“In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.LGS. n. 509/1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima deI 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, co. 12, L. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata”; invece per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la medesima L. n. 335 del 1995, art. 3, co. 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296/2006, art. 1, co. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro- rata” (cfr. Cass. n. 31454/2021).
A. T.