In caso di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario sussiste un danno da usura psico-fisica anche in mancanza di allegazione e prova della natura ed esistenza del danno lamentato.

Nota a Cass. 29 settembre 2021, n. 26450

Paolo Pizzuti

“La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione 29 settembre 2021, n. 26450 (conf. ad App. Torino n. 735/2017 ed in linea con la giurisprudenza consolidata: v. fra le altre, Cass. n.12540/2019 Cass. n. 14710/2015 e Cass. n. 11581/2014) in un caso in cui, secondo la società ricorrente, il giudice territoriale aveva riconosciuto, erroneamente, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente a prestazioni lavorative rese oltre i limiti di legge e di contratto, benché mancasse l’allegazione e la prova della natura ed esistenza del danno lamentato, della sua entità, del nesso causale dell’asserito danno, con la vicenda lavorativa in oggetto. In altri termini, il giudice di merito aveva fatto ricorso ad una nozione di prova del danno in via presuntiva, inammissibile nel nostro ordinamento. Ciò, sul presupposto che, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per lavoro straordinario non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non potendo prescindere da una specifica allegazione in ordine alla natura ed alle caratteristiche proprie del pregiudizio che si asserisce risentito.

La Cassazione, precisa, però che il maggior numero di ore straordinarie è suscettibile di evidenziare “abnormità” della prestazione eseguita e di compromettere l’integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, anche in difetto di allegazione e prova, quando, come nel caso di specie, siano stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento.

Eccesso di lavoro straordinario e danno da usura psico-fisica
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