L’omessa dichiarazione di percepire un trattamento pensionistico per poter ottenere, ulteriormente, l’assegno per i lavori socialmente utili è da considerarsi truffa.
Nota a Cass. pen. sez. II 29 settembre 2021, n. 35721
Pamela Coti
L’assegno per i lavori socialmente utili (attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti – art.1 D.Lgs. n. 468 del 1997) è incompatibile con i trattamenti pensionistici, pertanto, l’omessa dichiarazione di ottenere un trattamento pensionistico per poter percepire anche l’assegno per i lavori socialmente utili è da considerarsi truffa.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (conforme ad App. Palermo 9/12/2019) in relazione al caso di un lavoratore in mobilità condannato per il reato di truffa per aver attestato falsamente, in sede di richiesta del sussidio per i lavori socialmente utili, di non godere di alcuna pensione diretta, mentre era viceversa titolare di una pensione diretta di invalidità.
Al riguardo la Corte ha precisato che:
- è irrilevante l’omesso controllo da parte dell’INPS, poiché per la sussistenza del delitto di truffa, “non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri.” (Sez. 2, Sentenza n. 51538 del 20/11/2019, C. Rv. 278230 – 01);
- gli artifici e i raggiri, nel caso di specie, consistono nelle false attestazioni, nell’omessa dichiarazione di percepire un trattamento pensionistico, al fine di ottenere anche il percepimento dell’assegno per i lavoratori socialmente utili, che il soggetto non avrebbe potuto percepire;
- “in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui cessa la situazione di illegittimità.”