Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858

Inps, Bracciante agricolo, Indennità di disoccupazione,
Domanda, Diritto alla costituzione della posizione assicurativa e
previdenziale

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 20128
del 2015, giudicando quale giudice di rinvio a seguito della cassazione della
sentenza n. 428 del 2009 della Corte d’appello di Potenza, ha accolto in parte
l’appello proposto dall’INPS nei confronti di F. R. avverso la sentenza di primo
grado che aveva integralmente accolto la domanda proposta dallo stesso R. tesa
ad ottenere il diritto alla costituzione della posizione assicurativa e
previdenziale quale bracciante agricolo presso l’INPS per il periodo dal 19
maggio 1988 al 31 dicembre 1999, con condanna dell’Istituto alla erogazione
dell’indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni;

la complessa vicenda processuale è stata riassunta
dalla Corte napoletana nei seguenti termini:

– a fronte dell’integrale accoglimento della domanda
da parte del Tribunale di Campobasso, l’INPS aveva proposto appello censurando
la parte di pronuncia relativa alla condanna al pagamento della disoccupazione
agricola dal 1992 al 1998 laddove il giudice aveva omesso di rilevare
l’avvenuta decadenza della domanda ex ad 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1979;
la Corte d’appello di Potenza aveva, in accoglimento del motivo, riformato la
sentenza dichiarando che il R. aveva diritto alla ricostituzione della
posizione assicurativa e previdenziale presso l’INPS limitatamente all’anno
1999 e condannando l’INPS ad erogare l’indennità di disoccupazione per tale
annualità; la Corte d’appello aveva ritenuto che il giudizio introdotto dinanzi
al Pretore di Larino al fine di opporsi alla cancellazione dagli elenchi dei
braccianti agricoli per il periodo 1988 – 1994, che aveva preceduto quello
introdotto davanti al Tribunale di Campobasso, pur essendosi estinto in quanto
non proseguito a seguito della pronuncia di incompetenza per territorio, non
aveva impedito il perfezionarsi della decadenza ed aveva determinato il
formarsi di un giudicato sul punto che rendeva improponibile la domanda; quanto
alle annualità 1997-1998 non coperte da giudicato, era maturata la decadenza in
quanto avverso la cancellazione era stato presentato ricorso amministrativo il
16 dicembre 1999 e la domanda giudiziale era stata presentata solo il 19
ottobre 2002, oltre il termine annuale previsto dalla definizione del
procedimento amministrativo;

su ricorso del R., la Corte di cassazione, con sentenza
n. 20602 del 2012, aveva cassato tale sentenza, precisando che nessun giudicato
si era formato sul capo di domanda concernente il diritto alla costituzione
della posizione assicurativa dal 1988 al 1999 in quanto l’Inps non aveva
limitato l’impugnazione alla sola spettanza della prestazione dell’indennità di
disoccupazione ma aveva censurato anche la questione dell’iscrizione del R.
nell’elenco dei braccianti agricoli e tale aspetto era strettamente collegato
al tema della spettanza dell’indennità;

la Corte di cassazione aveva accolto il profilo
della inidoneità della sentenza di incompetenza territoriale non seguita da
riassunzione a formare giudicato o a spiegare qualunque altro effetto sul
diverso giudizio intercorrente fra le parti davanti al medesimo giudice;
riassunto il giudizio dinanzi alla Corte territoriale indicata, il R. aveva
chiesto confermarsi la sentenza del Tribunale di Potenza, mentre l’INPS aveva
insistito per il rigetto della domanda di indennità di disoccupazione per gli
anni compresi tra il 1992 ed il 1998 in relazione alla intervenuta decadenza
processuale e sostanziale;

