Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2021, n. 30612
Rapporto di lavoro, Revisione dell’inquadramento,
Assegnazione della qualifica dirigenziale, Diritto, Accertamento
Fatti di causa
Con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte d’Appello
di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli
accoglieva parzialmente la domanda proposta da A.M. nei confronti della Regione
Campania, alle cui dipendenze la prima era transitata con immissione nel ruolo
speciale ad esaurimento di cui all’art. 12 della legge regionale n. 730 del
1986, destinato a raccogliere il personale tecnico ed amministrativo – la M.
era stata assunta quale architetto – reclutato a tempo determinato per
sopperire alle esigenze organizzative della struttura affidata al Presidente
della Regione Campania nella qualità di Commissario Straordinario di Governo
cui faceva capo l’intervento nei territori interessati dai terremoti del
gennaio 1968 in Sicilia e del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata,
riconoscendo, in luogo del richiesto accertamento del diritto dell’istante alla
revisione dell’inquadramento nella VII qualifica funzionale attribuitole ai
fini dell’immissione nel predetto ruolo ed alla conseguente assegnazione della
richiesta I qualifica dirigenziale con applicazione del relativo trattamento
giuridico ed economico, il diritto della M. a percepire le differenze
retributive relative all’VIII qualifica funzionale a far data dall’epoca di
inquadramento giuridico (18.4.1990) e condannando l’Ente al pagamento delle
differenze retributive maturate.
La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario per
derivare la lesione del diritto azionato dalla M. dalla deliberazione n. 7815
del 29.10.1998, successiva, quindi, alla data del 30 giugno 1998 indicata dalla
legge quale termine iniziale della devoluzione della giurisdizione sulle
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, con cui la Giunta Regionale disponeva l’inquadramento della M.
nella VIII qualifica funzionale, a suo dire, erroneamente dando attuazione alla
precedente deliberazione della stessa Giunta Regionale n. 190 del 18.3.1997,
che disponeva previo riesame degli atti di servizio di ciascun addetto, la
riclassificazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento ex art. 12 I.
n. 730/1986, con attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni
svolte alla data del 1.6.1990 presso la struttura commissariale (il passaggio
alla Regione Campania era stato disposto con deliberazione n. 5073 del
12.12.1991) e riferite alla responsabilità di un incarico di lavoro particolare
ma, di contro, l’infondatezza della pretesa azionata dalla M. all’inquadramento
giuridico ed economico nella I qualifica dirigenziale, stante la non
riconducibilità delle mansioni svolte, alla predetta data presso la struttura
commissariale, a quell’inquadramento, in base all’accertamento compiuto in sede
di gravame circa la congruità dell’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale
operato dalla Regione sulla base della delibera n. 7815/1998 e la spettanza del
medesimo sin dalla data dell’immissione nel ruolo ad esaurimento come pure
della pretesa al risarcimento dei danni nelle distinte componenti del danno
biologico, professionale e da perdita di chance rimasti sforniti di prova.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la M.,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la
Regione Campania Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria,
concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha poi depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare,
con riguardo ad una delle due distinte ratio decidendi che sostiene sorreggano
la pronunzia della Corte territoriale, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio e, relativamente alla seconda, la violazione e falsa
applicazione di una pluralità di norme di diritto;
lamenta, da un lato, l’incongruità logica e
giuridica dell’apprezzamento operato dalla Corte territoriale con riguardo alla
riconducibilità delle mansioni svolte nel complessivo periodo di adibizione
alla struttura commissariale alla rivendicata Ia qualifica dirigenziale;
dall’altro, lamenta il travisamento della domanda, che la Corte territoriale
avrebbe esaminato alla stregua dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001,
così mostrando di intenderla come volta alla rivendicazione di un superiore
inquadramento in relazione all’esercizio di fatto di mansioni corrispondenti
nonché la non conformità a diritto di una lettura del quadro normativo
incidente sulla fattispecie come ostativo al riconoscimento, in difetto del
superamento di apposito concorso pubblico, della qualifica dirigenziale.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., lamenta
l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale di rigetto
della pretesa al risarcimento dei danni non patrimoniali connessi al
demansionamento sofferto in relazione al mancato inquadramento nella I
qualifica dirigenziale, rigetto che assume aver la Corte predetta motivato
esclusivamente in relazione alla ritenuta infondatezza della pretesa al
superiore inquadramento e senza considerazione alcuna per le prove offerte.
– Posto che, secondo la stessa prospettazione della
ricorrente, il primo motivo raccoglie le censure dalla stessa mosse avverso
distinte rationes decidendi che contestualmente sorreggono la decisione di
rigetto del rivendicato diritto all’inquadramento nella I qualifica
dirigenziale, è sufficiente rilevare l’inaccoglibilità di una sola delle
sollevate censure per il rigetto di tale motivo, inaccoglibilità che si
registra con riguardo al denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio, ravvisato in relazione alla mancata considerazione del
complessivo cursus professionale della ricorrente presso la struttura
commissariale, che, non solo non è configurabile, come riconosce la stessa
ricorrente, avendo la Corte territoriale proceduto al noto procedimento
trifasico anche con riguardo alle mansioni svolte nel ruolo di responsabile
dell’Ufficio Viabilità Ambente e Territorio, conseguendone l’inammissibilità
della censura, ma è anche sostenuto sulla base di un rilievo inconsistente sul
piano logico e giuridico, affermandosi a p. 29 del ricorso che se
l’inquadramento nell’VIII qualifica era quello corrispondente alle mansioni
attribuite alla M. presso la struttura commissariale all’atto della sua
assunzione, la successiva assegnazione della medesima al ruolo di responsabile
di ufficio non poteva che essere riguardata come promozione e dar luogo al
passaggio alla qualifica superiore data appunto dalla qualifica dirigenziale.
Di contro infondato risulta il secondo motivo,
sottraendosi ad ogni censura la pronunzia della Corte territoriale di rigetto
della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, correttamente fondato
sulla ritenuta non imputabilità all’Ente dell’illecito, ormai esclusa
l’illegittimità dell’atto di gestione del rapporto, che la ricorrente indica
quale causa petendi della pretesa azionata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.