Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3971

Inpgi, Rapporti di lavoro subordinati, Sussistenza, Verbale
di accertamento ispettivo, Pretesa contributiva

Rilevato che

 

con sentenza n. 17936 del 2014, la Corte d’Appello
di Roma ha confermato l’accertamento compiuto, nei confronti dell’Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiano “G.A.” (INPGI), dal
Tribunale della stessa sede in ordine alla natura subordinata dei rapporti di
lavoro giornalistico, intercorsi tra La Società N.S. s.p.a. e quattro
corrispondenti, un redattore corrispondente ed un redattore, nel periodo
compreso tra il gennaio 2001 ed il novembre 2006;

l’impugnazione, proposta nei confronti dell’INPGI
dalla stessa società editoriale, aveva avuto ad oggetto la sentenza di primo
grado che, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato
sussistenti i detti rapporti di lavoro subordinati e quindi dovuti i contributi
pretesi a seguito di verbale di accertamento ispettivo per i periodi per ciascuno
indicati;

avverso tale sentenza F. Editoriale s.p.a.(oggi
denominata G.N.N. s.p.a), quale società incorporante per atto di fusione
Editoriale N.S. s.p.a., ricorre per cassazione sulla base di tre motivi e
successiva memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;

INPGI ha resistito con controricorso;

 

Considerato che

 

con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art.
360, primo comma n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto
soddisfatto l’onere probatorio incombente sull’INPGI basandosi sulle sole
risultanze del verbale ispettivo e senza che le pretese avessero trovato
conferma in sede testimoniale;

ad avviso della ricorrente, dunque, sarebbe violato
l’art. 115 c.p.c. che prevede che il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente
contestati; inoltre, sarebbe violato l’art. 116 c.p.c. che prevede che il
giudice valuti la prova secondo il suo prudente apprezzamento e che possa
desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno ed, in
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, infine sarebbe stato
violato anche l’art. 2697 c.c.

poiché, pur affermandosi in astratto che l’onere di
provare i fatti costitutivi dell’obbligo assicurativo gravasse sull’INPGI, la
sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio
derivante dalle prove testimoniali acquisite al processo ( che la ricorrente
ripercorre per ciascuna posizione confrontando il risultato delle dichiarazioni
acquisite con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dei
giornalisti relative agli artt. 1,5 e 12) e sarebbe giunta a risultati del
tutto impropri, disconoscendo la natura autonoma delle collaborazioni rese;

con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 111 Cost., 132 secondo
comma n. 4 c.p.c., dell’art. 118, primo comma, c.p.c. nonché, ai sensi
dell’art. 360, primo comma n. 5) c.p.c., per aver la sentenza fatto cattivo
governo delle risultanze istruttorie, valorizzando le dichiarazioni rese in
primo grado ( riprodotte all’interno del ricorso mediante l’inserimento dei
contenuti dei verbali d’udienza del primo grado) e senza neanche riprodurle, e
ritenendo, di contro, non attendibile il teste L., che aveva testimoniato in
favore della tesi sostenuta dalla società;

con il terzo motivo, si denuncia la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2094 e 2222 c.c.) e del contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico in relazione alle previsioni che
regolano le singole figure di lavoro giornalistico subordinato, con riferimento
all’accertamento della natura subordinata, quali corrispondenti ( ai sensi
dell’art. 12 c.c.n.l), dell’attività svolta dai signori B., C., S. e Z., quale
redattore interno (ai sensi dell’ art. 1 c.c.n.l), quanto a Carta e, quale
redattore- corrispondente ( ai sensi dell’art.5 c.c.n.l), quanto a S.;

i tre motivi del ricorso, in quanto connessi, vanno
trattati congiuntamente e sono tutti infondati;

in particolare, si lamenta che la Corte territoriale
abbia di fatto eluso l’obbligo di motivazione, non procedendo ad una corretta
sussunzione dei profili professionali emergenti dal materiale istruttorio
all’interno delle figure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro
dei giornalisti, all’art. 1, con riferimento alla figura del redattore
ordinario per quanto riguarda A.C., all’art. 12 del c.c.n.l, con riferimento alle
figure dei corrispondenti, quanto alla posizione di B., C., S. e Z. ed all’art.
5 del c.c.n.l, con riferimento alla figura del redattore corrispondente, quanto
alla posizione di S.;

la sentenza impugnata, ha affermato che spetta
all’INPGI l’onere di provare i presupposti degli obblighi contributivi
derivanti dei pretesi rapporti di lavoro giornalistico subordinato intercorsi
tra la odierna ricorrente ed i soggetti indicati nel verbale ispettivo, sopra
citati ed ha pure ribadito che il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente,
pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova
contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine ( in particolare
mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi) restando comunque
liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori;

la Corte territoriale ha riferito di aver vagliato
le modalità di accertamento dei fatti rilevanti poste in essere dal Tribunale,
attraverso le quali erano state confermate le conclusioni degli organi
ispettivi dell’INPGI;

