Secondo il Tribunale di Firenze l’art. 2, L. n. 81/2015, nell’estendere alle collaborazioni etero-organizzate lo statuto protettivo del lavoro subordinato, contempla certamente anche le regole sulla mobilità di cui alla L. n. 223/1991, che dunque si applicano al committente che ne rispetti i requisiti oggettivi.

Nota a Trib. Firenze, 24 novembre 2021, r.g. n. 376/2021, Dott.ssa Davia

Gennaro Ilias Vigliotti

L’art 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 impone l’assoggettamento dei “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” alla disciplina del lavoro subordinato. In assenza di indicazioni univoche della legge circa quale parte dell’ampia e complessa normativa sulla subordinazione si applichi alle predette collaborazioni autonome, la giurisprudenza pare essersi recentemente orientata nel senso di estendere tale applicazione a tutto il quadro dispositivo riferito al lavoro dipendente.

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze, resa il 24 novembre 2021 nel fascicolo al n. R.G. 376/2021, ha affermato che ai collaboratori “organizzati dal committente” si applicano anche le norme sul licenziamento collettivo. Alcuni sindacati avevano chiesto di dichiarare l’antisindacalità ex art. 28 Stat. Lav. della decisione di una nota azienda di consegna di cibo e bevande a domicilio di recedere dai contratti di alcuni riders senza l’ossequio delle regole previste per i licenziamenti collettivi. Ebbene, secondo il Giudice fiorentino “la ritenuta applicabilità dell’art 2 comma 1 D. Lvo 81/15 ai rapporti conclusi dalla odierna convenuta con i riders comporta l’assoggettamento dei suddetti rapporti alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, comprensiva delle norme previste in materia di recesso unilaterale di ciascuna delle parti, non espressamente escluse”, con la conseguenza che, quando vengono formalizzati atti di recesso in numero superiore a 4 nell’arco di 120 giorni, il committente dovrà applicare le regole e seguire la procedura (anche collettiva) di cui alla L. n. 223/1991.

Ma v’è di più. Secondo il Tribunale di Firenze l’applicabilità anche ai ciclo-fattorini delle tutele di cui alla disciplina dei licenziamenti collettivi deriverebbe da una lettura più attenta delle norme europee dedicate all’istituto. L’ambito di applicazione delle tutele previste dalla L. 223/91, attuativa della direttiva 98/59/CE, è infatti determinato dal concetto di “lavoratore” (“worker”) definito secondo “autonoma ed uniforme interpretazione nell’ordinamento giuridico dell’Unione” e non “mediante rinvio alle normative degli Stati membri”, atteso che con la direttiva suindicata, “il legislatore dell’Unione ha al tempo stesso inteso garantire una protezione di analoga natura dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri promuovendo il ravvicinamento degli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese nell’Unione europea” (così la Corte di Giustizia UE, nei casi Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, punti 32 e 33; Commissione/Portogallo, C-55/02, EU:C:2004:605, punto 49).

La nozione di lavoratore, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, “deve essere poi definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, e la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione”( cosi Corte giustizia unione europea C422.14 p. 29 conf , sentenze Commissione/Italia, C-596/12, EU:C:2014:77, punto 17, e Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, punto 34).

Inoltre, rientra nella nozione di “licenziamento” ai sensi della direttiva 98/59/CE, il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo (così Corte di Giustizia UE, C-422/14, p.ti da 50 a 54).

Dai princìpi enunciati deriverebbe, secondo il Tribunale, che nel caso di specie – ove è pacifico (in quanto non contestato) che un numero di riders pari o superiore a 5 abbia cessato anticipatamente il rapporto a seguito della modifica unilaterale dello stesso richiesta dalla convenuta – si sarebbero dovute utilizzare le procedure previste dalla L. 223/91, compresa quindi la comunicazione preventiva per iscritto (in mancanza di RSA o RSU) “alle associazioni di categoria aderenti, atteso che l’attività dei ciclofattorini della società convenuta in giudizio pare rientrare appieno nella nozione comunitaria di “worker””.

Su questi presupposti, il Giudice ha accolto il ricorso delle associazioni sindacali e dichiarato l’antisindacalità dei recessi dalle collaborazioni etero-organizzate disposte senza dare seguito alle procedure previste dalle regole sui licenziamenti collettivi.

Licenziamento collettivo e collaborazioni etero-organizzate
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