Il patto apposto ad un contratto di lavoro postula la puntuale identificazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi (v. Cass. nn. 13498/2003, 3451/2000, 14538/1999, 5811/1995) “anche al fine di consentire l’adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova, controllo possibile solo allorquando siano ben note e specificate, fin da prima dell’inizio del periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad esercitare”. La specifica indicazione delle mansioni che costituiscono l’oggetto del patto “può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (così, Cass. ord. 12 ottobre 2021, n. 27785; v. anche Cass. nn., 9597/2017, 11722/2009, 13455/2006, 17045/2005).

G. C.

Patto di prova e specificazione delle mansioni
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