L’imprenditore che non versi tempestivamente le quote di retribuzione cedute dai lavoratori in favore del sindacato di appartenenza attua una condotta antisindacale.
Nota a Trib. Mantova (ord.) 2 novembre 2021
Sonia Gioia
Il comportamento del datore di lavoro che ometta di eseguire, per conto dei dipendenti, il versamento dei contributi sindacali in favore dell’organizzazione di appartenenza costituisce condotta antisindacale, in quanto idonea a ledere il diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività, e, perciò, ricade nella tutela inibitoria di cui all’art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).
Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova (ord. 2 novembre 2021), in relazione ad una fattispecie concernente una società del settore metalmeccanico (CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica Privata) che, pur trattenendo regolarmente dalle buste paga dei propri dipendenti le quote, pari all’1% della retribuzione, corrispondenti alle deleghe firmate dagli iscritti al sindacato, non procedeva da oltre un anno al versamento in favore dell’organizzazione delle somme ad essa spettanti.
Al riguardo, il giudice di merito, in linea con la giurisprudenza di legittimità (v., fra le tante, Cass. n. 21368/2008; Cass. n. 3917/2004), ha rilevato che dal referendum del 1995 abrogativo dell’art. 26, co. 2 Stat. Lav. e dal susseguente D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 non è scaturito un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro ma è solo venuto meno il relativo obbligo legale.
Pertanto, i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata, sia collettiva che individuale, mediante l’istituto della cessione del credito (art. 1260 c.c.) in favore del sindacato – strumento che non necessita, ai fini del suo perfezionamento, del consenso del debitore – o la delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla propria retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato cui aderiscono.
In tale ipotesi, il comportamento omissivo dell’imprenditore che rifiuti di eseguire detti versamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica le potenzialità organizzative e funzionali del sindacato privandolo, seppur temporaneamente, di risorse finanziarie essenziali per l’espletamento della propria attività di rappresentanza e tutela delle prerogative dei lavoratori iscritti, e, conseguentemente, ricade nell’ambito applicativo della tutela inibitoria predisposta dall’art. 28, Stat. Lav.
In attuazione di tali principi, il giudice di merito, pur dichiarando cessata la materia del contendere per l’avvenuto versamento, nel corso del giudizio, delle quote associative dovute, ha accolto le doglianze della sigla sindacale ricorrente che lamentava una condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav., ordinando, di conseguenza, alla società di “astenersi nel futuro dal comportamento inadempiente censurato”, in quanto oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.