La cittadina di uno Stato estero ha diritto a ricevere l’assegno sociale dall’INPS sulla base della sola dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.LGS. n. 445/2000 relativa alla propria situazione reddituale. Essendo, infatti, tale prestazione liquidata dall’ente in via provvisoria, salvo conguaglio nell’anno successivo in base alla dichiarazione dei redditi, la sua erogazione non può essere subordinata alla produzione di documentazione dello Stato estero di sussistenza dei predetti requisiti. Così, App. Milano 14 giugno 2021.

F. A.

 

Assegno sociale e autodichiarazione dei requisiti
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