Il Governo reintroduce i congedi covid e l’astensione dal lavoro non indennizzata per garantire il work-life balance durante l’attuale fase epidemiologica.
Francesco Belmonte
Con il Decreto “Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) il Governo reintroduce, parzialmente, gli istituti eccezionali a sostegno della genitorialità regolati dal Decreto “Covid” (D.L.13 marzo 2021, n. 30, conv. con modif. dalla L. 6 maggio 2021, n. 61) ed in vigore fino al 30 giugno 2021.
A decorrere dal 22 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), i lavoratori possono infatti astenersi dal lavoro, alternativamente tra di loro, per accudire i figli, optando, in ragione dell’età del minore e della categoria di appartenenza, tra il congedo straordinario e l’astensione dal lavoro (senza indennità e contribuzione figurativa).
Lavoratori del settore privato e pubblico (art. 9)
Congedo covid. I lavoratori, con figli conviventi fino ai 14 anni, potranno usufruire del congedo covid per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di alcuni eventi riguardanti i minori, quali:
– la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
– l’infezione da SARS-CoV-2;
– la quarantena disposta dall’ASL, “a seguito di contatto ovunque avvenuto” (art. 9, co.1).
In caso di figli con disabilità “grave”, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Trattamento economico e previdenziale. In relazione al trattamento economico (ex art. 9, co.2), i genitori percepiscono, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità dall’art. 23, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (“1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. … 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.”), ad eccezione del co. 2 (“2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”).
Per quanto concerne, invece, il trattamento previdenziale, i periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa (art. 9, co.2).
Modalità di fruizione. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera ovvero oraria (art. 9, co.1).
Conversione del congedo “ordinario”. Il Decreto ripropone la possibilità per i genitori di convertire il congedo parentale ordinario, ex artt. 32 e 33, D.LGS. n. 151/2001, in congedo straordinario (con diritto all’indennità del 50% della retribuzione) – in caso di astensione facoltativa avvenuta “durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio” (art. 9, co. 3)- in via retroattiva, ossia a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 in commento).
Astensione dal lavoro (senza indennità e contribuzione figurativa). La possibilità di usufruire del congedo straordinario è invece preclusa per il genitore con figli di età compresa tra 14 e 16 anni. Egli, infatti, può ugualmente scegliere di astenersi dal lavoro (sempre in via alternativa all’altro genitore) durante i periodi indicati dal Decreto, ma è preclusa la corresponsione dell’indennità e la contribuzione figurativa. Tuttavia, il provvedimento normativo riconosce ai genitori il “diritto alla conservazione del posto”, vietando l’estromissione dall’azienda mediante licenziamento (art. 9, co. 4).
Preclusioni. Nei giorni in cui uno dei genitori fruisca del congedo straordinario (anche non indennizzato) oppure non esegua alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, è preclusa all’altro genitore la possibilità di beneficiare del congedo covid e dell’astensione non indennizzata, “salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo” delle predette misure (art. 9, co. 5).
Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e lavoratori autonomi iscritti all’INPS (art. 9)
I lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (di cui all’art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335) ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS possono utilizzare unicamente il congedo straordinario, al ricorrere delle condizioni (età del minore ed ipotesi tassative) previste per i dipendenti del settore privato e pubblico. Tuttavia, rispetto a quest’ultimi, la quantificazione del trattamento economico risulta differenziata.
In particolare:
- Per gli iscritti alla Gestione Separata, l’importo dell’indennità è pari “per ciascuna giornata indennizzabile, … al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità” (art. 9, co. 6).
- Per gli autonomi, invece, l’indennità è pari, “per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto” (art. 9, co. 6).