in particolare, la sentenza ha puntualizzato che la
posizione di corrispondente dei signori B., C., S. e Z. non richiedeva, per la
configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, né orario di lavoro, né organico
inserimento in redazione e che la deposizione del teste C. aveva confermato I’
obbligo dei medesimi corrispondenti di seguire gli eventi nei territori a
ciascuno assegnati in adempimento delle direttive impartite dal capo servizio o
dal vice capo servizio; quanto alla posizione di G.S., era stato accertato
l’inserimento nella redazione di Iglesias attraverso le univoche dichiarazioni
dei testi P. e C., mentre, quanto alla posizione della Carta, si è ritenuto
maggiormente credibile il contenuto del verbale ispettivo a fronte della
inattendibilità del teste L. che era stato direttore del giornale dal 1991 sino
al 2005;

tale struttura argomentativa della motivazione che
dà conto del procedimento logico giuridico adottato esclude che possa trovare
conferma la denuncia di insussistenza della motivazione stessa, determinante il
vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, che ricorre allorché
essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la
decisione (vd. Cass. n. 19956 del 2017; Cass. n. 16581 del 2009);

neppure ricorre il vizio di motivazione, di cui
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella stesura introdotta dal D.L. n. 83
del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che la
parte ricorrente ravvisa nelle ragioni indicate dalla Corte d’appello con ciò,
inevitabilmente, richiedendo al giudizio di legittimità di ripercorrere le
medesime valutazioni in punto di fatto;

questa Corte di cassazione, a tal proposito, ha
affermato che secondo la lettura data dalle Sezioni Unite nelle sentenze n.
8053 e n. 8054 del 2014, la riconducibilità del cattivo esercizio del prudente
apprezzamento della prova ai sensi dell’art. 116 (cioè di quella non soggetta a
regola di valutazione imposta dal legislatore: c.d. prova legale), deve
escludersi, atteso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n.
4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia
stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso
risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie;

inoltre, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale”
del sindacato di legittimità sulla motivazione che si esaurisce, ai sensi
dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione”;

ne segue che il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non
rientrando né nel paradigma del n. 5, né in quello del n. 4 (per il tramite
della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nei termini ora
indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo
dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione;

nella fattispecie, la ricorrente ha criticato in
radice l’apprezzamento svolto dalla sentenza impugnata, ma così facendo non ha
indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella
sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella
assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dal giudice
e a proporne una diversa per cui il motivo è, per tali versi, inammissibile;

la sentenza impugnata ha affermato correttamente che
è l’INPGI l’attore, cioè colui che esercita una pretesa. Rettamente, pertanto,
la Corte di Appello ha richiesto che fosse l’INPGI a provare il proprio assunto
(vale a dire la natura subordinata dei rapporti di lavoro) ed ha ritenuto che
tale prova fosse desumibile dai verbali ispettivi e dalle dichiarazioni rese da
terzi in quanto fonti di conoscenza che hanno trovato conferma dal complessivo
compendio probatorio acquisito;

tale apprezzamento è incensurabile in questa sede,
siccome sorretto da adeguata motivazione per le ragioni già sopra esplicitate.
Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n.
16499). In particolare, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie,
delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle
stesse, ai fini dell’inquadramento spettante secondo la disciplina collettiva,
si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è
insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed
esente da vizi logici (ex plurimis: Cass., n. 1127 del 1983; Cass., n. 26233
del 2008; Cass., n. 28284 del 2009; nella stessa ottica, è stato affermato che
anche alla valutazione del contenuto dell’attività giornalistica va attribuita
natura di accertamento di fatto, come tale insuscettibile di sindacato in sede
di legittimità (v. Cass., n. 13814 del 2008). Peraltro, con riferimento alle
figure professionali di cui si discute nel presente giudizio, da tempo sono
consolidati gli indirizzi secondo cui: costituisce attività giornalistica –
presupposta, ma non definita dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento
della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale
diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare
oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione,
ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la
diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza
dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare
il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal
fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata
nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’inserimento continuativo del
lavoratore nell’organizzazione dell’impresa (Cass. n. 17723 del 2011);

per la costante giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, il carattere subordinato della prestazione del giornalista
presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per
fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una
specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la
responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta
di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si
assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il
perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche
nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, ciò che rende la sua prestazione
organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale (cfr. fra le tante
Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014; n. 8144 del 2017);

a tale parametro normativo si è attenuta la Corte
territoriale nello scrutinio delle risultanze istruttorie, indipendentemente
dal fatto che, per argomentare la sussistenza di prova circa la presenza del
vincolo di permanente disponibilità, abbia desunto indizi dalle concrete
modalità con cui la prestazione si era di fatto il ricorso va quindi rigettato
e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura
indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6500,00
per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura
del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello
stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3971
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