La pensione di reversibilità non spetta al convivente di fatto di un partner deceduto prima della legge sulle unioni civili.
Nota a Cass. 14 settembre 2021, n. 24694
Flavia Durval
La pensione di reversibilità non compete nel caso di convivenze di fatto costituitesi e cessate prima dell’entrata in vigore (5 giugno 2016) della L. 20 maggio 2016, n. 76, contenente la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 14 settembre 2021, n. 24694.
La fattispecie esaminata dalla Corte riguarda la richiesta della pensione di reversibilità da parte del superstite di un convivente, architetto, titolare di pensione anticipata corrisposta dall’Inarcassa, deceduto prima dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016, che riconosce, tra gli altri, il diritto alla pensione di reversibilità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, co. 20).
Il regime previdenziale degli ingegneri e gli architetti gestito dall’Inarcassa prevede la pensione di reversibilità a favore del coniuge e dei figli del professionista già pensionato o in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione (art. 7, L. n. 6/1981 e art. 24, Regolamento interno dell’ente).
Secondo la Cassazione, considerato che lo status di coniuge è definito dal codice civile come quello acquisito con il vincolo del matrimonio, il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità, considerato che non ha mai avuto detto status, neppure nella sua forma equiparata ai sensi e per gli effetti della L. n. 76/2016.
La normativa del 2016 è, comunque, inapplicabile alla fattispecie esaminata atteso che “la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge”, essendo il partner del convivente interessato deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016.
Ne consegue che la convivenza del superstite con il relativo partner “si è svolta interamente come convivenza di fatto ed è cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della – posteriore – legge n. 76 del 2016”.