Qualora un contratto collettivo detti una disciplina molto articolata e quindi tendenzialmente esaustiva in relazione alla malattia ed agli infortuni non collegati all’attività lavorativa, precisando che il periodo di comporto è pari a 12 mesi, le parti devono specificare nella medesima sede l’eventuale volontà , in deroga al significato convenzionale dell’espressione “12 mesi” utilizzata nel testo contrattuale, di stabilire che il mese è considerato pari a 26 giorni. Qualora, invece, dalle pattuizioni intervenute in tale contesto non emerga alcuna volontà derogatoria nel senso propugnato, non vale ricorrere alla previsione contrattuale (rubricata sotto la voce Retribuzione) che stabilisce che la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile. Tale previsione, infatti, “è palesemente inconferente con il tema del criterio di computo del comporto in quanto destinata a valere, come emerge dalla collocazione sistematica all’interno della disciplina in tema di retribuzione, per il calcolo di istituti connessi agli aspetti retributivi”. (Così, Cass. n. 41583/2021).

S.G.

Comporto (calcolo del periodo)
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