Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2022, n. 3938

Sicurezza, Infortunio sul lavoro, Condotta esorbitante ed
imprevedibilmente colposa del lavoratore, Inosservanza delle cautele
infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, Mancata
predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore,
Accertamento

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 24 maggio 2019 la Corte di
Appello di Ancona ha parzialmente riformato, revocando le statuizioni civili,
la sentenza del Tribunale di Macerata con cui S.M. e C.T., nella loro qualità
di amministratori della C.M.G., società produttrice della macchina denominata
Mercurio 60.33.G, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3 cod. pen., per avere
cagionato ad A.B. lesioni personali gravissime, consistite in trauma da
schiacciamento alla mano destra con ustioni di terzo grado, che determinavano
l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per la durata di giorni
53, oltre un elevato grado di inabilità permanente.

2. Il fatto viene riassunto dai giudici di merito
nel modo che segue: il giorno 24 agosto 2012 A.B., da poco assunta presso la
lavanderia dei genitori, addetta dalla madre alla macchina stiratrice e
piegatrice prodotta dalla C.M.G., avvedutasi che un capo di vestiario era
rimasto incastrato tra le fasce dei rulli della parte inferiore della macchina
-nonostante l’istruzione ricevuta dalla madre di attendere il ritorno del
padre, affinché intervenisse sul macchinario- senza spegnerlo, girava la
piccola farfalla di chiusura ed alzata la griglia di protezione con la mano
sinistra cercava di rimuovere il capo, rimanendo incastrata fra i rulli con la
mano destra, che veniva esposta ad una temperatura di oltre cento gradi. La
madre della lavoratrice spegneva il macchinario, ma non sapendo come liberare
l’arto chiamava il marito, che prontamente interpellava T.C., il quale, a sua
volta consigliato dall’ingegnere produttore, indicava nel giramento della leva
posta sulla parte destra del macchinario, in senso opposto alla freccia per
evitare l’ulteriore trascinamento, l’operazione necessaria a liberare la mano
dal meccanismo.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello
propongono ricorso per cassazione gli imputati per cassazione affidandolo a sei
motivi di impugnazione.

4. Con il primo fanno valere la falsa applicazione
dell’art. 590, comma 3 cod. pen., in relazione
al disposto dell’allegato I, punto 1.2.3.4. del d. Igs. 17/2010. Rilevano che
il macchinario prodotto dalla C.M.G. rispetta i requisiti di sicurezza indicati
dalla normativa, che stabilisce che le apparecchiature debbano essere munite da
uno o più dispositivi di emergenza, che consentano di evitare situazioni di
pericolo imminente o concretamente in atto, escludendo dall’obbligo le macchine
in cui il dispositivo di emergenza non può ridurre il rischio, in quanto non
riduce il tempo normale di arresto. Osservano che il macchinario coinvolto nel
sinistro presentava doppi comandi di arresto, per consentire a due operatori di
intervenire sull’arresto di emergenza con un dispositivo a portata di braccio,
collocato in un punto diverso dalla parte dell’apparecchio accessibile ai soli
manutentori. Aggiungono che era assolutamente vietata la rimozione dei pannelli
di protezione, sicché la causa del sinistro non può che essere ascritta alla
condotta tenuta dalla lavoratrice e dal suo datore di lavoro.

5. Con il secondo motivo si dolgono della violazione
dell’art. 590, comma 3 cod. pen. in relazione
all’Allegato I, punto 1.4.2.1. d. Igs. 17/2010. Ricordano che la norma che si
assume violata prevede che il fissaggio dei ripari fissi sia ottenuto con
sistemi che richiedono l’uso di utensili per l’apertura e lo smontaggio, e che
“se possibile” i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei
loro mezzi di fissaggio. La non perentorietà della disposizione rimette al
costruttore la scelta, il che comporta che il macchinario prodotto dai
ricorrenti era comunque conforme alla previsione.

6. Con il terzo motivo lamentano la falsa
applicazione dell’art. 590, comma 3, in
relazione all’Allegato I, punto 1.7.4.2. del d. Igs. 17/2010. Criticano il ragionamento
della Corte territoriale nella parte in cui afferma che il manuale di
istruzioni era privo di indicazioni sugli usi scorretti, laddove, invece, erano
previsti specifici divieti, che non lasciavano dubbi sull’interpretazione ed
erano idonei a prevenire comportamenti negligenti degli operatori.

