Con riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, “la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. In altri termini, la decadenza delle prestazioni pensionistiche (prevista dall’art. 47, DPR n. 639/1970, come integrato dall’art. 38, L. n. 111/2011) incide solo sui ratei pregressi e non sulla prestazione (così, Cass. 4 gennaio 2022, n. 123; v. anche Corte Cost. n. 71/2010).
R. R.
Pensioni: ricalcolo e decadenza sui ratei pregressi