Con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, soffermandosi in particolare sui requisiti soggettivi e oggettivi, nonché sulle modalità di utilizzo del beneficio.

Nota a AdE Circolare 2 novembre 2021, n. 13/E; AdE Provv. 2 novembre 2021, n. 309145; AdE Ris. 11 novembre 2021, n. 64/E

Marialuisa De Vita

Con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul c.d. bonus sanificazione 2021.

Come noto, l’art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha confermato il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, introdotto per la prima volta dall’art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Si tratta di un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, spettante fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Stante l’esistenza di un limite complessivo di risorse messe a disposizione dallo Stato per tale credito, era previsto, come chiarito dalla circolare in commento, che esso sarebbe spettato in una percentuale di quanto richiesto da ciascuno. Tale percentuale, identica per tutti gli istanti, sarebbe stata calcolata comparando le richieste complessive pervenute all’Agenzia e le somme stanziale.

Il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021 ha preso atto che sono pervenute all’Agenzia richieste per un ammontare complessivo di 83.076.075 euro e, dunque, in misura inferiore al limite di spesa previsto dalla norma, sicché ha stabilito che ciascun contribuente istante potrà godere del credito in misura pari al 100% di quanto richiesto.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riconosciuto:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa;
  • ai soggetti esercenti arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza di tale codice, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Dal punto di vista oggettivo, la circolare ha specificato le spese ammesse al credito di imposta. In particolare, vi rientrano quelle sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi (comprese le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa) a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari del credito di imposta;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, per l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito di imposta, la circolare ha chiarito che esso è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese oppure in compensazione. In quest’ultimo caso, la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le modalità di calcolo dell’importo spettante. Con la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021 l’Amministrazione finanziaria ha istituito, ai fini dell’utilizzo del credito di imposta in compensazione, il seguente codice tributo: “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto-legge  25 maggio 2021, n. 73”.

Contrariamente al passato, non è prevista la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta in esame.

Bonus sanificazione 2021: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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