ciò premesso, la Corte d’appello di Napoli, respinta
l’eccezione di giudicato interno sollevata dal R. ( in relazione al fatto che
l’INPS non aveva dedotto nulla in ordine alla ricostruzione della posizione
assicurativa per il periodo 19 maggio 1988 – 31 dicembre 1999) richiamando la
pronuncia della Corte di cassazione sul punto, ha osservato che, a mente del
disposto dell’art. 47 d. P.R. n. 639/1970 e dell’art. 6 d.l. n. 103/1991 ed
applicata la relativa disciplina, doveva affermarsi che la domanda di
accertamento della posizione assicurativa e di condanna al pagamento
dell’indennità di disoccupazione per gli anni compresi dal 1988 al 1993 non era
stata incisa dalla decadenza in quanto definitivamente impedita dalla
proposizione del ricorso al Pretore di Larino poi dichiaratosi incompetente;
peraltro, l’istruttoria espletata nel corso dell’ulteriore giudizio svolto dal
Tribunale di Potenza aveva dimostrato l’effettiva sussistenza dei rapporti di
lavoro agricolo denunciati;

quanto agli anni 1994 e 1995, in cui il R. non era
stato iscritto nell’elenco, non poteva farsi questione sull’applicabilità
dell’art. 47 citato ed anche in questo caso l’istruttoria aveva accertato la
sussistenza dei rapporti di lavoro; la decadenza di cui all’art. 47 cit. si era
invece determinata per l’anno 1996, per il quale la cancellazione era avvenuta
il 9 luglio 1997, ed analogamente era avvenuto per gli anni 1997 e 1998, mentre
l’annualità 1999 non aveva formato oggetto di impugnazione e, quindi sulla
stessa si era formato il giudicato;

in conclusione, al R. spettava la ricostituzione
della posizione assicurativa e l’indennità di disoccupazione per le annualità
dal 1988 al 1995 e per l’anno 1999; quanto alle spese, la Corte d’appello ha
disposto la totale compensazione per tutti i gradi di merito, per il giudizio
di legittimità e per quello di rinvio in ragione della reciproca soccombenza;

avverso tale sentenza, ricorre in via principale
l’INPS sulla base di quattro motivi:

1) violazione e o falsa applicazione degli artt. 22
d.l. n. 7 del 1970 conv. In I. n. 83 del 1970 e 11 d.lgs. n. 375 del 1993 ,
applicabile ratione temporis, in ragione del fatto che la sentenza impugnata,
dopo aver correttamente disatteso l’eccezione di giudicato relativa agli anni
compresi tra il 19 maggio 1988 ed il 31 dicembre 1999, aveva deciso nel merito
senza applicare la disciplina della decadenza di cui al citato articolo 22,
riconoscendo il diritto per gli anni dal 1988 al 1995; tale decadenza si
sarebbe realizzata anche a considerare utile la proposizione, solo nel 1997,
del ricorso al Pretore di Larino;

2) violazione e o falsa applicazione dell’art. 47
d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4, comma primo, d.l. n.
384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992 ed all’art. 2968 c.c. in relazione
agli art. 50 e 310 c.p.c.; in particolare, in via gradata rispetto al primo
motivo, ci si duole del fatto che la sentenza impugnata, dopo aver
correttamente interpretato il citato art. 47, ha accolto la domanda per gli
anni 1992 e 1993 affermando che la citata decadenza non si era realizzata in
quanto il ricorso amministrativo avverso la relativa cancellazione era stato
respinto con decisione dell’11 febbraio 1997 ed il ricorso al Pretore di Larino
( con il quale si era richiesta la copertura previdenziale e l’indennità di
disoccupazione per il periodo 19 maggio 1988 – 18 dicembre 1994) era stato
notificato all’INPS il 16 settembre 1997; ad avviso del ricorrente, invece, la
domanda giudiziaria a cui occorreva guardare per verificare la decadenza di cui
all’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 era quella svolta dinanzi al Tribunale di
Campobasso del 19 ottobre 2002 , con conseguente effettivo verificarsi di tale
decadenza;

3) con il terzo motivo, sotto altro ed ulteriormente
gradato profilo, si denuncia nuovamente la violazione e o falsa applicazione
dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4, comma
primo, d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992 ed all’art. 2968 c.c.,
sempre in riferimento agli anni 1992 e 1993, in quanto la decadenza si sarebbe
comunque verificata perché la decisione, tardiva, emessa dalla Commissione
centrale SCAU l’11 febbraio 1997, riguardava solo l’iscrizione negli elenchi
anagrafici e non il diniego della prestazione dell’indennità di disoccupazione
e la domanda amministrativa per il relativo ottenimento andava presentata a
pena di decadenza entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si
riferisce la richiesta;

