Il regime speciale per le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni del Sud Italia si applica anche ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro.
Nota a AdE Risposta del 9 novembre 2021, n. 766
Marialuisa De Vita
Con la risposta n. 766 del 9 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al regime speciale per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ex art. 24-ter del TUIR.
Nel caso di specie, un pensionato residente in Germania, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate, rappresentando:
- di voler trasferire la propria residenza fiscale in uno dei comuni del mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti;
- di percepire dal mese di settembre/ottobre 2021 una pensione erogata da uno Stato Federale della Germania per la sua attività di avvocato;
- di detenere: conti correnti/depositi all’estero da cui derivano interessi; una partecipazione pari al 95% di una società, con sede in Liechtenstein, dalla quale derivano dividendi; lingotti d’oro depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere ceduti.
L’istante, volendo trasferire la residenza fiscale in Italia, chiedeva all’Amministrazione finanziaria:
a) se vi fossero le condizioni per accedere al regime speciale di cui all’art. 24-ter del TUIR;
b) se gli interessi, i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla cessione dei lingotti d’oro rientrassero nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF prevista dal regime speciale;
c) quali fossero gli effetti derivanti dall’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.
Nell’argomentare la propria soluzione, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato le condizioni di applicazione del regime in esame.
Come noto, l’art. 1, commi 273 e 274, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in linea con il trend di ricorrere alla «leva fiscale» per promuovere gli investimenti e i consumi in Italia e, in particolare, nelle regioni del Mezzogiorno, ha introdotto un regime di favore per i pensionati che decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel Sud Italia.
Ai sensi del nuovo articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione di fonte estera, che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio italiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 del TUIR, possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali), pari al 7%, sui redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, ferma restando l’applicazione della disciplina ordinaria (tassazione progressiva) per i redditi prodotti in Italia.
Tale regime, che opera a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia, è valido per un massimo di dieci periodi di imposta.
Più dettagliatamente, possono accedere al beneficio le persone fisiche che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
– sono titolari di redditi da pensione ex art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, per tali intendendosi «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essa equiparati», erogati da soggetti esteri;
– non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento nel territorio italiano;
– provengono da uno Stato con il quale è in vigore con l’Italia un accordo di cooperazione amministrativa;
– trasferiscono la residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti o in uno dei Comuni con una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Come si è anticipato, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare all’imposta sostitutiva non solo i redditi da pensione di fonte estera, ma tutti i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’art. 165, comma 2 del TUIR il quale, come noto, rinvia alla c.d. «lettura a specchio» dei criteri dettati dall’art. 23 del TUIR per la individuazione dei redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti.
Da ciò deriva che gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da banche estere o le plusvalenze che lo stesso realizza a seguito della cessione di partecipazioni in società estere sono da considerare redditi prodotti all’estero e, quindi, rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 24-ter del TUIR. Analogamente rientrano nel regime speciale anche le plusvalenze “rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi” (art. 67, lett. c-ter del TUIR) e i redditi di capitale, tra cui i dividendi, corrisposti da soggetti non residenti.
In sintesi, l’Agenzia ha pertanto chiarito:
- quanto al quesito sub a), che l’istante puà beneficiare del regime di favore dal periodo di imposta 2022, esercitando la relativa opzione nel Modello Redditi PF 2023;
- quanto al quesito sub b), che rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 7% dividendi, interesse e plusvalenze di fonte estera, ivi comprese quelle relative a lingotti d’oro detenuti all’estero;
- quanto al quesito sub c), che il contribuente, che non provvede in tutto o in parte al pagamento dell’imposta sostitutiva, può continuare a beneficiare del regime, a condizione che l’imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata.