Se manca l’indicazione della durata del viaggio, il contratto di lavoro marittimo si intende a tempo indeterminato.

Nota a App. Messina 16 novembre 2021, n. 576

 Paolo Pizzuti

Nel contratto di lavoro marittimo, la clausola “a viaggio” che non specifichi la durata del medesimo né il numero delle traversate è nulla. Lo afferma la Corte di Appello di Messina 16 novembre 2021, in linea con l’orientamento della Cassazione che ha condannato la società armatrice alla conversione di una serie di contratti di arruolamento a termine in un contratto a tempo indeterminato.

Ciò, sul presupposto che la mancata indicazione della data dell’ultimo viaggio non pone il lavoratore nella condizione di accedere ad altri imbarchi, essendo affidata al mero arbitrio del datore di lavoro la durata del rapporto. La Corte ha pertanto: a) precisato che il contratto con clausola “a viaggio” è di durata incerta e vanifica la funzione di garanzia della stabilità del rapporto per un determinato periodo di tempo. Tale clausola, infatti, “non pone i lavoratori in grado di conoscere l’entità della sua prestazione lavorativa e dell’impegno richiesto, non consentendogli la possibilità di accedere ad altri imbarchi, essendo affidata al mero arbitrio del datore di lavoro la durata del rapporto, risolvibile a suo piacimento” (nel caso considerato non era precisato né il giorno di sbarco, né la data dell’ultimo viaggio – v. art. 332, n. 4, c.n. e Cass. nn. 14814/2005 e 777/2005); b) respinto l’eccezione di decadenza sollevata dalla società in relazione ai singoli contratti, sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale secondo cui il termine ex art. 32, L n.183/2010 decorre dalla conclusione dell’ultimo contratto, qualora vi sia di fatto un unico rapporto di lavoro; c) ritenuto adeguata, anche sulla base della normativa europea, la sanzione della continuità del rapporto lavorativo.

Legenda

Ai sensi del co.1, art. 325 c.n.: “Il contratto di arruolamento può essere stipulato:

a) per un dato viaggio o per più viaggi;

b) a tempo determinato;

c) a tempo indeterminato…”.

In base all’art. 326 c.n.: “Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”.

Secondo poi l’art. 332 c.n.,” Il contratto di arruolamento deve enunciare:

1) il nome o Il numero della nave sulla quale l’arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell’articolo 327;

2) il nome, il luogo e la data di nascita dell’arruolato, l’anno di nascita, il domicilio, l’ufficio di iscrizione e il numero di matricola;

3) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;

4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato deve assumere servizio, se l’arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l’arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l’arruolamento è a tempo indeterminato;

5) la forma e la misura della retribuzione;

6) il luogo e la data della conclusione del contratto;

7) l’indicazione del contratto collettivo, qualora esista.

Se dal contratto ovvero dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato”.

Contratto di lavoro marittimo e clausola “a viaggio”
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