4) con il quarto motivo, sempre in via gradata
rispetto al primo, si deduce la violazione e o falsa applicazione ancora
dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4, comma
primo, d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992 e dell’art. 2968 c.c.,
con riferimento al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per gli anni
1994 e 1995; per tali annualità, la sentenza impugnata ha affermato che il R.
non era stato iscritto negli elenchi e, quindi, non avrebbe potuto farsi applicazione
della disciplina della decadenza fissata dal citato art. 47; ciò sarebbe in
contrasto con l’insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale
l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge un ruolo di
agevolazione probatoria che viene meno quando l’INPS disconosce la sussistenza
dei requisiti di legge con la conseguenza che il relativo accertamento, in
ordine al quale l’onere della prova spetta al lavoratore, deve formare oggetto
di accertamento incidentale in seno al giudizio avente ad oggetto la singola
prestazione;

F. R. resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale sulla base di quattro motivi: 1) violazione e o falsa applicazione
dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, e della legge n. 241 del 2009 in quanto la
Corte d’appello  aveva ritenuto che non
si dovesse applicare nel caso di specie la regola dell’obbligatorietà per
l’INPS di fornire chiarimenti ed indicazioni sui mezzi di impugnazione; 2)
violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione al fatto che la questione relativa
alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli era stata ritenuta
strettamente connessa rispetto a quella relativa al diritto all’indennità di
disoccupazione; 3) violazione e o falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639
del 1970, quanto alle annualità 1997 e 1998, in quanto si trattava di domanda
avente ad oggetto la posizione contributiva utile a pensione per cui il termine
di decadenza avrebbe dovuto ritenersi triennale; 4) violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. in relazione alla disposta totale compensazione delle spese pur a
fronte di una condotta processuale dell’INPS non rituale;

al ricorso incidentale resiste l’INPS con
controricorso e successiva memoria;

 

Considerato che

 

il primo motivo del ricorso principale è fondato;

va osservato che la pronuncia di questa Corte di
cassazione n. 20602 del 2012, vincolante nel giudizio di rinvio al cui esito è
stata resa la sentenza qui impugnata, ha espressamente negato il formarsi del
preteso giudicato sull’affermazione – da parte del giudice di primo grado – del
diritto all’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli essendo ciò
confermato dalla devoluzione al giudice di appello della questione
dell’iscrizione del R. nell’elenco dei braccianti agricoli ed in quanto il tema
della spettanza della indennità di disoccupazione, nell’ambito della
controversia in esame, è stato strettamente collegato dalle parti in causa a
quello della iscrizione negli appositi elenchi dei braccianti agricoli;

inoltre, la stessa sentenza di questa Corte ha
ribadito, quanto all’efficacia della sentenza dichiarativa d’incompetenza
territoriale, che secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il
disposto dell’art. 4 c.p.c., la sentenza che dichiara l’incompetenza del
giudice che l’ha pronunciata, qualora, come nella specie, non sia stata
impugnata con il regolamento di competenza e la causa non sia stata riassunta
nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., non spiega alcuna influenza sul
diverso giudizio fra le stesse parti proposto davanti allo stesso giudice (per
tutte Cass. 11 febbraio 1999 n. 1169 e Cass., 31 ottobre 2008 n. 26327);

dunque, per effetto di Cass. 20602 del 2012, nessun
giudicato si è formato in ordine al riconoscimento del diritto del R. alla
posizione assicurativa e previdenziale dal 1988 al 1998, con l’effetto che,
cassata la pronuncia di  appello che
aveva ritenuto che la sentenza di incompetenza per territorio fosse idonea a
determinare il giudicato, l’intero giudizio è stato restituito, escluso il solo
capo relativo all’anno 1999 mai appellato dall’INPS, al giudice del rinvio;

viene dunque rilievo la questione della decadenza
dal diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici, sulla quale la Corte
d’appello di Napoli non si è pronunciata, e che costituisce presupposto logico
e giuridico rispetto al diritto alla singola prestazione;

la giurisprudenza costante di questa Corte di
legittimità ( di recente vd. Cass. n. 6229 del 2019), quanto alla decadenza
dall’impugnazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 ed alla sua relazione con
il consequenziale diritto alla prestazione previdenziale dell’ indennità di
disoccupazione agricola, ha affermato che l’iscrizione negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della
prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in
difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali
elenchi nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970,
conv. con modif. in I. n. 83 del 1970;

le Sezioni Unite di questa Corte, nell’arresto n.
1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori
subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura alle prestazioni
previdenziali è condizionato all’esistenza di una complessa fattispecie, che è
costituita dallo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che
risulti dall’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto
certificato sostitutivo;

pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in
giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l’onere di provare, mediante
l’esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi
nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della
complessa fattispecie dedotta in giudizio;

non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli
elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione
agricola, di talchè l’interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto
alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di
disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994);

il rilievo che l’atto di iscrizione è soltanto atto
accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione
lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al
giudice ordinario; non consente, invece, 
di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale
indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso
di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura
di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015,
n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8
novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n.
10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092);

nel caso di specie, come ricostruisce la sentenza
impugnata senza contestazioni, il R. ha chiesto, con il ricorso depositato il
19 ottobre 2002, riconoscersi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi
dei lavoratori agricoli per gli anni compresi tra il 1988 ed il 1999 con
condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione;

con un precedente ricorso, presentato al Pretore di
Larino in data 16 settembre 1997, il R. aveva chiesto accertarsi il diritto
alla posizione assicurativa ed all’indennità di disoccupazione per il più breve
periodo compreso tra il 19 maggio 1988 ed il 18 dicembre 1994 e ciò a seguito
della  cancellazione, con elenco 2°
trimestre 1994, dall’elenco dei braccianti 
agricoli dal 1988 al 1993 avverso la quale cancellazione era stato
proposto ricorso rigettato in data 11 febbraio 1997; è pure riferito dalla
sentenza qui impugnata che negli anni 1994 e 1995 il R. non è stato iscritto
negli elenchi dei braccianti agricoli;;

con il motivo in esame, l’INPS evidenzia l’errore
della sentenza nel non fare applicazione dell’art. 22 d.l. n. 7 del 1970 conv.
in I. n. 83/1970 relativamente al periodo 1988-1995, dovendosi ritenere
decorrente il dies a quo della decadenza, sia per il caso della mancata
iscrizione che per quello della cancellazione, dalla notifica della decisione
sul ricorso, se intervenuta nei termini dell’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993
ovvero dalla scadenza di tali termini ;

il rilievo va accolto giacché, come sopra riportato,
lo stesso R. ha affermato di aver proposto ricorso avverso la cancellazione
dagli elenchi in data 27 settembre 1994, che tale ricorso fu respinto con
decisione del 22 dicembre 1994 (comunicata il 3 gennaio 1995) a sua volta
impugnata dinanzi alla Direzione centrale SCAU con ricorso depositato il 20
gennaio 1995 che decise con rigetto adottato tardivamente, con provvedimento
comunicato solo in data 24 aprile 1997;

come ricordato da ultimo da Cass. n. 6259 del 2019,
una volta scaduto il termine di 120 giorni per l’espletamento del procedimento
amministrativo innanzi alla Commissione provinciale (30 gg. per ricorrere e 90
gg. per il formarsi del silenzio-rigetto), occorre tener conto degli ulteriori
120 giorni per l’esaurimento del procedimento amministrativo innanzi alla
Commissione Centrale (30 + 90 gg. come sopra) e solo dopo l’accertamento del
loro inutile decorso vanno computati gli ultimi 120 giorni per l’esperimento
dell’azione giudiziaria di cui al citato D.L. n. 7 del 1970, art. 22;

dunque, anche a voler considerare prudenzialmente
quale dies a quo la data di presentazione del ricorso amministrativo del 27
settembre 1994 e conteggiando i termini appena descritti, si ha che il ricorso
giudiziario avrebbe dovuto essere proposto entro il 22 settembre 1995, mentre
anche il ricorso al Pretore di Larino di cui si invoca l’efficacia da parte del
R., risulta depositato nell’anno 1997; anche relativamente alle annualità 1994
e 1995, per le quali è addirittura mancata ab origine l’iscrizione e non
risulta essere stato proposto ricorso amministrativo, va fatta applicazione del
medesimo principio con individuazione della decorrenza della del termine dalla
definitività del provvedimento di non iscrizione dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione degli elenchi avvenuta entro il 20 gennaio di
ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine del trimestre;

tra l’altro, questa Corte ha già avuto occasione di
affermare (Cass. sez. lav. n. 813 del 16.1.2007) che “in caso di avvenuta
presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993,
art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli
elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione
giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla
definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che
coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo
espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la
scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi
equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di
rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della
descritta evenienza.” (in senso conforme v. pure Cass. Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 29070 del 27/12/2011 e Sez. lav., sentenza, n. 20086 del
2.9.2013);

nè va trascurata la natura sostanziale della
decadenza di cui alla L. n. 83 del 1970, art. 22 che, riguardando una materia
sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal
giudice in ogni stato e grado del giudizio (v. in tal senso Cass. sez. lav. n.
9622 di 12.5.2015, nonchè Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del
9.9.2011);

deve dunque accogliersi il primo motivo, che
riguarda l’accertamento della decadenza di cui all’art. 22 c1.1. n. 7 del 1970
cit, quanto alla iscrizione del R. negli elenchi dei lavoratori agricoli dal
1993 e sino al 1995 cui consegue, con decisione nel merito non essendo
necessari ulteriori accertamenti ex art. 384 c.p.c. il rigetto della domanda
proposta da F. R. anche per tale periodo restando assorbiti il secondo, il
terzo ed il quarto motivo che sono prospettati in via gradata rispetto al
primo;

il ricorso incidentale è infondato;

quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente
incidentale si duole della declaratoria di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 630
del 1979 relativamente alle pretese riferite agli anni 1996, 1997 e 1998 in
ragione del mancato rispetto delle previsioni del quinto comma dell’art. 47
cit., va osservato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare
con orientamento ormai consolidato che la decadenza annuale, prevista dall’art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384
del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992), non consente lo spostamento
in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine
decadenziale, sicché, qualora l’azione giudiziaria sia iniziata decorso detto
termine, risulta irrilevante l’omessa comunicazione all’interessato degli
avvertimenti di cui al comma 5 del medesimo art. 47 (in tal senso Cass. n.
18097 del 2016; SS.UU. 12718 del 2009);

anche il secondo motivo del ricorso incidentale è
infondato per quanto sopra riferito in ordine ai contenuti di Cass. n. 20602
del 2012; non si è determinato alcun giudicato positivo sulla posizione
assicurativa e contributiva del R. per effetto delle decisioni intervenute nei
gradi precedenti al presente;

inoltre, palesemente infondato è il terzo il motivo
con il quale si pretende l’applicabilità del termine di decadenza triennale per
le pretese relative agli anni 1997 e 1998; il ricorrente non ha mai chiesto il
pagamento di trattamenti pensionistici ma, bensì, delle indennità di
disoccupazioni per le quali il termine previsto dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del
1970 è annuale;

infine, va disatteso anche il quarto motivo del
ricorso incidentale in quanto la compensazione delle spese disposta dalla Corte
d’appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ha
espresso il principio secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che
consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese
processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al
principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo
processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda
proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati
accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ( Cass. n. 20888 del 2018; 26043 del
2020);

in definitiva, accolto il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza
impugnata va cassata quanto al motivo accolto e, decidendo nel merito, fermo
restando il capo della sentenza di primo grado relativo all’anno 1999 mai
impugnato, va rigettata la domanda proposta dal R. tesa alla iscrizione negli
elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
e 1998 ed al pagamento dell’indennità di disoccupazione riferita agli stessi
anni; la particolare complessità della specifica vicenda processuale e la
parziale reciproca complessiva soccombenza determina la compensazione delle
spese di tutti i gradi del giudizio;

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale,
dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata quanto al motivo accolto e, decidendo nel merito, fermo restando il
capo della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda per l’anno
1999, rigettata la domanda proposta da F. R. relativa alla iscrizione negli
elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
e 1998 ed al pagamento della relativa indennità di disoccupazione;

compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del
giudizio di merito, di quello di rinvio e dei due giudizi di legittimità.

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