La parte che rinuncia al preavviso non è tenuta a corrispondere al recedente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Nota a Cass., ord., 13 ottobre 2021, n. 27934
Francesco Belmonte
Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, la parte non recedente, che abbia rinunciato al preavviso, non deve corrispondere a quella che recede la relativa indennità sostitutiva.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione (ord. 13 ottobre 2021, n. 27934) in relazione ad una controversia in cui un dirigente dimissionario lamentava il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, da lui regolarmente dato, ma a cui la datrice di lavoro aveva rinunciato.
La Cassazione fonda le sue argomentazioni aderendo alla tesi sull’efficacia obbligatoria del preavviso. Tale orientamento configura l’istituto in questione come “mero obbligo (accessorio e alternativo) dell’esercizio del recesso: la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità (con immediato effetto risolutivo del recesso); in base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile” (cfr. Cass. n. 27294/2018; Cass. n. 22443/2010; Cass. n. 13959/2009).
Da simile inquadramento discende che la parte non recedente che abbia rinunciato al preavviso, come nel caso di specie, “nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso: alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente.”
Inoltre, “la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’art. 1173 c. c.”.