7. Con il quarto motivo censurano il vizio di
motivazione, sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità, per avere
la Corte territoriale omesso di motivare in merito alla violazione delle regole
cautelari da parte del datore di lavoro, A.A., madre della persona offesa, come
emersa dalla consulenza tecnica; condotta causalmente rilevante, ma ignorata
dal giudice di secondo grado.

8. Con il quinto motivo fanno valere la violazione
del disposto degli artt. 590, comma 3, 113 e 41 cod. pen.
ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare
la condotta della persona offesa, la cui esorbitanza dalle mansioni affidate e
dalle istruzioni impartite comporta l’interruzione del nesso causale fra la
condotta contestata agli imputati e l’evento. Richiamano la giurisprudenza di
legittimità sul principio di auto-responsabilità e sulla natura collaborativa
della prestazione del lavoratore nella prospettiva antinfortunistica. Osservano
che il giudice di seconda cura dimentica che la normativa sulla sicurezza del
lavoro è rivolta principalmente al datore di lavoro, il quale è l’unico
soggetto tenuto a predisporre il DVR ed il POS. Sottolineano che l’attribuzione
del reato commissivo mediante omissione impone un’accurata individuazione delle
competenze attribuite al soggetto individuato come garante, in modo da poter
affermare la sua responsabilità per non avere impedito l’evento, mentre, nel
caso di specie, nessuna argomentazione è stata svolta sul punto, benché sia
pacifico, perché ammesso, che la lavoratrice violò gli ordini impartiti dalla
madre, la cui osservanza avrebbe impedito l’evento.

9. Con il sesto motivo si dolgono dell’erronea
applicazione dell’art. 23 d. Igs.
81/2008 in relazione alle previsioni della Direttiva 2006/42/CEE e del
vizio di motivazione per contrasto di giudicati. Assumono che la Corte
territoriale ha ritenuto il macchinario non rispondente alle disposizioni di
cui al d. Igs. 17/2010 ed alla direttiva 2006/42/CEE, cui il decreto
legislativo dà attuazione, ancorché detta potestà spetti agli organi
amministrativi, tanto che l’art. 6 comma 2 d. Igs. cit. stabilisce che gli
ispettori che ritengano un macchinario non conforme alle prescrizioni ne
informino il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, che attraverso
l’ISPELS si pronuncia sulla conformità. Invero, la Procura della Repubblica di
Teramo, cui era stata comunicata la notitia criminis sulla produzione di un
macchinario non a norma, ha archiviato il procedimento, una volta spirato il
termine prescrizionale in assenza di pronuncia dei Ministeri competenti. Concludono
per l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

 

1. I ricorsi debbono essere dichiarati
inammissibili.

2. I motivi vanno trattati nel loro ordine logico,
partendo, dunque dall’ultima doglianza proposta, con cui si lamenta del tutto impropriamente
il contrasto di “giudicati” fra la sentenza qui impugnata e un decreto di
archiviazione, peraltro neppure allegato, asseritamente relativo alla
determinazione del Pubblico ministero, evidentemente accolta dal G.I.P., con
cui si è ritenuto di non esercitare l’azione penale per il reato di cui all’art. 23 d. Igs. 81/2008, essendo
decorso il termine di prescrizione.

Al di là dell’erronea qualificazione come contrasto
di giudicati del contenuto diverso delle determinazioni di due provvedimenti
-una decisione sottoposta ad impugnazione ed un decreto di archiviazione – non
dotati di definitività e comunque non suscettibili di confronto, stante la
diversa efficacia procedimentale, vi è che il principio su cui si basa la
censura, secondo la quale in assenza di provvedimento amministrativo di ritiro
dal mercato o di divieto di immissioni, assunto ai sensi dell’art. 6, comma 4
d. Igs. 17/2010, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il giudice non
potrebbe ritenere non conforme il macchinario, è privo di fondamento. Sebbene,
infatti, la valutazione sulla sicurezza della macchina oggetto del controllo da
parte dell’organo amministrativo possa ritenersi sovrapponibile a quella che il
giudice deve formulare nel processo, nondimeno, si tratta di due giudizi
distinti, aventi finalità differenti, il cui esito è autonomo e non vincolante,
non essendo in alcun modo previsto dal legislatore che l’accertamento
giudiziale -cui si deve pervenire nel contraddittorio processuale- sia
condizionato a quello amministrativo, o viceversa.

