La qualifica di “prestatore autonomo” non esclude che una persona debba essere qualificata come “lavoratore” (anche ai sensi del diritto dell’Unione, CGUE 4 dicembre 2014, C- 413/13, punti 35-36; cfr. anche sentenza 11 dicembre 2015, C-422/14, punti 28-30) se la sua indipendenza è solamente fittizia e nasconde in tal modo un vero e proprio rapporto di lavoro. Ne consegue che lo status di lavoratore “non può essere pregiudicato dal fatto che una persona è stata assunta come prestatore autonomo di servizi…, per ragioni fiscali, amministrative o burocratiche, purché tale persona agisca sotto la direzione del suo datore di lavoro, per quanto riguarda in particolare la sua libertà di scegliere l’orario, il luogo e il contenuto del suo lavoro, non partecipi ai rischi commerciali di tale datore di lavoro e sia integrata nell’impresa di detto datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro, formando con essa un’unità economica” (così, Cass. 7 ottobre 2021, n. 27310).

K. P.

Autonomia e subordinazione
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