L’imposizione di un periodo feriale è illegittima laddove le mansioni possano essere svolte in modalità di lavoro agile.
Nota a Trib. Rovigo 7 settembre 2021, n. 159
Fabrizio Girolami
Al fine di salvaguardare la tutela del diritto costituzionale alla salute la legge ha imposto, a far data dal 17 marzo 2020, a tutte le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) di utilizzare il proprio personale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in modalità “lavoro agile” (c.d. smart working), a prescindere da un accordo individuale tra P.A. e dipendente e in esenzione dagli specifici obblighi di informativa prescritti dalla normativa speciale di settore (artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81), limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (v. l’art. 87, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. “Cura Italia” -, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)
La medesima normativa ha disposto, al co. 3, art. 87 cit., che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 159 del 7 settembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità – in quanto non compatibile con la suddetta normativa emergenziale ratione temporis vigente – del decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 16/2020 del 19.03.2020, che aveva disposto che tutti i lavoratori dell’Ente dovessero fruire le ferie pregresse maturate al 31.12.2019, nonché di ulteriori n. 5 giorni di ferie di quelle maturate nell’anno 2020, secondo un piano di scaglionamento da stabilire dai Dirigenti in relazione alle necessità di servizio e in ogni caso entro il 20.04.2020, nonostante le lavoratrici ricorrenti svolgessero, nel 2020, la propria attività in smart working.
In particolare, le lavoratrici sostenevano di avere subito un danno (non patrimoniale) morale per avere il datore di lavoro imposto la fruizione di 5 giorni di ferie maturate nel 2020 immediatamente dopo il godimento delle ferie pregresse del 2019, senza tenere conto degli interessi personali delle predette né della funzione propria dell’istituto delle ferie, che è quella di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, chiedendo di essere risarcite per detto danno con una somma pari al valore economico di 5 giorni lavorativi.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di illegittimità delle lavoratrici, ritenendo che l’imposizione forzata di 5 giorni di ferie maturate nel corso del 2020 entro il mese di aprile dello stesso anno – oltre a essere in palese contrasto con la richiamata disposizione di cui all’art. 87 del D.L. n. 18/2020 che consente alle amministrazioni di collocare i lavoratori in ferie forzate solo qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile – è illegittima perché viola le seguenti disposizioni:
- l’art. 36, co. 3, Cost., il cui esercizio è regolato dall’art. 2109 c.c., in base ai quali il potere discrezionale dell’imprenditore di fissare l’epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli “ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. il rapporto di lavoro”;
- come rilevato dalla Corte Costituzionale, il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, “mira a reintegrare le energie psico-fìsiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, nonché dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il datore di lavoro “è tenuto a regolare la fruizione delle ferie attraverso la tempestiva programmazione delle stesse”. Nel caso di specie, le ferie non sono state programmate, ma unilateralmente imposte, in violazione della normativa vigente;
- inoltre, l’art. 28, co. 15, del ccnl Funzioni Locali dispone che in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. Pertanto, nel caso di specie, la Provincia di Rovigo aveva il diritto di assegnare d’ufficio le ferie maturate nel 2019 e non ancora godute entro il 30.04.2020, ma non aveva il potere di imporre ai dipendenti di usufruire entro il medesimo termine, di ulteriori 5 giorni di ferie maturate nel corso dell’anno 2020.