La clausola sociale del CCNL Pulizie si estende anche i lavoratori assunti a tempo determinato
Nota a Trib. Bergamo 21 settembre 2021, n. 468
Fabrizio Girolami
La clausola sociale nel cambio di appalto, è operativa anche a favore dei lavoratori già assunti a tempo determinato dall’impresa appaltatrice i quali – stante la nullità del termine apposto al contratto di lavoro – abbiano ottenuto la conversione giudiziale in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al cambio di appalto.
Lo ha stabilita il Tribunale di Bergamo (21 settembre 2021, n. 468), precisando quanto segue.
Come noto, nel nostro ordinamento, l’art. 50 del Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono (…) specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
La clausola sociale impone, quindi, l’obbligo per l’impresa aggiudicataria che subentra nell’appalto, di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del personale già alle dipendenze dell’impresa uscente.
La clausola sociale è normalmente disciplinata nei CCNL di settore, tra cui si segnala l’art. 4 del CCNL delle imprese di pulizia e servizi integrati e multiservizi, il quale, al comma 3, prevede che “alla scadenza del contratto di appalto … in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”.
Secondo il giudice bergamasco l’obbligo di assunzione in forza della clausola sociale comprende anche i lavoratori a termine già cessati al momento del cambio di appalto ma che ottengano in giudizio la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, una lavoratrice era stata assunta, in data 1° settembre 2019, con contratto a tempo determinato e orario a tempo parziale, poi conclusosi per effetto della scadenza del contratto di appalto (31 agosto 2020), cui era seguito (1° novembre 2020) il cambio di appalto tra la società uscente e la società subentrante. La lavoratrice, successivamente al cambio di appalto, aveva proposto, con ricorso depositato il 25 novembre 2020 al Tribunale di Bergamo, domanda giudiziale finalizzata a ottenere: a) nei confronti della società cessante, l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e full time, per nullità della clausola appositiva del termine (per difetto di forma scritta), così come della pattuizione di un orario part time, ai sensi degli artt. 19, co. 4, 5, co. 1, e 10, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015; b) nei confronti della società subentrante, l’accertamento della continuità del rapporto di lavoro ai sensi del citato articolo 4, comma 3, del CCNL Pulizie, con conseguente ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
Nel giudizio si erano costituite entrambe le società (uscente e subentrante), e la società subentrante aveva proposto domanda riconvenzionale (di garanzia) nei confronti della società uscente, sostenendo che la mancata assunzione della lavoratrice era da imputare alla mancata comunicazione da parte della società uscente del nominativo della lavoratrice medesima dell’elenco del personale in forza al momento della cessazione dell’appalto.
Il giudice bergamasco – dopo aver accertato la sussistenza tra la lavoratrice e la società cessante di un rapporto di lavoro, ab origine, a tempo indeterminato e con orario full time – ha stabilito che la società subentrante, alla data del cambio di appalto (1° novembre 2020), aveva l’obbligo di assumere la lavoratrice, nei medesimi termini del rapporto già instaurato con la società cessante (contratto a tempo determinato, full time, mansioni corrispondenti al II livello del CCNL Pulizie), con obbligo di pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di messa in mora (notifica del ricorso introduttivo) sino alla sentenza, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Inoltre, ha condannato la società cessante a tenere indenne la società subentrante delle somme da quest’ultima pagate alla lavoratrice a titolo di retribuzioni non corrisposte, con interessi legali dal dovuto al saldo.