Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35989

Esposizione all’amianto, Rivalutazione contributiva, Domanda
– Criteri di ripartizione dell’onere probatorio

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n.1347 del 2014, la Corte di Appello
di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda
svolta dall’attuale ricorrente, tecnico aeronautico meccanico alle dipendenze
di A., per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva
secondo il coefficiente 1,5 nei termini di cui all’art. 13, co.8 legge n.257
del 1992, ovvero di 1,25 per l’ esposizione ad amianto in periodo
infradecennale;

2. per la Corte di merito il gravame non era
sufficientemente specifico in riferimento all’espletata consulenza tecnica che,
alla stregua di valutazioni tecniche, aveva rilevato un’esposizione inferiore
ai parametri di legge, non superabile attraverso la prova testimoniale, neanche
protratta in periodo decennale quanto all’esposizione più significativa e,
infine, non risultavano neanche svolte specifiche censure all’elaborato
peritale che aveva tenuto conto dell’intera vicenda personale del dipendente;

3. avverso tale sentenza P. A. ha proposto ricorso,
affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha
opposto difese l’INPS con controricorso;

 

Considerato che

 

4. con il primo motivo, deducendo plurime violazioni
di legge, il ricorrente censura la Corte di merito per non avere considerato
che, costituendosi in primo grado, l’INPS non avesse contestato, in modo specifico,
le circostanze da cui derivava l’esposizione qualificata;

5. il motivo è privo di decisività in quanto la
Corte territoriale non ha pronunciato su tale profilo e, in ogni caso, in tema
di non contestazione, la decisione è pienamente conforme ai principi
ripetutamente affermati da questa Corte (fra tante, Cass. n. 5929 le 2015 e
numerose successive conformi) secondo cui la mancata contestazione o la
contestazione generica possono assumere rilevanza solo se siano specifiche le
allegazioni dell’attore; non ne assumono se riguardino espressioni
qualificatorie o definitorie, o circostanze implicanti un’attività di giudizio;

6. del resto, costituisce principio ormai acquisito
quello secondo il quale in tema di benefici contributivi in relazione alle lavorazioni
cui sono stati addetti i lavoratori e alle condizioni dei relativi ambienti di
lavoro, con esposizione qualificata ultradecennale a polveri di amianto,
nell’esaminare la fondatezza della domanda il giudice di merito deve accertare,
nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ex art. 2697
cod. civ., se colui che ha proposto la domanda, oltre ad avere provato la
specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui ha svolto, per più di dieci
anni, tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano
presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli normativamente
previsti (fra tante, Cass. n. 23933 del 2014 e numerose successive conformi);

7. con il secondo mezzo si deducono plurime
violazioni di legge, anche di rango costituzionale, per la mancata ammissione
di altri mezzi di prova e per l’adesione alle conclusioni rassegnate
dall’ausiliare officiato in giudizio senza tener conto della riconosciuta
esposizione decennale in cause analoghe;

8. il motivo è inammissibile perché non si confronta
con il decisum che ha escluso, nella specie, l’esposizione decennale
all’amianto e, per di più, ha rimarcato la carente specificità del gravame in
riferimento alla consulenza espletata in primo grado e alle relative conclusioni
tecniche rassegnate, proposizione avverso la quale il ricorrente, in questa
sede di legittimità, non ha svolto alcuna idonea censura, a confutazione del
rilevato difetto di specificità, mediante la deduzione del tenore del gravame o
richiamandone i passaggi salienti, in contrapposizione alla diversa
affermazione evincibile dalla motivazione;

9. del pari, il terzo mezzo, che svolge censura per
plurime violazioni delle norme del codice di rito, rinnovando la denuncia di
mancata considerazione dei precedenti simili, è da rigettare, in continuità con
la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui risulta del tutto
irrilevante la circostanza dedotta che, nei confronti di altri colleghi di
lavoro, operanti nel medesimo ambiente lavorativo, sarebbe stata riconosciuta
l’esposizione a rischio con decisioni assunte in altri giudizi (di primo
grado), posto che dall’avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito
inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi,
per altro lavoratore, di un’identica esposizione (per tutte, Cass. n. 2685 del
2017 ed ivi ulteriori precedenti);

