Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2021, n. 39699

Licenziamento, Illegittimità, Accertamento, Sospensione del
rapporto in pendenza di fallimento

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 16 ottobre 2018, la Corte
d’appello di Bari, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione con
sentenza n. 264/2018 (di annullamento di quella del 22 giugno 2013 della stessa
Corte, che, in riforma della sentenza di primo grado di rigetto delle domande
del lavoratore, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato il 3
febbraio 2006 da A. s.p.a. al dipendente A. A. in quanto ingiustificato e
condannato la società datrice al pagamento in suo favore, a titolo di indennità
prevista dalla contrattazione collettiva di settore per il dirigente in caso di
licenziamento ingiustificato, di somma pari a diciassette mensilità dell’ultima
retribuzione effettivamente percepita), dichiarava illegittimo il suddetto
licenziamento, rigettava la domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro e condannava la curatela del Fallimento A. s.p.a. (dichiarato nelle
more del primo giudizio di legittimità) al pagamento, in suo favore, delle
retribuzioni maturate dal 3 febbraio 2006 (data di licenziamento) al 3 ottobre
2017 (di dichiarazione del fallimento della società), con detrazione
dell’aliunde perceptum, derivante dalle attività di imprenditore artigiano e di
lavoratore autonomo (commercialista), risultante dalle dichiarazioni dei
redditi in atti.

2. Investito dalla sentenza rescindente dell’esame
(omesso da quella in grado d’appello) dei fatti storici comportanti
l’appartenenza o meno del lavoratore alla categoria dirigenziale, il giudice di
rinvio ne riteneva, al momento del licenziamento, la qualità (non dirigenziale)
di impiegato, corrispondente alle mansioni svolte, in assenza di alcuna
contestazione della curatela resistente in riassunzione e sulla base della
documentazione in atti, parimenti non contestata.

3. La Corte territoriale ravvisava quindi la
cessazione certa di ogni attività di impresa della società datrice dalla data
di fallimento, per l’inammissibilità, siccome nuova, della deduzione dalla
curatela della cessazione dal 31 dicembre 2009, all’epoca del giudizio di primo
grado (definito con sentenza del 20 novembre 2010). E commisurava il risarcimento
del danno, in favore del lavoratore, alle retribuzioni come sopra indicato, con
detrazione del documentato aliunde perceptum.

4. Infine, essa riteneva l’inammissibilità, per
novità, della sua domanda di pagamento dei contributi omessi, formulata per la prima
volta nel giudizio di rinvio.

5. Con atto notificato il 17 settembre 2019, il
lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi; il Fallimento intimato non
svolgeva difese.

6. La causa era quindi rimessa, per la rilevanza
nomofilattica della questione posta, all’odierna pubblica udienza di
discussione.

7. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma
dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da I. conv. 176/20, nel senso
dell’accoglimento del ricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 18 I. 300/1970, 51 I. fall., per
erronea negazione della richiesta propria reintegrazione nel posto di lavoro,
nonostante la sospensione del rapporto in pendenza di fallimento, a norma dell’art.
72 I. fall., nella competenza funzionale del giudice del lavoro e nel proprio
mantenuto interesse al ripristino del rapporto, per le “possibili utilità
connesse, quali la ripresa del rapporto (in relazione all’eventualità di un
esercizio provvisorio, d’una cessione dell’azienda o della ripresa della sua
amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare o di
ritorno in bonis”.

2. Esso è infondato.

3. Secondo consolidato indirizzo di questa Corte
(ribadito anche da Cass. 11 gennaio 2018, n. 522), meritevole di continuità
siccome corretto, il fallimento non può determinare ex se lo scioglimento del
rapporto di lavoro, per coordinamento con l’art. 72 I. fall., rimanendo sospeso
in attesa della dichiarazione del curatore, il quale può scegliere di
proseguirlo, così esercitando una legittima facoltà di subentro nel rapporto,
attivandone la prosecuzione con l’obbligo di adempimento per entrambe le parti
delle prestazioni corrispettive; ovvero di sciogliersi da esso, nel rispetto delle
norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in
alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico perché la
necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude
l’obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la
risoluzione dei rapporti di lavoro (tra le altre: Cass. 2 marzo 2009, n. 5033;
Cass. 23 settembre 2011, n. 19405; Cass. 28 maggio 2019, n. 14503) e potendo il
lavoratore reagire al recesso intimato dal curatore con gli ordinari rimedi
impugnatori. Sicché, qualora sia giudizialmente accertato che il licenziamento
è stato intimato in difformità dal modello legale, la curatela è esposta alle
conseguenze derivanti dall’illegittimo esercizio del potere unilaterale, nei
limiti in cui le stesse siano compatibili con lo stato di fatto determinato dal
fallimento. E nel caso di disgregazione definitiva dell’azienda, l’eventuale
illegittimità del recesso non potrebbe condurre alla ripresa effettiva del
rapporto di lavoro (operando il principio anche nel caso di imprenditore in
bonis: Cass. Cass. 7 giugno 2007, n. 13297; Cass. 22 dicembre 2008, n. 29936).

