Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 34981
Obbligazioni retributive e previdenziali, Appalto di opere e
servizi, Vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, Decadenza ex
art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la
decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da A.G.
società consortile per azioni e T.L.S. società consortile in liquidazione, ha
dichiarato non dovuti i crediti contributivi e i premi assicurativi richiesti
dall’INPS e dall’INAIL, per intervenuta decadenza ex art. 29 del D.Lgs. n. 276
del 2003.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso
l’INAIL e l’INPS, ciascuno con un motivo.
3. A. G. società consortile per azioni ha resistito
con controricorso.
4. Gli Istituti ricorrenti e la società
controricorrente hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
5. Con l’unico motivo del ricorso principale,
l’Inail ha dedotto -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – la violazione
e la falsa applicazione dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. nr. 276 del 2003,
per come modificato dall’art. 1, comma 911, della legge nr 296 2006 e dall’art.
21, comma 1, del D.L. nr 5 del 2012 e, da ultimo, dall’art. 4, comma 31, lett.
B) della legge nr. 92 del 2012 nonché l’errata applicazione dell’art. 35, comma
28, del D.L. nr. 223 del 2006, convertito in legge nr.248 del 2006.
6. L’Inps, con successivo ricorso, ha dedotto – ai
sensi dell’art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- la violazione o falsa applicazione
dell’art. 22, comma 2, come modificato prima dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.L.
nr.251 del 2004 e poi dall’art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006.
7. Entrambi í ricorsi, nel complesso, argomentano
che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che disciplina l’obbligo
solidale del committente nell’ambito di un appalto di opere e servizi e che
prevede il perdurare dei vincolo durante l’esecuzione dell’appalto e sino a due
anni dalla sua cessazione, contempla una causa di decadenza del diritto di
agire nei confronti del committente limitata ai lavoratori, in mancanza nel
testo di ogni riferimento agli enti previdenziali e in ragione dell’esercizio
di funzioni pubbliche da parte dei predetti enti, incompatibile con qualsiasi
forma di decadenza.
8. Il ricorso é fondato.
9. Va richiamato il principio espresso da Cass. nr.
18004 del 2019 (seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 27382 del 2019; Cass. nn.
23035, 23038, 23061 del 2020; Cass. nn. 470, 14532, 14535, 14700 del 2021)
secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di
due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, (…) non è
applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del
committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione».
10. Il principio è stato affermato in relazione
all’art. 29 cit. come formulato prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 5
del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, e, ratione temporis,
applicabile alla fattispecie di causa. Esso, comunque, resta valido anche in
relazione al successivo testo della norma, invariato nella parte rilevante ai
fini di causa.
11. Allo stesso, il Collegio intende dare
continuità, atteso che la controricorrente non apporta argomenti decisivi che
ne impongano la rimeditazione.
12. Nella pronuncia nr. 18004 cit., la Corte ha
affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di
varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla
previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo
un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni
retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore, che impiega
lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di rispondere
in prima persona delle eventuali omissioni di quest’ultimo. Evidente la
finalità di «evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di
dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della
prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del
contratto commerciale» (così Corte Cost. nr. 254 del 2017, in motiv., par. 5
del “Considerato in diritto”).
12.1. Si è, in particolare, precisato (Cass. nr.
18004 cit.) che l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa
capo all’Inps, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. nr.
8662 del 2019); essa (v. Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va
commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della
contrattazione collettiva vigente (cd. «minimale contributivo»).
13. In definitiva, la Corte ha scelto l’opzione
interpretativa, ispirata a ragioni di ordine sistematico e testuale (assenza
nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di espresse regole relative alla pretesa
contributiva, autonomia tra la prestazione retributiva e quella contributiva),
che esclude l’operatività della decadenza per l’esercizio dell’azione di
accertamento dell’obbligo contributivo, soggetto solo al termine
prescrizionale: interpretazione compatibile con la precisata natura
indisponibile della pretesa contributiva, commisurata alla retribuzione che al
lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente.
14. Diversamente, infatti, si vedrebbe, spezzato,
senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, quel nesso tra
retribuzione dovuta e in ipotesi in concreto erogata e adempimento dell’obbligo
contributivo, procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore
che il citato art. 29 ha voluto potenziare.
15. L’iter argomentativo fin qui svolto non è
incrinato dagli argomenti difensivi sviluppati in memoria dalla
controricorrente (riferiti all’azione che, in tesi, il lavoratore potrebbe
azionare nei confronti del responsabile solidale per la regolarizzazione
contributiva e alla possibile operatività dell’art. 29 cit.) che postulano una
situazione sostanziale e processuale diversa da quella oggetto dì causa e che
riguardano una sfera di tutela propria del lavoratore, distinta e non
sovrapponibile a quella di cui è titolare l’Istituto ( in generale, in
argomento, v. Cass. nr. 19398 del 2014; Cass. nr. 14853 del 2019; Cass. nr.
8959 del 2020; Cass. nr. 17320 del 2020; Cass. nr. 2164 del 2021).
16. Il ricorso va, pertanto, accolto e,
conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda all’accertamento
della pretesa contributiva fatta valere dall’Inps alla luce del principio sopra
indicato.
15. Il giudice del rinvio provvederà in merito
all’eventuali altre questioni rimaste assorbite, già ritualmente proposte nei
giudizi di merito, e, altresì, alla regolazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Milano, in diversa composizione.