La Cassazione nega al credito dell’avvocato il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c.
Nota a Cass. (ord.) 24 novembre 2021, n. 36544
Daniele Magris
Il credito dell’avvocato, convenuto tra le parti in caso di recesso anticipato del cliente da un contratto triennale di prestazione professionale, non è privilegiato ex art. 2751 –bis c.c.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 24 novembre 2021, n. 36544, diff. da Trib. Genova n. 90/2015) in una fattispecie in cui un’impresa di assicurazioni aveva stipulato con un avvocato un contratto triennale di assistenza, convenendo che, in caso di recesso anticipato della società, sarebbero spettati al professionista i normali compensi previsti fino al termine dell’incarico.
Dopo un anno, intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società, il contratto del legale era stato risolto anticipatamente. L’avvocato aveva pertanto chiesto ed ottenuto dal Tribunale l’insinuazione al passivo del relativo credito con privilegio ex art. 2751-bis c.c.
In sede di legittimità, la Corte afferma, per la cessazione anticipata del rapporto, la natura d’indennizzo del credito azionato, parametrato ai compensi perduti, e nega perciò all’indennizzo medesimo il privilegio che l’art. 2751-bis c.c. limita a quello per le retribuzioni corrispettive di una prestazione effettiva e non alle indennità convenzionali su di queste parametrate (v. anche Cass. n. 13849/2019; Cass. n. 26893/2013; Cass. n.19700/2009 e Cass. n.14702/2007).