3.1. Giova poi ribadire anche il principio per il
quale, in caso di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, persiste
l’interesse del lavoratore in precedenza licenziato alla reintegrazione nel
posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell’illegittimità del
licenziamento, in quanto una tale pronuncia ha ad oggetto, non solo il concreto
ripristino della prestazione di lavoro, ma anche le possibili utilità connesse
al rapporto lavorativo, benché posto in uno stato di quiescenza, quali in
particolare, la ripresa del lavoro, in relazione all’eventualità di esercizio
provvisorio, di cessione in blocco dell’azienda, o di ripresa della sua
amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare, sia
l’ammissione a benefici previdenziali, quali l’indennità di cassa integrazione,
di disoccupazione, di mobilità (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 11 gennaio
2018, n. 522).

4. Nel caso di specie, la Corte territoriale,
preliminarmente ritenuta inammissibile, siccome nuova in quanto per la prima
volta formulata nel giudizio di rinvio, la deduzione della curatela
fallimentare di cessazione di ogni attività aziendale sin dal 31 dicembre 2009
(così all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), ha tuttavia accertato che
“dal momento della dichiarazione di fallimento … sopravvenuta in
concomitanza con la sentenza della Cassazione, è pacificamente cessata ogni
attività e tale ultimo dato può ritenersi validamente acquisito al
processo” (penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza).

4.1. Ebbene, tale accertamento (non già di mera
dichiarazione di fallimento della società datrice, ma) di cessazione effettiva
dell’attività d’impresa (circostanza che, per essere introdotta nel processo,
neppure esige dal datore di lavoro, che abbia cessato totalmente l’attività e
sia convenuto in giudizio da un dipendente il quale deduca l’illegittimità del
licenziamento, la proposizione di una domanda riconvenzionale o di una formale
eccezione: Cass. 7 giugno 2007, n. 13297, p.to 7 in motivazione) non è stato
oggetto di contestazione. Il lavoratore ricorrente non ha infatti dedotto, né
tanto meno provato, il proprio interesse concreto ed attuale (come sarebbe
stato suo onere, a norma dell’art. 100 c.p.c.) ad una pronuncia di condanna
reintegratoria, in funzione di un’effettiva possibilità di ripresa del lavoro,
in relazione alle eventualità suindicate, essendosi limitato alla sola enunciazione
di corretti e condivisibili principi in diritto; tuttavia, come è noto, esso
non può consistere in un interesse astratto ad una più corretta soluzione di
una questione giuridica, priva di riflessi sulla decisione adottata,
ininfluente in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 23 maggio
2008, n. 13373; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28307).

5. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce
nullità della sentenza per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto
inammissibile, per novità, la domanda relativa ai contributi previdenziali,
pure violando e falsamente applicando gli artt. 19, 23 I. 218/1952, nonostante
la propria tempestiva richiesta, con il ricorso introduttivo del giudizio, di
condanna del datore di lavoro “a pagare gli ulteriori danni subiti”
ed il proprio interesse all’accertamento del diritto spettantegli, per
l’inadempimento datoriale agli obblighi contributivi (dovuti quale pena
privata, a norma dell’art. 23, primo comma, in dipendenza dell’illecito
contrattuale integrato dal licenziamento illegittimo), essendo la condanna al
pagamento preclusa dall’intervenuta dichiarazione di fallimento.

