Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41729

Omissione contributiva, Cartella esattoriale, Collaboratrici
– Accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro

 

Fatti di causa

 

1. La Associazione Sportiva Dilettantistica C.O.
proponeva opposizione alla cartella esattoriale per contributi omessi e pretesi
dall’ENPALS in riferimento a cinque collaboratrici, nel periodo 2004-2008, con
rapporto di lavoro subordinato, qualificato invece come autonomo.

2. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione
sul presupposto dell’accertata natura subordinata dei rapporti di lavoro e
dell’inapplicabilità dell’esenzione contributiva per non avere svolto, le dette
collaboratrici, attività di istruzione sportiva e per l’organizzazione di gare
sportive, non venendo in rilievo l’esonero dall’obbligo contributivo delle
associazioni sportive dilettantistiche non lucrative in presenza di rapporti di
lavoro subordinato.

3. Con sentenza n. 394 del 2016 il gravame della
società veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano che, alla stregua
delle emergenze istruttorie, ravvisava gli indici rivelatori della
subordinazione nei rapporti di lavoro controversi ed escludeva, dunque,
l’esonero contributivo ritenendo inapplicabile l’art. 67 TUIR una volta esclusa,
nella specie, la sussistenza di rapporti di mera collaborazione coordinata e
continuativa.

4. Per la cassazione di tale decisione ha proposto
ricorso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova C.O. in liquidazione,
affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
è rimasto intimato.

6. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni
scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

7. Con il motivo di ricorso l’Associazione
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. m), TUIR,
90 della legge n. 289 del 2002,
61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del
2003 e 2 della legge n. 81 del
2015, e assume che la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione in
ordine all’incidenza della peculiarità dei rapporti indagati, legati alla
collaborazione amministrativa-gestionale e didattica nelle associazioni
sportive dilettantistiche, erroneamente applicando gli ordinari criteri discretivi
tra lavoro autonomo e subordinato senza considerare i criteri rilevanti per la
normativa di settore, quali la retribuzione fissa mensile, il coordinamento,
del responsabile, in termini di orario, lo svolgimento di compiti di natura
amministrativa-gestionale e l’inserimento nella struttura dell’Associazione
come peculiari del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Come premette la stessa Associazione ricorrente,
le disposizioni invocate nella rubrica del motivo involgono il peculiare regime
normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

10. Nel caso di specie la Corte d’Appello,
apprezzando le emergenze istruttorie, ha concluso nel senso della natura
subordinata dei rapporti di lavoro per cui è causa affermando,
conseguentemente, l’inapplicabilità delle disposizioni a mente delle quali
l’associazione intenderebbe fruire del regime agevolativo contributivo.

11. La censura, pertanto, non si misura con la ratio
della decisione per infirmarne la validità.

12. Pur volendo ritenere che, con il mezzo
d’impugnazione, l’Associazione abbia inteso avversare e contestare il giudizio
di qualificazione del rapporto, il motivo è parimenti inammissibile perché la
qualificazione di un rapporto di lavoro è frutto di un accertamento in fatto di
cui la Corte d’Appello ha dato conto, in modo puntuale, non sindacabile in sede
di legittimità.

13. Invero, per consolidata giurisprudenza della
Corte spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle
parti nell’attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente
qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro
subordinato, la relativa valutazione non è più censurabile in cassazione alla
stregua della sufficienza logica della motivazione per essere ormai il
controllo della motivazione (v. Cass., S.U., n.
8053 del 2014) confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta,
ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., fra tante,
Cass. n.9106 del 2021 ed ivi ulteriori
precedenti).

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano,
come in dispositivo, in favore dell’INPS; non si provvede alla regolazione
delle spese in favore della parte rimasta intimata.

15. Ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello per il ricorso ex art.13,co.
1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese, in favore dell’INPS, liquidate in euro 200,00
per esborsi, euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge
e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello per il ricorso ex art. 13,co.
1, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41729
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