10. i motivi quarto e sesto, con i quali si critica
il segmento temporale accertato dall’ausiliare officiato in giudizio in
riferimento all’esposizione all’amianto, si condensano nell’espressione di un
mero dissenso volto a contestare, nel merito, la decisione impugnata, chiedendo
un nuovo esame dei dati fattuali, già implicitamente o esplicitamente valutati
nella consulenza tecnica, e introducendo rilievi non decisivi;

11. si tratta, pertanto, di doglianza da ritenersi
inammissibile alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo
cui la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio può essere contestata, in Cassazione, soltanto in caso di
palese devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore, la cui fonte
va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai
quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di
una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura
costituisce, appunto, un’inammissibile critica del convincimento del giudice
(ex plurimis Cass. n. 14372 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti);

12. il quinto motivo deduce nullità della sentenza
per mancata pronuncia sul capo di gravame formulato ex art. 416 cod.proc.civ.
in riferimento a Cass.,Sez.Un., n.11353 del 2004 e richiama, per relationem, il
contenuto del gravame che intende riscritto, indica dove reperirlo e rinvia ai
termini con cui è stata svolta la prima censura ma, come già dianzi precisato,
e a cui per completezza si rinvia, non è affatto chiaro se si intende ribadire
il denunciato difetto di contestazione di cui al primo mezzo ovvero dolersi,
evocando le Sezioni unite richiamate, il mancato esercizio di poteri officiosi
nei limiti disegnati dalle Sezioni unite, per cui il motivo si palesa
inammissibile;

13. al riguardo, comunque, va riaffermato che nel
rito dei lavoro l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio deve avvenire
contemperando il principio della ricerca della verità con quello dispositivo,
sicché lo stesso non può riguardare fatti non allegati tempestivamente dalle
parti o non acquisiti al processo in modo rituale ( Cass., Sez.Un., n. 11353 del
2004) e questa

Corte ha anche precisato che detto esercizio involge
un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale,
che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di
motivazione nei casi in cui la sentenza di merito non adduca un’adeguata
spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un
punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto
condurre ad una diversa decisione (fra tante, Cass. n. 10001 del 2016);

14. nel caso di specie, la Corte territoriale ha
motivato sulle ragioni per le quali la prova testimoniale non poteva essere
ammesso in ordine ai parametri di esposizione mentre, per converso, sulla
natura delle mansioni svolte la prova era stata disposta dal primo giudice e il
consulente tecnico aveva tenuto conto dell’attività svolta dal lavoratore;

15. infondata anche la doglianza relativa alla
mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio giacché per essere la
consulenza non un mezzo di prova, ma finalizzata all’acquisizione, da parte del
giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la
valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni
che comportino specifiche conoscenze, rientra nei poteri discrezionali del
giudice di merito la decisione sulla necessità o meno della rinnovazione, che
ben può essere omessa, anche a fronte di una esplicita richiesta della parte,
ove l’indagine tecnica effettuata nel primo grado di giudizio risulti completa
ed esente da critiche (Cass. n.10001 del 2016 cit. ed ivi ulteriori
precedenti);

16. infine, quanto al vizio motivazionale dedotto
con l’ultimo mezzo (del quale in parte si è già detto) va ricordato che nel
caso di specie trova applicazione, in ragione della data di pubblicazione della
sentenza impugnata, l’art. 360, n. 5 cod.proc.civ. nella formulazione
attualmente vigente, e la censura non risulta articolata con modalità coerenti
a tale formulazione, secondo la lettura che della stessa è stata data dalle
Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez.Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) posto
che parte ricorrente omette di individuare quale sia il fatto storico decisivo,
oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dal
giudice di seconde cure nel pervenire alla statuizione di rigetto del gravame;

17. le spese vengono regolate come da dispositivo e
seguono la soccombenza;

18. ai sensi dell’art.13,co.1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15
per cento. Ai sensi dell’art.13,c o.1-quater, d.P.R.n.115/2002,  sussistono i presupposti processuali per il
versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se
dovuto.

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