6. Esso è fondato.

7. Pare opportuno ribadire che ricorre una domanda
nuova, qualora gli elementi dedotti in secondo grado comportino il mutamento
dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per
la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado: e ciò anche
se questi siano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio, al mero
scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel
giudizio di appello siano stati per la prima volta dedotti con una differente
portata, a sostegno di una nuova pretesa, introducendo un nuovo tema di
indagine e di decisione (Cass. 23 marzo 2006, n. 641; Cass. 8 aprile 2010, n.
8342). Ed infatti, il divieto di jus novorum non concerne soltanto le
allegazioni in fatto e l’indicazione degli elementi di prova, ma anche (e
soprattutto) la specificazione delle causae petendi fatte valere in giudizio a
sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia
fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice
precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (Cass. 22 novembre 2010,
n. 23614; Cass. 11 gennaio 2018, n. 535).

8. Inoltre, nel regime di stabilità reale previsto
dall’art. 18 I. 300/1970, nel testo modificato dall’art. 1 I. 108/1990
applicabile anche per il tempo anteriore alla sua entrata in vigore, nel
periodo compreso tra la data dell’illegittimo licenziamento e quella della
pronuncia giudiziale contenente l’ordine di reintegrazione del lavoratore,
rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente
obbligo del datore di lavoro di versare all’ente previdenziale i contributi
assicurativi (Cass. 1 marzo 2005, n. 4261, con richiamo di Corte cost. n. 7 del
1986), dovuti, indipendentemente dalla erogazione della retribuzione (Cass.
s.u. 5 luglio 2007 n. 15143), tanto per la quota a suo carico quanto per quella
a carico dei lavoratori, alla stregua dell’art. 23 I. 218/1952: esso,
trasferendo l’obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro
soggetto, introduce una pena privata giustificata dall’intento del legislatore
di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso
di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all’ammontare del mero
risarcimento del danno (Cass. 4 aprile 2008, n. 8800).

Sicché, in caso di licenziamento illegittimo ai
sensi dell’art. 18 I. 300/1970, il lavoratore ha diritto ad ottenere, secondo
quanto previsto dalla stessa disposizione, la condanna del datore di lavoro al
pagamento dei contributi previdenziali, accessoria a quella al risarcimento del
danno, analogamente giustificata dalla continuità del rapporto di lavoro e da
liquidare in riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto
della condanna risarcitoria (Cass. 16 marzo 2002, n. 3905).

8.1. In ragione poi dell’autonomia del rapporto
previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è
esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo
sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra
di natura risarcitoria (Cass. 12 dicembre 2007, n. 26078; Cass. 21 maggio 2012,
n. 7987).

9. Orbene, nel caso di specie, il lavoratore ha
richiesto, fin dal ricorso introduttivo la condanna datoriale (al di là di
quella “a pagare gli ulteriori danni subiti”) alla reintegrazione nel
posto di lavoro (oggetto del dibattito processuale illustrato nella superiore
parte espositiva), sicché, secondo la disciplina vigente ratione temporis e per
le ragioni illustrate al superiore punto 8, la domanda di (condanna al
pagamento e limitata, in conseguenza della preclusione derivante dal sopravvenuto
fallimento, a quella di) accertamento dei contributi maturati (omessi nel
pagamento dal datore di lavoro) non costituisce domanda nuova, in quanto
connaturalmente accedente al contenuto tipico di quella di reintegrazione.

9.1. E il predetto ha mantenuto interesse, in quanto
utilità connessa al rapporto lavorativo (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass.
11 gennaio 2018, n. 522), al versamento dei contributi previdenziali, dei quali
sia stato omesso il pagamento, posto che esso integra un diritto soggettivo
alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante
all’Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile
mediante la regolarizzazione della posizione: con la conseguenza che il
lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo
contributivo del datore di lavoro e di sentirlo condannare al versamento dei
contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti
dell’ente previdenziale (Cass. 15 settembre 2014, n. 19398; Cass. 30 maggio
2019, n. 14853).

10. Dalle argomentazioni sopra svolte discende
l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con la
cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e decisione
nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, ult. parte c.p.c., di accertamento del diritto del
lavoratore ai diritti contributivi omessi dalla società fallita dal 3 febbraio
2006 al 3 ottobre 2017; con la compensazione delle spese dell’intero giudizio
tra le parti, per il suo esito alterno nei gradi di merito e la reciproca
soccombenza nel giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo
nel merito, dichiara il diritto del lavoratore ai contributi omessi dalla
società fallita dal 3 febbraio 2006 al 3 ottobre 2017.

Dichiara compensate tra le parti le spese
dell’intero processo, nei suoi gradi di merito e nei giudizi di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2021, n. 39699
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