L’indennità di volo deve computarsi per intero ai fini dell’indennità di maternità.
Nota a App. Milano 28 giugno 2021 e App. Torino 18 maggio 2021
Francesco Belmonte
L’indennità di volo deve essere computata in misura intera – e non nel limite del 50% – nel calcolo della retribuzione media globale giornaliera utile a determinare l’indennità di maternità.
In tale linea si sono espresse le Corti di Appello di Milano e Torino, in relazione a due fattispecie analoghe concernenti la corretta quantificazione dell’indennità di maternità da parte dell’Inps, in favore di due assistenti di volo.
L’Istituto previdenziale aveva computato l’indennità di volo, ai fini del calcolo dell’indennità di maternità, nella misura del 50%, ricorrendo agli stessi parametri utilizzati per liquidare l’indennità di malattia.
I giudici di merito hanno invece ritenuto tale operazione come posta in violazione degli artt. 22 e 23 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (regolanti il trattamento economico e normativo del congedo di maternità) e riconosciuto il diritto delle assistenti di volo a percepire l’indennità di maternità, calcolata computando per l’intero l’indennità di volo, uniformandosi, per tale via, al consolidato orientamento della Cassazione che differenzia i trattamenti di malattia e maternità in ragione della peculiare condizione di vulnerabilità della madre lavoratrice (v., da ultimo, Cass. n. 20673/2020, in q. sito, con nota di G. CATANZARO, e Cass. n. 11414/2018, in q. sito, con nota di A. LARDARO).
Per la Suprema Corte, infatti, “ai fini della tutela della maternità, occorre privilegiare un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto ai criteri che, come quello per il computo dell’indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive” (Cass. n. 20673/2020, cit.).
Ciò in quanto, la funzione dell’indennità di maternità non è assimilabile a quella “tipicamente indennitaria” dell’indennità di malattia, “essendo invece in essa prevalente la finalità solidaristica, che ha fondamento costituzionale (n.d.r.: il riferimento è agli artt. 30, 31 e 37 Cost.), di tutelare la donna nel momento della maternità.” (Cass. n. 11414/2018, cit.).
I giudici di merito hanno infine qualificato la condotta posta in essere dall’Inps come discriminatoria, in quanto il meccanismo di calcolo dell’indennità adottato dall’Ente determina una consistente riduzione del livello retributivo della lavoratrice madre rispetto a quello delle assistenti di volo che non si trovino nella medesima condizione.
Tale disparità di trattamento integra, infatti, una discriminazione per ragioni di genere, ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in base al quale: “costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.