3. Ciò premesso possono affrontarsi congiuntamente i
primi tre motivi di doglianza, strettamente connessi fra loro, con i quali i
ricorrenti lamentano un inadeguato vaglio della corrispondenza del macchinario
su cui è avvenuto l’infortunio alla normativa di cui al d. Igs. 17/2010,
attuativa della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

4. La Corte, dato atto della pacifica dinamica del
sinistro, spiega che la perizia disposta in sede di seconda cura ha consentito
di accertare che il dispositivo fisso di chiusura, posto sulla parte frontale
del mangano, ovverosia della parte cilindrica dell’apparecchiatura, era dotato
unicamente di un dado alettato, che consentiva di eludere il divieto di apertura
con una semplice rotazione. Sicché l’assenza di un impedimento automatico di
blocco per il sollevamento della griglia permetteva l’accesso alle parti
pericolose del macchinario, con rischio di impigliamento, trascinamento,
schiacciamento ed ustioni, stante l’altissima temperatura di lavorazione della
stiratrice. Inoltre, come emerso dal contributo tecnico e dalle fotografie
acquisite efcfè sulla macchina non erano indicate le modalità di intervento in
caso di inceppamento. Ed anzi, il pittogramma presente sopra la manovella per
la rotazione dei rulli recava un’indicazione di verso opposta a quella per
liberarli dall’inceppamento, mentre il manuale di funzionamento non indicava,
all’epoca dei fatti, i rischi cui il lavoratore era esposto in caso di rimozione
del pannello frontale, né vietava espressamente la rimozione della griglia, il
cui sollevamento, peraltro, non produceva l’arresto dei meccanismi. Infine, il
manuale non riportava la manovra da fare nell’ipotesi di inceppamento o di
trascinamento dell’operatore, tanto è vero che era stato necessario chiamare il
produttore per sapere come risolvere la situazione.

5. Ora, a fronte di siffatta completa ricostruzione
della configurazione dell’apparecchiatura e dei suoi difetti di sicurezza,
nonché della carenza del manuale d’uso, i ricorrenti richiamano le disposizioni
della Direttiva Macchine, come recepita dal d. Igs. 17/2010, pretendendo di
evincere dalle regole fissate sull’arresto di emergenza (punto 1.2.4.3.
dell’Allegato I), sui ripari fissi (punto

1. 4.2.1 dell’Allegato I) e sul contenuto del
manuale d’uso (punto 1.7.4.2), non tanto la conformità del macchinario, quanto
l’esenzione dagli obblighi fissati.

Ed infatti, affermano che il macchinario era dotato
di doppi comandi di arresto, correttamente posizionati, il che lo rendeva
conforme alla previsione, senza avvedersi che la condotta ascritta riguarda non
la presenza o l’assenza di comandi di arresto di facile utilizzo, ma la
possibilità di raggiungere la parte rotante del meccanismo, semplicemente svitando
un dado ad alette, senza che il sollevamento della griglia di accesso blocchi
il movimento.

Del pari, rilevano che la disposizione sui ripari
fissi che impone che i medesimi non restino al loro posto in mancanza dei mezzi
di fissaggio, è condizionata dalla ‘possibilità’, con la conseguenza che essa è
rimessa al costruttore.

Si tratta, nondimeno, di una lettura parziale del
testo normativo, il cui significato va colto nello spirito della legge, che non
è affatto quello di rimettere al costruttore l’adempimento all’obbligo di
cautela, ma quello di adattare le precauzioni alla conformazione dei diversi
macchinari. In questo senso va interpretata la premessa “se possibile” di cui
al terzo alinea del punto 1.4.2.1. dell’Allegato I. Nel caso di specie, i ricorrenti
neppure allegano l’impossibilità di rispettare il disposto normativo in
relazione alla conformazione e funzionalità dell’apparecchiatura, né danno
conto di un diverso sistema sostitutivo atto ad impedire l’apertura della
griglia.

