L’importo della retribuzione di un lavoratore durante le ferie annuali retribuite godute mentre è inabile al lavoro non può essere ridotto al livello della retribuzione percepito durante il periodo di inabilità.
Nota a Corte di Giustizia UE 9 dicembre 2021, C-217/20
Fabrizio Girolami
Nell’ordinamento dell’Unione europea, l’art. 7 (“Ferie annuali”), paragrafo 1, della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, in materia di orario di lavoro, dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 9 dicembre 2021, C-217/20, si è per la prima volta soffermata su uno degli aspetti finora non affrontati sull’interpretazione di tale disposizione, ovverosia la questione dell’importo della retribuzione dovuta a un lavoratore nel caso in cui usufruisca delle sue ferie annuali durante il periodo in cui usufruisce di un congedo di lunga durata per malattia.
Nel caso di specie, un dipendente statale olandese, assunto con mansioni impiegatizie presso il Belastingdienst (Amministrazione tributaria dei Paesi Bassi), era divenuto parzialmente inabile a svolgere le sue attività in maniera continuativa ed era stato costretto a usufruire di un periodo di congedo di lunga durata per malattia (superiore a 1 anno), svolgendo, al contempo, un percorso di graduale reinserimento lavorativo.
In applicazione della normativa olandese (Algemeen Rijksambtenarenreglement, Regolamento generale dei dipendenti statali, di seguito anche solo “ARAR”), il lavoratore: a) per il 1° anno di malattia, aveva percepito il 100% della sua retribuzione abituale; b) dopo il 1° anno, aveva invece percepito il 70% di tale importo; c) per le ore in cui era considerato abile al lavoro e aveva svolto attività, aveva percepito il 100% della retribuzione. Il lavoratore aveva poi goduto di un periodo di ferie nei mesi di luglio/agosto 2017. Sulla base delle buste paga relative a queste 2 mensilità, il lavoratore era stato retribuito al 70% per le ore durante le quali era inabile al lavoro durante il periodo di ferie, e al 100% per le ore in cui era considerato abile al lavoro (nella misura in cui era in grado di lavorare nel quadro del suo percorso di reinserimento). Il lavoratore aveva quindi adito le vie legali ritenendo di aver diritto a una retribuzione integrale durante le ferie godute, vale a dire anche per le ore in cui era inabile al lavoro.
Nel giudizio instaurato tra il lavoratore e lo Staatssecretaris van Financiën, il Rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) aveva sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale se l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale a un lavoratore inabile al lavoro che fruisca delle sue ferie annuali è corrisposta, nel corso di tale periodo di ferie, una retribuzione ridotta, di importo pari all’importo corrisposto durante il congedo.
La Corte, con la sentenza in commento, ha affermato che l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e a prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l’importo della retribuzione che gli sarà riconosciuta a titolo di ferie annuali retribuite viene presa in considerazione la riduzione, conseguente all’inabilità al lavoro, dell’importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di lavoro precedente a quello nel corso del quale le ferie annuali sono richieste.
In particolare, la Corte, con la sentenza in commento, ha rilevato quanto segue:
- l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, sancisce a favore di ogni lavoratore il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane e tale diritto “dev’essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione”;
- secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, l’espressione “ferie annuali retribuite” significa che, per la durata delle ferie, “la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”;
- la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia costituisce, in linea di principio, una circostanza “imprevedibile” e “indipendente dalla volontà del lavoratore”; pertanto, il diritto alle ferie annuali retribuite non può “subire limitazioni per il fatto che il lavoratore non ha potuto adempiere il suo obbligo di lavorare a causa di una malattia durante il periodo di riferimento”;
- il fatto che l’inabilità al lavoro persista durante il periodo delle ferie annuali retribuite del lavoratore non può incidere sul diritto di quest’ultimo a percepire una retribuzione piena e senza riduzione in occasione di tali ferie.