Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38894

Rapporto di lavoro, Associazione non riconosciuta,
Licenziamento, Assenza di valido atto, Riconoscimento delle differenze
retributive, Responsabilità patrimoniale personale del presidente e del
vicepresidente in solido con l’associazione

 

Fatti di causa

 

La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza n.
528/2018 aveva rigettato il reclamo proposto da D. B. e I. M. avverso la
decisione con cui il tribunale di Teramo aveva ritenuto ancora sussistente il
rapporto di lavoro tra M.A. e l’associazione Confeuro di Teramo, in assenza di
un valido atto di licenziamento, ed aveva condannato gli stessi, in via
solidale con l’associazione, nella loro rispettiva qualità di Presidente e
Vicepresidente della stessa, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti
alla lavoratrice dal 4.3.2014 al 20.2.2016.

La Corte aquilana, per quel che in questa sede
interessa, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva di D. ed I. in
ragione del disposto dell’art. 38 c.c. circa la
responsabilità patrimoniale delle persone che agiscono per conto della
associazione non riconosciuta; aveva ritenuto non esistente in giudizio la
domanda di D. e I. di avvalersi della transazione stipulata tra la M. e il G. (
nominato da Confeuro Teramo per la regolarizzazione del rapporto di lavoro del
personale), così non potendosi estendere gli effetti di tale transazione sugli
stessi, anche escludendo che questi avessero chiesto la produzione in giudizio
di detta transazione. Il giudice di appello aveva infine rigettato le ulteriori
doglianze relative alla statuizione circa la permanenza del rapporto di lavoro
nel periodo in questione .

Avverso detta statuizione il D. e l’I. proponevano
ricorso affidato a tre motivi cui resistevano con separato controricorso A. M.
e F.G..

 

Ragioni della decisione

 

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. in
relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per
aver la corte di merito ritenuto decaduta la parte dalla possibilità di
avvalersi della transazione in quanto tardiva la formulazione della relativa
Istanza. A tal riguardo rilevava dì aver avanzato la richiesta in talune mail
anche nell’atto di appello, pur  dando
atto che nulla era invece chiesto nel verbale di udienza.

Pur tenendo in disparte le osservazioni circa la
specificità della censura che solo richiama i documenti senza inserirne il
contenuto nel testo, deve principalmente rilevarsi che agli atti manca proprio
la transazione cui è fatto riferimento e di cui i ricorrenti vorrebbero
avvalersi.

La sentenza impugnata statuisce in motivazione che
mai è stata chiesta la produzione di detta transazione stipulata al di fuori
del giudizio . Rispetto a tale precisa valutazione, la censura ( peraltro
inconferente rispetto al vizio richiamato), avrebbe richiesto, per non
incorrere nel difetto di autosufficienza, quantomeno l’inserimento dell’esatto
contenuto della richiesta, al fine di dar conto della eventuale erronea
determinazione attualmente censurata ( e ciò anche per confutare quanto a
riguardo dichiarato della controricorrente circa l’assenza di qualsivoglia
transazione).

Il motivo per tali plurime ragioni è inammissibile.

2) Con la seconda censura è dedotta la violazione
degli artt. 38, 2086,
2094, 2104, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co.1 nn 3 e 5, c.p.c., per aver, la
corte di appello, omesso di analizzare il tema della “gestione del
rapporto” dì lavoro limitandosi a confermare la responsabilità patrimoniale
dei ricorrenti.

Il motivo è inammissibile poiché è aggredito il
merito della valutazione svolta dalla Corte d’appello peraltro diretto alla
affermazione della legittimazione passiva dei ricorrenti quali Presidente e
Vicepresidente di Confeuro , affermata, anche nelle precedenti fasi del
giudizio, sulla base del disposto dell’art. 38 c.c.
Il motivo, peraltro, non indica dove e come tale eccezione sia stata posta nel
giudizio, così non riuscendo a contrastare quanto a sua volta denunciato dalla
parte controricorrente ( pg 16) circa la novità della eccezione.

3) La terza censura denuncia la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione
di fatti decisivi relativi alla data dì scioglimento della società e alla
cessazione della sua operatività.

La Corte di merito nella impugnata decisione ha
affrontato il tema anche delineando l’esatto contenuto delle censure mosse alla
decisione del tribunale e dunque trattando e valutando le questioni poste con
determinazione di merito non esaminabile ulteriormente in questa sede di
legittimità. Il motivo è dunque infondato. Peraltro la attuale doglianza
neppure indica dove e come le eccezioni attualmente svolte siano state prospettate,
e quindi in discussione, e come le stesse possano essere dirimenti e decisive
ai fini di una diversa valutazione ( Cass.n.23238/2017).

Il rigetto del ricorso e dei suoi singoli motivi
rende assorbito l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte
controricorrente.

Le spese possono essere compensate in ragione della
complessità della vicenda anche articolata con “parallelo ” ricorso
pendente dinanzi a questa  Corte ( RG n.
23219/2019) tra le medesime parti e con ragioni che intrecciano la presente
controversia , di cui si è ritenuta opportuna la trattazione congiunta.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38894
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