In caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (così, Cass. ord. 4 novembre 2021, n. 31740; v. anche Cass. n. 13530/2019; e Cass. n. 3836/2021)

Quanto alle ritenute previdenziali, esse “vedono il datore di lavoro quale unico obbligato al versamento dei contributi all’ente previdenziale anche per la quota a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, di modo che spetta solo a lui la legittimazione a richiedere la ripetizione in caso di indebito versamento” (in tal senso Cass. n. 21196 del 2020).

A. T.

Retribuzione, contributi e rimborso dell’indebito
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