La Cassazione chiarisce i presupposti dell’intervento del Fondo di garanzia.

Nota a Cass. 13 dicembre 2021, n. 39698

Fabrizio Girolami

Il nostro ordinamento prevede una speciale forma di assicurazione sociale obbligatoria che tutela, in caso di sopravvenuta “insolvenza” del datore di lavoro, l’interesse del lavoratore subordinato e dei suoi aventi diritto a conseguire, alla cessazione del rapporto di lavoro, l’erogazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all’art. 2120 c.c., da parte del “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, istituito presso l’INPS, in sostituzione del datore di lavoro insolvente (art. 2, co. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297).

In questo ambito, si è posto il problema dell’operatività della copertura assicurativa del Fondo di garanzia nelle ipotesi di vicende circolatorie dell’impresa, quale, ad esempio, il trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.).

L’art. 2112 c.c. prevede, di regola, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario (co. 1) e il vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario per tutti i crediti vantati dal lavoratore al tempo del trasferimento, ferma restando la facoltà del lavoratore di consentire la liberazione del cedente (co. 2).

Sulle base delle precisazioni fornite dall’INPS (Msg 14.06.2019, n. 2272; Circ. 15.07.2008, n. 74) e dalla Cassazione (Cass. 08.01.2016, n. 164; Cass. 14.05.2013, n. 11479), in caso di trasferimento d’azienda, il datore cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia proseguito con il datore cessionario, per la quota di T.F.R. maturata nel periodo antecedente al trasferimento d’azienda, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota di T.F.R. maturata nel periodo successivo al trasferimento. Da ciò consegue che, laddove successivamente al trasferimento d’azienda, intervenga l’insolvenza del cedente, il Fondo di garanzia non è tenuto a intervenire in quanto il cessionario è l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.R., ivi compresa la quota maturata prima del trasferimento. Diversamente, in caso di insolvenza del cessionario, il Fondo di garanzia sarà tenuto a corrispondere l’intero T.F.R. maturato, sostituendosi al cessionario insolvente.

Nell’ambito di questo filone interpretativo, la Corte di Cassazione, con la sentenza 13 dicembre 2021, n. 39698, ha stabilito il seguente principio di diritto: il lavoratore che, a seguito di cessione di ramo d’azienda, continua a rendere la propria prestazione alle dipendenze del cessionario dell’azienda trasferita, non può essere ammesso allo stato passivo del fallimento del suo precedente datore cedente per far valere – nei confronti del Fondo di garanzia – il credito alle quote di T.F.R. maturate prima della cessione del ramo d’azienda.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18.09.2018, aveva condannato l’Inps a corrispondere a una lavoratrice (che aveva prestato attività lavorativa presso l’originario datore di lavoro dal 3.11.1997 all’8.06.2010 (poi dichiarato fallito il 26.10.2012) e, quindi, senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro, quale cessionario del ramo d’azienda cui la medesima lavoratrice era addetta, fino alle dimissioni rassegnate il 31.03.2015) la quota di T.F.R. maturata fino al momento della cessione.

La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, accogliendo il ricorso dell’INPS, affermando quanto segue:

  • l’art. 2, L. n. 297/1982 prevede il diritto del lavoratore di richiedere l’intervento del Fondo di garanzia in sostituzione del “datore di lavoro attuale insolvente” del dipendente. Tale diritto si configura come diritto di credito a una prestazione previdenziale, “distinto” e “autonomo” rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
  • la sopra citata disposizione impone due condizioni per l’operatività dell’intervento del Fondo: 1) la “insolvenza del datore di lavoro” che può essere pubblicamente sancita dall’apertura di una procedura concorsuale, se il datore di lavoro sia assoggettabile al fallimento ovvero, qualora non lo sia, risultare dalla completa o parziale insufficienza delle sue garanzie patrimoniali all’adempimento del trattamento dovuto al lavoratore, constatata a seguito di un’esecuzione forzata individuale; 2) la “attualità della qualità datoriale” del soggetto alle cui dipendenze cessa il rapporto di lavoro, in quanto è solo quando cessa il rapporto di lavoro che, in base all’art. 2120, co. 1, c.c., il T.F.R. diviene esigibile;
  • nel caso di specie, per effetto della prosecuzione del rapporto di lavoro da parte della lavoratrice con la società cessionaria del ramo d’azienda cui era addetta, fino alle successive dimissioni, appare evidente che, al momento della dichiarazione di fallimento della originaria società datrice cedente, fossero carenti i presupposti di un “datore di lavoro” che versi in una condizione d’insolvenza e di “cessazione del rapporto di lavoro”, così da risultare a tale momento “attuale insolvente”, non essendo maturato ancora il credito per T.F.R., essendo all’epoca della cessazione del rapporto sua datrice di lavoro, non già la società fallita cedente, bensì la cessionaria in bonis.
Cessione di ramo d’azienda: è escluso l’intervento del Fondo di garanzia per la quota di T.F.R. maturata nei confronti del datore di lavoro cedente fallito
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