La clausola del contratto individuale relativa al patto di prova può essere integrata dal riferimento alla scala classificatoria della contrattazione collettiva, ma ciò non è sufficiente a conferire la necessaria specificità al contenuto dei compiti sui quali deve espletarsi la prova.

Nota a Cass. 14 gennaio 2022, n. 1099

Flavia Durval

Il contenuto delle mansioni sulle quali deve svolgersi la prova va specificato nel contratto individuale di lavoro. Tal contratto può essere integrato “tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all’inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”.

Questo, il fondamentale principio ribadito dalla Corte di Cassazione (14 gennaio 2022, n. 1099; analogamente, v. Cass. n. 9597/2017 e Cass. n. 11582/2014), in linea con la Corte di appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano – che, confermando la sentenza di primo grado, ha accertato la nullità, per mancanza di specificità, del patto di prova apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la conseguente nullità del recesso datoriale intimato per mancato superamento della prova, condannando la società datrice di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto.

Nello specifico, la Corte precisa che:

a) la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune ad ambedue le parti del rapporto di lavoro, diretto ad attuare un esperimento con il quale i contraenti hanno la possibilità di verificare la reciproca convenienza del contratto, da una parte, accertando capacità del lavoratore e, dall’altra, valutando l’entità della prestazione richiesta e le condizioni di svolgimento del rapporto (v. Cass. n. 10440/2012; e Cass. n. 15960/2005);

b) in questo quadro, il patto di prova deve essere specifico, soprattutto nell’ipotesi di lavoratore parzialmente invalido (Cass. 12/10/2021, n. 27795; Cass. 13/04/2017, n. 9597). Solo così, infatti, potrà essere “funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale”;

c) tale specificazione secondo la giurisprudenza consolidata, può avvenire anche mediante il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo relative all’inquadramento del lavoratore, purché si tratti di un richiamo adeguatamente esplicativo delle mansioni di riferimento, che non privi cioè di concretezza l’indicazione dei compiti ai quali adibire il lavoratore.

Nella fattispecie, come rilevato dalla Corte distrettuale, un importante elemento di incertezza sulle mansioni richieste, in relazione alle quali doveva essere verificato l’esito della prova, “era dato dalla clausola del contratto individuale secondo cui ‘mansioni e obiettivi verranno in seguito specificati e faranno parte integrativa del contratto’, non concettualmente riconducibile, come viceversa sostenuto dalla società, all’ambito del potere conformativo del datore di lavoro estrinsecantesi attraverso ordini di servizio”. Inoltre, il rinvio, pur astrattamente ammissibile, ai contenuti della qualifica e del livello di inquadramento del contratto collettivo di riferimento, corrispondenti a quelli attribuiti alla lavoratrice, all’esito della concreta verifica da parte dei giudici, non era idoneo a conferire specificità al contenuto dei compiti sui quali avrebbe dovuto svolgersi la prova. Ciò, in quanto “la declaratoria collettiva relativa alla posizione professionale di inquadramento della lavoratrice evocava fra i compiti di possibile adibizione, accanto a quelli di pulizia, lavori agli stessi <<analoghi>>, espressione che secondo la Corte di merito ampliava in maniera indefinita l’ambito delle mansioni in concreto riconducibili al livello considerato”.

Specificità della prova e rinvio al ccnl
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