Il dipendente deve comunicare la variazione del domicilio durante il periodo di malattia, oltre che all’Inps, anche al datore di lavoro.

Nota a Cass. 25 novembre 2021, n. 36729

Francesco Belmonte

Nel rispetto del regime di subordinazione, che permane anche durante il periodo di assenza per malattia, l’obbligo di reperibilità del lavoratore – quale espressione del suo dovere di cooperazione nell’impresa – deve essere inteso in senso ampio, imponendogli di comunicare anche al datore di lavoro la variazione del proprio indirizzo di reperibilità, in osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione (25 novembre 2021, n. 36729) in relazione al licenziamento intimato ad un lavoratore in malattia per essere stato assente alla visita domiciliare di controllo e senza aver comunicato all’azienda la variazione del domicilio.

In merito al licenziamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento espulsivo, essendo stato accertato in giudizio che il dipendente aveva regolarmente comunicato all’Inps la variazione di sede durante la malattia e che, ciononostante, l’Ente previdenziale aveva erroneamente effettuato la visita di controllo al vecchio indirizzo.

In relazione, invece, alla mancata comunicazione al datore di lavoro della variazione del domicilio, la Cassazione ha ritenuto che sussista in capo al lavoratore un obbligo in tal senso.

In particolare, per i giudici, “l’assenza per malattia comporta una sospensione dell’attuazione del rapporto di lavoro sotto il profilo della prestazione, permanendo peraltro il regime di subordinazione e pertanto il potere direttivo e di controllo datoriale, sia pure modulato sull’effettiva consistenza del
rapporto: … ben potendo il datore medesimo procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e quindi a giustificare
l’assenza, in difetto di una preclusione comportata (?) dall’art. 5, L. n. 300/70, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore” (v. Cass. n. 11697/2020, in q. sito, con nota di A. TAGLIAMONTE).

Reperibilità del lavoratore durante la malattia
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