Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2021, n. 32419
Rapporto di lavoro, Diritto agli ANF, Accertamento,
Soggetto ultrasessantacinquenne
Con sentenza del 2.9.19, la corte d’appello di
Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva
accertato il diritto del lavoratore in epigrafe agli ANF dal 2010.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per tre motivi;
il lavoratore è rimasto intimato.
Il primo motivo, con il quale si lamenta che la
sentenza abbia equiparato il soggetto ultrasessantacinquenne all’inabile solo
perché non opera più il collocamento, è manifestamente fondato.
Recita il D.L. n. 69 del 1988, art. 2,
comma 8 convertito in L. n. 153 del 1988 in
tema di assegni familiari che il nucleo familiare può essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente … ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale
nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Ciò posto, il mero compimento dei 65 anni non può
considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta
impossibilità, rilevando esso sul piano giuridico dell’iscrizione al
collocamento ma non anche sul piano sanitario, che solo è preso in
considerazione dalla norma richiamata (In tal senso, già si è pronunciata
questa Corte con l’ordinanza Sez. 6 – L n. 13049 del 2013).
Restano assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata deve dunque, in accoglimento
del primo motivo di ricorso, essere cassata, con rinvio alla medesima corte
d’appello per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa
e rinvia alla stessa Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.