri discretivi per stabilire se e
quando una prestazione lavorativa sia svolta jure imperii o jure gestionis
dovendosi fare riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali dei plessi
giurisdizionali degli Stati che, nel bilanciamento tra l’immunità dello Stato e
l’accesso alla giurisdizione, di volta in volta valorizzano la natura sovrana
delle funzioni svolte, l’obiettivo perseguito, la natura del contratto o il
concorso di tali condizioni.

32. Nello statuto delle forze armate, per converso,
ad ulteriore conferma dello speciale regime a fronte delle regole generali
enunciate nella Convenzione di New York, nondimeno espressione del criterio
ermeneutico lex specialis derogat generali, la causa del contratto di lavoro
del personale civile dello stato di soggiorno, impiegato da una forza armata, è
tipizzata, ab origine, nelle «esigenze locali» di manodopera, per cui si tratta
di rapporti di lavoro funzionali alle esigenze locali in materia di manodopera
civile di una forza armata e soddisfatti allo stesso modo dei servizi analoghi
dello Stato ricevente, «con la loro assistenza e per il tramite dei servizi
della mano d’opera» vale a dire con l’intervento degli organismi all’uopo
preposti dallo Stato ricevente per la fornitura di manodopera, al fine del soddisfacimento
di esigenze materiali (da qui la definizione di personale a statuto locale).

33. La spiccata specialità della materia regolata
dalla Convenzione di Londra sulla regolazione dei rapporti del personale civile
delle forze armate, è compendiata dall’inciso recato dall’ultimo periodo del
paragrafo 4, con la netta affermazione che detto personale civile non è in
alcun caso considerato membro della forza armata.

34. Il personale a statuto locale delle forze
armate, legato alle forze armate da rapporti di lavoro funzionali e strumentali
alla soddisfazione delle esigenze materiali della forza armata, si distingue,
peraltro, dal personale civile che accompagna la forza armata ed è da essa
impiegato, e la finalità tipizzata pattiziamente alla soddisfazione di mere
esigenze materiali della forza armata appartiene alla giurisdizione dello Stato
ospitante per non implicare, in forza delle disposizioni statutarie regolatrici
dei predetti rapporti di lavoro, ingerenza nelle prerogative e soggettività
dello Stato datore di lavoro anche quando, come nella specie, la tutela
invocata non sia esclusivamente patrimoniale.

35 Del resto, nessuna ingerenza è patita dallo Stato
estero nel dare  applicazione alle
disposizioni pattizie, per l’assunzione del personale civile con cittadinanza e
residenza dello Stato di soggiorno, laddove la stessa Convenzione abilita lo
Stato ospite ad avvalersi, per concludere siffatti rapporti, dell’assistenza e
dei servizi di collocamento della mano d’opera dello Stato ospitante.

36. Come, del resto, nessuna ingerenza è patita
nella riconduzione dei predetti rapporti di lavoro nell’alveo della specifica
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, dunque, nella concordata e
contrattualizzata previsione, a monte, delle condizioni di impiego per il
personale civile italiano alle dipendenze delle forze armate USA in Italia, con
disciplina convenzionale dettagliata a tutela delle libertà sindacali,
mansioni, retribuzione, progressione interna, permessi, malattia,
antidiscriminazioni, illeciti disciplinari con previsione di sanzioni
conservative ed espulsive.

37 E’ dunque nelle disposizioni convenzionali del
personale a statuto locale delle forze armate, ed esclusivamente per detto
personale, e i relativi rapporti di lavoro, la fonte pattizia che attraverso
comportamenti concludenti – quali, ben inteso, assumere, per soddisfare
esigenze materiali, personale civile con cittadinanza e residenza dello Stato
ospitante in luogo di altro personale privo di tali requisiti – esclude, in
radice, l’implicazione di prerogative ed interessi dello Stato estero
eventualmente confliggenti con l’assunzione, la proroga del rapporto di lavoro
o il reinserimento o l’interferenza con gli interessi dello Stato in materia di
sicurezza, e ciò in ragione della peculiare tipizzazione dei predetti rapporti
con la connaturale causa funzionale, innestata nel sinallagma contrattuale
tipico del rapporto di lavoro subordinato, preordinata esclusivamente a
soddisfare esigenze materiali locali della forza armata nella base militare
costituita nello Stato ospitante.

38. Inoltre, non si versa in ipotesi di conflitto
fra fonti né la pur condivisibile esigenza di interpretazione uniforme della
Convenzione nei singoli pressi giurisdizionali dei Paesi del Trattato
istitutivo della NATO in cui sono dislocati i comandi alleati, suffragata dalla
parte ricorrente, nel ricorso all’esame, evocando l’«autorevolezza fortemente
persuasiva, se non tout court vincolante» delle Corti canadesi e inglesi – che
hanno ritenuto esulare, dalla Convenzione, i profili inerenti alla
giurisdizione o alla immunità (Corte Suprema del Canada, sent.1992-05-2[1991]2
SCR 50 case number 21641 e Corte del Lavoro di Lancaster (UK) 10 marzo 2015
Harrington v. United States of America) – si appalesa decisiva per indurre queste
Sezioni Unite ad una revisione dell’interpretazione della Convenzione di
Londra, da tempo consolidata nel senso dell’applicabilità delle regole di
diritto sostanziale e della potestas judicandi dello Stato di soggiorno, non
constando, peraltro, eventuali iniziative, sul piano internazionale, per
promuovere una complessiva rivisitazione, nel senso patrocinato e auspicato
dalla parte ricorrente, dello Statuto delle Forze armate che abbiano costituito
rapporti di lavoro «a statuto locale» negli Stati partecipanti al Trattato Nord
Atlantico.

39. In conclusione, la giurisdizione del giudice
italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni
sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della
giurisdizione nell’azione d’impugnativa del licenziamento con tutela
reintegratoria, la tipicità, sin qui descritta, del rapporto lavorativo svolto,
nell’infrastruttura militare, dal cittadino italiano alle dipendenze della
forza armata USA in territorio italiano.

40. La regolazione delle spese è rimessa al giudice
dinnanzi al quale proseguirà il giudizio.

41. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002,
sussistono i  presupposti processuali per
il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari  a
quello per il ricorso ex art.13,
co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del
giudice italiano e gli rimette la decisione sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art.13, co.1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556
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