Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164

Fallimento, Tredicesima mensilità, Corresponsione, Fondo di
garanzia INPS

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte
d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto
la domanda di L.E. volta a conseguire dal Fondo di garanzia INPS la
corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità maturati nel 1995 alle
dipendenze di A.S. s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Napoli n. 444/1995;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente
illustrato con memoria;

che L.E. è rimasto intimato;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 3 e 5,
d.l. n. 80/1992, e 2, I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito rigettato
l’eccezione di prescrizione della prestazione oggetto della domanda in ragione
dell’effetto interruttivo permanente della procedura fallimentare, ancora
pendente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio;

che, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito che
diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore
di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui
all’art. 2, I. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed
autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché,
restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di
prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la
procedura fallimentare a  carico del
datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la
cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti
dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura
del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di procedura
esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell’art. 2935 c.c., dal
perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la
proponibilità della domanda all’INPS (così da ult. Cass. nn. 16852 del 2020,
23533 del 2021);

che, nel caso di specie, risulta dalla narrativa del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (debitamente riportata a pag.
3 del ricorso per cassazione) che l’ammissione allo stato passivo del credito
relativo ai ratei di tredicesima mensilità è stata ottenuta a mezzo di sentenza  del Tribunale fallimentare di Napoli n.
9086/2002 e che la domanda volta a conseguire l’intervento del Fondo è stata
proposta all’INPS in data 1.8.2002;

che, non risultando atti interruttivi successivi
alla proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS del
4.9.2002 (cfr. ancora pag. 3 del ricorso per cassazione), il diritto alla
prestazione per cui è causa, anche a voler considerare la sospensione della
prescrizione per il tempo necessario alla formazione del silenzio-rigetto
previsto dall’art. 46, I. n. 88/1989 (cfr. in tal senso Cass. n. 17592 del
2016), si era irrimediabilrnente prescritto alla data di notifica del ricorso
introduttivo del presente giudizio (12.7.2006: cfr. pag. 1 del ricorso per
cassazione);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta
da L. E.;

che il consolidarsi del principio cui s’è data qui
continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale
suggerisce la compensazione delle spese dell’intero processo;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da L.E.. Compensa le spese
dell’intero processo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164
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