La condotta abnorme del lavoratore non cancella la responsabilità del datore di lavoro che abbia omesso l’applicazione delle misure antinfortunistiche.

Nota a Cass. 5 ottobre 2021, n. 36153

Giuseppe Catanzaro

Dal momento che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono lo scopo di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, “la condotta imprudente  dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro”.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (5 ottobre 2021, n. 36153, conf. ad App. Milano 1 aprile 2019) che, in linea con la giurisprudenza consolidata, afferma che la condotta abnorme del lavoratore

è interruttiva del nesso di condizionamento quando si colloca “in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso”. Tale comportamento va considerato “interruttivo” non in quanto “eccezionale” ma in quanto eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (v. Cass. SU n. 38343/2014 e Cass. n. 5794/2021).

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, i giudici rilevano che il comportamento del lavoratore s’inseriva pienamente, e in modo tutt’altro che imprevedibile o eccentrico, nell’area di rischio affidata alla gestione del datore di lavoro, affidatario in base all’art. 71 D.LGS. n. 81/2008 della posizione di garanzia connessa alla messa a disposizione dei dipendenti di strumenti e macchinari corredati dei necessari dispositivi di sicurezza. Inoltre, il rischio di un utilizzo inidoneo del macchinario, pur avendo formato oggetto di espressa previsione e di apposita informazione ai dipendenti, era stato individuato con una procedura di sicurezza inidonea.

La Cassazione richiama altresì l’allegato V, prima parte, n. 6.3, al D.LGS. n. 81/2008; il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle macchine operatrici) e gli artt. 68 e 72, D.P.R. n. 547/1955.

Infortunio sul lavoro e abnormità del comportamento del lavoratore
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