Il tempo necessario per utilizzare l’auto aziendale, anche se ricoverata presso il domicilio del dipendente, per raggiungere i clienti indicati dalla società, la quale può anche mutare in viaggio la destinazione, è orario di lavoro retribuibile.
Nota a Cass. 29 novembre 2021, n. 37286
Pamela Coti
L’auto aziendale è utilizzabile dai lavoratori solo per recarsi presso il luogo di lavoro indicato, o tornare da esso alla loro abitazione, e tale tempo va considerato orario di lavoro. Compete alla società stabilire, o mutare, il luogo del primo e dell’ultimo intervento.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 29 novembre 2021, n. 37286, in relazione al caso di mutamento dell’organizzazione del lavoro, con accordo aziendale, dei dipendenti di un’impresa addetti a lavorazioni all’esterno presso vari clienti.
Al riguardo la Corte ha precisato che:
- “partendo dalla pur corretta tesi secondo cui è tempo di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e che, in linea di massima, non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio (v. Cass. n. 5496/2006), in base alla nuova organizzazione scaturente dagli accordi collettivi, l’auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell’intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell’ultimo intervento”, sicché tale tempo di lavoro deve essere retribuito in quanto considerato orario di lavoro, eterodiretto dall’azienda;
- “la società, con il nuovo accordo aziendale, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione, secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in azienda per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi, così come rientravano in azienda alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell’intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell’intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda”;
- i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale) rientrano nell’orario di lavoro, se svolti sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro.