Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2021, n. 32584
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
– Accertamento, Differenze retributive, Inammissibilità del ricorso,
Notifica da soggetto non legittimato
Fatti di causa
La Corte di appello di Roma con la sentenza n.
1292/19 aveva rigettato l’appello proposto dalla Società Commerciale Prodotti
Ortofrutticoli dei Fratelli C. snc avverso la decisione con cui il tribunale di
Roma aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno, dal 1.4.2001 al 25.10.2007, tra la società e N. A., condannando la
società a pagare alla lavoratrice la somma di E. 74.688,04 a titolo di
differenze retributive.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la Società
con tre motivi cui resisteva con controricorso la A. che preliminarmente
eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto posto in essere e notificato
da soggetto non legittimato.
La causa era trattata all’adunanza del 21 ottobre
2020 presso la Sesta Sezione civile che disponeva ordinanza interlocutoria di
rimessione all’udienza pubblica.
La Procura Generale depositava le proprie
conclusioni ai sensi dell’art.
23, co.8 bis, D.L.n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n.
176/2020, chiedendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per difetto
di legittimazione attiva e comunque inammissibili o infondati i motivi
proposti.
Le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.
All’udienza del 7 luglio 2021 la causa era decisa. A
seguito di riconvocazione della camera di consiglio la causa era decisa in data
8 settembre 2021.
Ragioni della decisione
1). Con il primo motivo la società denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 c.c., nonché gli
artt. 115, 137, 164,e 421 c.p.c., (in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.),
per aver, la Corte di appello, disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata
sin dal primo grado del giudizio. In particolare è denunciata l’errata individuazione
dell’atto interruttivo nel deposito del decreto di fissazione dell’udienza
della prima domanda giudiziale (della cui notifica non vi era data certa);
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione
e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (ex art. 360 co.1 nn 3
e 4 c.p.c.), per la errata valutazione della Corte territoriale sulla esistenza
di un giudicato tra le parti sulle medesime domande.
3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli
artt. 2549, 2551, 2552, 2553, 2554 c.c. con riguardo alla qualificazione del
rapporto esistito tra le parti ed alla ritenuta esclusione di un rapporto di
associazione in partecipazione.
La A. proponeva controricorso con la preliminare
eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva
della società e con richiesta di rigetto nel merito dei motivi.
In sede di memoria depositata ai sensi dell’art. 378
c.p.c. la ricorrente società eccepiva l’inammissibilità del controricorso per
inesistenza della notifica. In particolare rilevava l’erroneo indirizzo cui il
controricorso era stato spedito (via S. n. 286/A), diverso da quello effettivo
(Via S. n. 268/A).
Con riguardo a tale ultima eccezione deve
premettersi che la concreta ipotesi del vizio in cui è incorsa la notificazione
di cui si discute è relativa alla individuazione di un indirizzo in parte
differente rispetto a quello effettivo (via S. 286/A anziché Via S. 268/A), e
che si è dunque in presenza di una ipotesi di nullità della notifica. In
proposito è stato chiarito che “Il luogo in cui la notificazione del
ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi
essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche
quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono
sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia
“ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della
costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire
la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione,
effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. ” ( Cass. SU n. 14916/2016;
Cass.n. 5663/2018). Accertata la qualità del vizio deve ulteriormente rilevarsi
come questa Corte abbia statuito che “La nullità conseguente alla notifica
del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con
ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo che è quello di portare
tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato” (Cass.n.
3455/2007).
Il principio, anche affermato e ribadito in più
recenti orientamenti in tema di raggiungimento dello scopo dell’atto e sua
validità (Cass.n. 3805/2018; Cass.n. 14042/2018;
Cass-SU 23620/2018; Cass. SU n. 7665/2016),
trova fondamento nella concreta avvenuta conoscenza dell’atto invalido, sul
quale, peraltro, attraverso lo scambio di memorie tra le parti, (come è
avvenuto nel caso di specie), è assicurato il pieno contraddittorio con
garanzia di eguale voce processuale.
Posta quindi la acquisizione nel processo de
controricorso deve preliminarmente valutarsi la eccezione di inammissibilità
del ricorso di cassazione sollevata dalla controricorrente e posta alla base
della ordinanza interlocutoria della Sesta sezione .
La A. eccepiva la inammissibilità del ricorso poiché
notificato dalla società in data 4 luglio 2019, successivamente alla sentenza
dichiarativa del fallimento della società ( sentenza tribunale di Velletri n.
80/19 pubblicata il 3.7.2019), in violazione dell’art. 43 della legge
fallimentare che individua nel solo curatore il soggetto legittimato nel
giudizio. La controricorrente soggiungeva, peraltro, che la procura in calce al
ricorso per cassazione non conteneva data certa, dovendosi pertanto presumere ,
quale unico dato di certezza, che la stessa fosse stata rilasciata
contestualmente alla notifica e dunque da soggetto non più legittimato. Con
l’ordinanza interlocutoria la Sesta Sezione rimetteva la questione alla Sezione
ordinaria ritenendo non esistente, a riguardo, un orientamento stabilmente
radicato.
Questa Corte ha affermato che “In tema di
impugnazioni, qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del
termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte,
il ricorso per cassazione dev’essere proposto e notificato nei confronti del
fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto “in
bonis” e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello,
è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., ma la nullità è sanata
dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare”
(Cass.n. 16070/2014; Cass.n. 1763/1998).
Il principio, che consegue al disposto dell’art. 43
della legge fallimentare, secondo cui “nelle controversie, anche in corso,
relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento
sta in giudizio il curatore”, evidenzia la cesura che , nella sfera della
capacità giuridica del soggetto, è determinata dall’intervento del fallimento.
A seguito di questo la capacità a stare in giudizio è attribuita al solo
curatore . Tale effetto permane per tutta la durata della procedura e solo in
caso di chiusura del fallimento e di eventuale ritorno “in bonis” del
fallito, la legittimazione processuale del curatore viene meno (Cass.n.
17149/2019).
Nel caso in esame, intervenuta la sentenza
dichiarativa del fallimento (sentenza tribunale di Velletri n. 80/19) con
pubblicazione del 3.7.2019, risulta evidente la carenza di legittimazione della
società fallita allorché ha notificato il successivo 4.7.2019 il ricorso in
esame. Medesima carenza di legittimazione è peraltro ravvisabile nel rilascio
della procura posta in calce al ricorso, in quanto, priva di specifica data ,
deve assumersi rilasciata dalla società nella stessa data della notifica del
ricorso. L’eccezione sollevata è dunque fondata con conseguente inammissibilità
del ricorso per carenza di legittimazione della Società ricorrente. I motivi
del ricorso risultano pertanto assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità
dello stesso.
Attese le incertezze giurisprudenziali registrate
sui temi affrontati, è opportuna la compensazione delle spese processuali. Si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le
spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
se dovuto.