Il datore di lavoro appaltante è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Nota a Cass. 10 settembre 2021, n. 33595
Alfonso Tagliamonte
In materia di infortuni sul lavoro, su committente e datore di lavoro grava l’obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e di assicurare la sicurezza e l’adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro. Inoltre, gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore, posto che la legge impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Pertanto, nell’ipotesi di subappalto, “il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto”.
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (10 settembre 2021, n. 33595, conf. a Trib. Milano 2 febbraio 2016; v. anche Cass. n. 10544/2018), la quale, nella fattispecie considerata, precisa che il committente, in quanto titolare di una autonoma posizione di garanzia:
a) può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subìto dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, soprattutto nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (v. Cass. n. 10608/2012);
b) anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è responsabile per l’infortunio sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro (così Cass. n. 23171/2016);
c) in materia di responsabilità colposa, il committente (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) deve “adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa” (v. Cass. n. 7188/2018).