In mancanza di specificazione del quantum, come di tariffe professionali e di usi, il giudice deve determinare il compenso per la prestazione libero professionale in via equitativa.
Nota a Cass. (ord.) 20 dicembre 2021, n. 40896
Maria Novella Bettini
La Corte di Cassazione (20 dicembre 2021, n. 40896, parz. diff. da App. Salerno 7 luglio 2015) si è pronunciata in merito al ricorso proposto da un dirigente medico dipendente della A.S.L. Caserta 1, al fine di condannare l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in favore della quale aveva svolto, in regime di convenzione, attività di emergenza chirurgica, a corrispondergli il giusto compenso per le sue prestazioni.
Al riguardo, la Corte ha affermato che “in tema di compenso per l’attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla sua specifica richiesta, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e in difetto di tariffe professionali e di usi, non possa rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì debba determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (v. Cass. n. 10057/2018 e n. 7510/2014). Inoltre, secondo i giudici, “nell’applicazione del criterio, di natura tipicamente equitativa, dettato dall’art. 2225 c.c., ove il compenso non sia stato convenuto dalle parti, il giudice, pur dovendo considerare le peculiarità della singola fattispecie, non è vincolato da precise direttive o da determinati parametri, né è tenuto a disporre consulenza tecnica e può, in via di massima, riferirsi anche alle retribuzioni normalmente pagate per le corrispondenti prestazioni svolte in regime di subordinazione” (v. Cass. n. 15805/2016 e n. 1279/1981).
In particolare, nella liquidazione in via equitativa del corrispettivo dovuto ad un professionista a norma degli artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito deve avere riguardo alla “natura, quantità, qualità dell’attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente”. E solo se non può utilizzare tali criteri poiché l’attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, egli deve rigettare la domanda, “in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l’interessato dall’obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi” (Cass. n. 10286/2016 e Cass. n. 23004/2014). Nel caso in esame, invece, come dedotto dal dirigente medico, la Corte territoriale aveva avuto tutti i riferimenti al risultato ottenuto (numero di ore lavorato, tipo e modalità di attività svolta).
Nella fattispecie, la Corte di Appello di Salerno, vista la mancanza di una convenzione o di un accordo tra le parti per la determinazione di un corrispettivo per la prestazione libero professionale del dirigente medico, fissato unilateralmente (e inadeguatamente, secondo il lavoratore) dall’Azienda Ospedaliera: a) aveva negato l’applicabilità a tali fini dell’art. 14, punto 6, CCNL dirigenti medici 3 novembre 2005 (e così pure dell’ivi richiamato art. 55, secondo co., CCNL 8 giugno 2000) “siccome regolanti ipotesi di prestazione e non a diversa azienda”; b) aveva ritenuto indimostrata l’inadeguatezza del compenso corrispostogli, escludendo “la pertinenza di diverse convenzioni inter alios richiamate a confronto parametrico dal medico”; c) non aveva determinato il compenso spettante al dirigente medico, per la prestazione di attività di emergenza chirurgica (del tutto omologa, nella natura, nelle modalità e nell’osservanza di turni e direttive, a quella del rapporto di subordinazione) in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria in regime di convenzione (previsto, “nell’ambito della Regione Campania, per la copertura di vacanze di organico nella dirigenza medica e senza bando di nuovi concorsi, con dirigenti medici di altre aziende sanitarie, al di fuori del loro orario di lavoro subordinato, con prestazione nei luoghi e nell’ambito dell’attività ordinaria dell’azienda convenzionata, con osservanza dei turni e degli orari determinati”) e pertanto di natura libero-professionale.