Con due recenti risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle condizioni soggettive e temporali per la proroga del regime speciale.

Con la Risposta n. 789/2021, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la proroga anche ai lavoratori controesodati, che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime speciale per gli impatriati.

Con la Risposta n. 703/2021, invece, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la proroga può essere esercitata solo al termine del primo quinquennio e sempreché sussistano i requisiti previsti dalla legge.

Nota a AdE., Risp. 24 novembre 2021, n. 789 e Risp. 12 ottobre 2021, n. 703.

Marialuisa De Vita

Con due recenti risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle condizioni soggettive e temporali per fruire della proroga del regime speciale accordato agli impatriati.

In particolare, con la Risposta ad interpello 24 novembre 2021, n. 789, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta in merito alla possibilità per i lavoratori che hanno optato per il regime fiscale degli impatriati e hanno già usufruito del regime speciale dei c.d. controesodati di godere della proroga del regime degli impatriati per ulteriori 5 periodi di imposta.

Nel caso di specie, una cittadina italiana si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate rappresentando di:

– essersi trasferita all’estero per frequentare un master da settembre 2009, conseguendo il diploma il 30 settembre 2011;

– essersi trattenuta all’estero fino a febbraio 2013 per svolgere uno stage dapprima presso la società Alfa e poi presso la società Beta;

– essere stata iscritta all’AIRE dall’8 novembre 2012 al 13 marzo 2013;

– essere rientrata in Italia a marzo 2013, usufruendo del regime speciale previsto per i lavoratori c.d. controesodati (L. 30 dicembre 2010, n. 238);

– aver beneficiato successivamente del regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015) fino al 31 dicembre 2020;

– aver acquistato in data 6 novembre 2019, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui ha fissato la residenza e di avere due figlie minorenni.

Volendo usufruire dell’estensione del beneficio fiscale previsto per i lavoratori impatriati per ulteriori 5 periodi di imposta, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se la precedente fruizione del regime fiscale dei controesodati fosse preclusiva della proroga.

Come noto, i soggetti che sono in possesso dei requisiti per fruire del regime degli impatriati (cfr. in q. sito, M. DE VITA, Regime speciale per i lavoratori impatriati: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate) e hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall’anno 2020, possono fruire di una proroga dell’agevolazione per ulteriori 5 periodi di imposta (per un totale, dunque, di 10 periodi di imposta), beneficiando della tassazione però del 50% (invece che del 30% previsto per il primo quinquennio) del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure
  • acquistare il lavoratore oppure il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà, un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei 12i mesi precedenti al trasferimento.

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato nel secondo quinquennio può essere ulteriormente ridotta al 10% nel caso in cui i contribuenti abbiano almeno tre figli minorenni o a carico.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 50, L. n. 178/2020) ha previsto che possono beneficiare della proroga anche i soggetti rientrati in Italia prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano già beneficiari del regime in esame (quello degli impatriati). Tali soggetti possono optare per l’estensione temporale, previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione hanno, alternativamente, almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o sono diventati proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventano proprietari (anche unitamente al coniuge, al convivente o ai figli) entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione delle sanzioni;
  • al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione hanno, questa volta congiuntamente, almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventano o sono diventati proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventano proprietari (anche unitamente al coniuge, al convivente o ai figli) entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione delle sanzioni.

La proroga è, invece, preclusa:

  • ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
  • agli sportivi professionisti;
  • a coloro che non stati iscritti all’AIRE;
  • ai cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Ne deriva che i lavoratori che hanno già beneficiato del regime speciale per i controesodati non sono annoverati tra i soggetti espressamente esclusi dalla possibilità di beneficiare della proroga del regime degli impatriatri. Per l’Agenzia, dunque, i controesodati possono accedere alla proroga, purché siano stati iscritti all’AIRE nel periodo antecedente il rientro in Italia (anche se anteriore ai due periodi di imposta precedenti l’accesso al regime degli impatriati) e risultino alla data del 31 dicembre 2019 beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Con la Risposta ad interpello n. 703 del 12 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito l’arco temporale in cui il contribuente può esercitare l’opzione per fruire del regime per un ulteriore quinquennio.

Nel caso di specie, il lavoratore istante rappresentava all’Agenzia delle Entrate di:

  • fruire del regime speciale degli impatriati dal periodo di imposta 2019;
  • avere due figlie e che la minore avrebbe compiuto 18 anni a luglio 2021, ossia in costanza del primo quinquennio di fruizione del beneficio.

Volendo beneficiare del regime di favore per un ulteriore quinquennio (2024-2028), chiedeva se fosse possibile esercitare la relativa opzione entro luglio 2021, vale a dire prima del conseguimento della maggiore età da parte della figlia.

Nell’escludere tale possibilità, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’opzione in esame può essere esercitata solo al termine del primo quinquennio e, in particolare, dal 1º gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio.

Dal momento che l’anno 2023 rappresenta il periodo di imposta in cui finisce il primo quinquennio di godimento del regime speciale per i lavoratori impatriati, lo stesso potrà esercitare l’eventuale opzione, sempreché sussistano i requisiti, solo dal 1º gennaio al 30 giugno 2024.

Regime speciale per gli impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla proroga del regime
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