Francesco Belmonte
In relazione alla tutela della paternità, l’art. 1, co. 134, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di bilancio 2022) ha potenziato ulteriormente le disposizioni introdotte in via sperimentale (e confermate in seguito) dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92), che si affiancano alle tutele contenute nel D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”).
In particolare, il Legislatore, in linea con la Direttiva 20 giugno 2019, n. 2019/1158/UE (relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori), ha reso “strutturali” il congedo obbligatorio di paternità “diretto” (10 giorni) e l’astensione facoltativa (1 giorno), svincolando il loro godimento dall’erogazione di nuove risorse annuali da parte del Governo, così come accadeva in passato, fruibili entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio.
Quindi, a decorrere dal 2022, i padri lavoratori potranno beneficiare delle misure citate senza attendere ulteriori e nuovi provvedimenti normativi che ne confermino l’operatività.
La L. n. 234/2021 non modifica la disciplina pregressa. Pertanto, entrambi i congedi restano riservati esclusivamente ai padri lavoratori dipendenti – anche in caso di adozione o affidamento – ed altresì fruibili in caso di morte perinatale del feto o del bambino (così come previsto dall’art. 1, co. 25, L. 30 dicembre 2020, n. 178, che modifica l’art. 4, co. 24, lett. a), L. n. 92/2012).
Allo stesso modo, la novella in questione non introduce nuove disposizioni applicative e/o interpretative, che continuano a trovare la loro fonte nel D.M. 22 dicembre 2012, n. 66539 e nelle istruzioni operative fornite dall’Inps.
Dunque, entrambe le misure continuano a distinguersi in ragione della circostanza che l’astensione obbligatoria, usufruibile anche in modo non continuativo, si configura come un diritto autonomo del padre (quindi aggiuntivo al congedo di maternità), fruibile altresì durante l’astensione obbligatoria della madre (art. 1, co. 2, D. M. 22 dicembre 2012, n. 66539; INPS Circ. n. 40/2013; INPS Msg. n. 828/2017, INPS Circ. n. 42/2021). Diversamente, il congedo facoltativo rappresenta un diritto derivato da quello della madre, in quanto la possibilità di astensione del padre dal lavoro è subordinata alla circostanza che la madre rinunci ad un proprio giorno di congedo obbligatorio, “cedendolo” al padre.
Per ambedue i congedi, il padre lavoratore è destinatario di un’indennità pari al 100% della retribuzione, unitamente all’accredito figurativo della contribuzione ai fini previdenziali.
In merito, invece, alla tutela della maternità, la Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 239) riconosce ulteriori 3 mesi di indennità – dalla fine del periodo di astensione obbligatoria – alle lavoratrici di cui agli artt. 64, 66 e 70, D.LGS. n. 151/2001 (iscritte alla gestione separata e non iscritte ad altre forme obbligatorie; alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole; nonché alle libere professioniste iscritte ad un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza), a condizione che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro.
Inoltre, in via sperimentale per l’anno 2022, la manovra (art. 1, co. 137) prevede, per le sole madri lavoratrici del settore privato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, successivamente alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità.