La società committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è responsabile dell’infortunio occorso al prestatore, dipendente dell’impresa appaltatrice, per omessa adozione delle misure di sicurezza, salvo che si tratti di rischio elettivo.

Nota a Cass. (ord.) 18 novembre 2021, n. 35364

Sonia Gioia

In materia di obblighi di protezione, la società committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è responsabile dell’infortunio subìto dal prestatore, anche se dipendente dell’impresa appaltatrice, allorché abbia omesso di informare i singoli lavoratori sui rischi connessi all’espletamento delle proprie mansioni e non abbia predisposto le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti.

La responsabilità datoriale, invece, è esclusa qualora il lavoratore assuma un rischio elettivo, che sussiste soltanto ove questi abbia adottato “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere”.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 18 novembre 2021, n. 35364, difforme da App. Torino n. 468/2018) in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore che, incaricato di smontare alcuni termoconvettori al piano terra del cantiere della società committente, era salito al piano superiore, per cercare delle valvole idrauliche che potessero intercettare acqua residua nei tubi, ove, aprendo una porta priva di alcuna segnalazione di pericolo, era caduto nella tromba di un ascensore dismesso.

Nello specifico, la Corte distrettuale aveva escluso la responsabilità datoriale sul presupposto che il sinistro si era verificato in un luogo in cui il prestatore non aveva motivo di recarsi,  né aveva ricevuto ordine di andare, così da indurre a considerare l’infortunio quale conseguenza di un rischio non prevedibile da parte dell’imprenditore, qualificabile come rischio elettivo, e ad escludere in capo alla committente la responsabilità che gli deriverebbe dalla disponibilità del bene, stante la riconducibilità del sinistro al caso fortuito.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che la società appaltante, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è tenuta  ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche se dipendenti dell’impresa appaltatrice, e, in particolare, a fornire adeguata informazione ai singoli prestatori circa le situazioni di rischio, a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e a cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata (Cass. n. 798/2017; Cass. n. 21694/2011; Cass. n. 19494/2009).

La responsabilità datoriale per violazione delle disposizioni antinfortunistiche è esclusa solo nel caso in cui il lavoratore abbia assunto un rischio elettivo, vale a dire quando si sia esposto ad un pericolo privo di connessione con la prestazione professionale in base ad una scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi meramente personali (v., fra le tante, Cass. n. 798 cit.; Cass. n. 2717/2013; Cass. n. 4656/2011).

In assenza di siffatto comportamento, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto, dal momento che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia delle maestranze.

In attuazione di tali principi, la Corte ha cassato la pronuncia di merito, con rinvio ad altro giudice in diversa composizione, per non aver dato conto dell’esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto alle direttive ricevute ai fini dell’accertamento del rischio elettivo e per non aver riconosciuto la responsabilità della società committente che aveva omesso di segnalare i luoghi di possibile pericolo nel cantiere appaltato.

Infortunio sul lavoro: contratto d’appalto e responsabilità datoriale
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