Egualmente avulsa dallo spirito legislativo è la
pretesa di attribuire al semplice divieto, contenuto nel manuale d’uso,
esaustivo significato esplicativo dell’utilizzo di un macchinario, quando la
dettagliata previsione del capo 1.7 al punto 1.7.4.2., chiarisce alla lett. q)
che deve essere indicato “il metodo operativo da rispettare in caso di
infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da
rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di
sicurezza”. Informazione questa pacificamente mancante, secondo la
ricostruzione della Corte territoriale.

D’altro canto, come ricorda la sentenza impugnata,
sia il macchinario, che il manuale d’uso sono stati modificati e resi conformi
alle prescrizioni successivamente all’infortunio.

6. Il quarto motivo è inammissibile. La censura, con
cui ci si duole della mancata considerazione della condotta del datore di
lavoro quale concausa dell’evento, è meramente ripetitiva di quella già
proposta con l’appello e non si confronta con la risposta data dal giudice di
seconda cura, che pur non negandone il contributo causale, esclude che essa
possa recidere il nesso eziologico fra le violazioni commesse dai ricorrenti e
l’evento.

La giurisprudenza di legittimità, invero, ha
chiarito in plurime occasioni – come sia inammissibile per genericità “il
ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2 – , Sentenza n.
27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv.
260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6A, n. 34521 del
27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612
del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).

7. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

8. I ricorrenti invocano l’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, la
condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad
escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni
affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva
un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal
soggetto titolare della posizione di garanzia” (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la
responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore
che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina
utensile, aveva introdotto una mano all’interno della macchina stessa anziché
utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato)” (Sez. 4 ,
Sentenza n. 5007 del 28/11/2018, dep. 01/02/2019, Rv. 275017), sottolineando
che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un
modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura dei
garanti ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono
ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, Rv. 266073).
Quindi non solo occorre che il giudice individui quali sono gli obblighi
precauzionali attribuiti al soggetto individuato come garante, ma anche che
valuti se il comportamento del lavoratore, assunto in palese contrasto con le
prescrizioni imposte, si ponga come fattore interruttivo del nesso causale fra
la condotta del garante e l’evento, essendo questo riconducibile all’azione del
garantito.

Ora, la responsabilità colposa del costruttore, che
deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e
fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di
sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione
alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del
macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa
solo quando si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina
trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (così Sez. 4, n. 1216
del 26/10/2005, dep. 13/01/2006, Rv. 233174) o quando il macchinario sia
utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato, a sua
volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4,
n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep.
12/02/2020, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

9. Ciò, tuttavia, non accade mai quando il
macchinario viene usato per lo scopo che gli è proprio e per il quale è stato
prodotto, perché lo strumento, il mezzo o l’apparecchiatura debbono consentire
l’utilizzo in sicurezza da parte dell’utente, attraverso l’adozione degli
accorgimenti che la tecnologia offre al fine di evitare il prodursi di un evento
avverso, derivante dal meccanismo di funzionamento. E ciò indipendentemente dal
fatto che colui che lo usa erri nell’utilizzo, o manchi di adottare le cautele
previste, o sinanco cerchi di aggirarle, salvo che per farlo non modifichi
significativamente la sua struttura, in modo non preventivabile dal
costruttore.

10. Nel caso di specie, l’infortunio si è prodotto
per un difetto strutturale della macchina stiratrice-piegatrice prodotta dalla
C.M.G., che consentiva l’accesso ai rulli, a macchina funzionante, semplicemente
attraverso lo svitamento di un dado a farfalla ed il sollevamento della griglia
da quello mantenuta. L’operazione svolta dalla lavoratrice, che ha compiuto la
manovra, al fine di recuperare un capo incastratosi nel meccanismo, non
costituisce un uso improprio od abusivo dello strumento, posto che si colloca
nell’ambito dell’uso del macchinario per la funzione tipica per la quale il
medesimo è stato prodotto. Siffatto utilizzo, nondimeno, si è rivelato
pericoloso proprio perché l’apparecchiatura -come si è precisato supra- non era
dotata di sistema di sicurezza che impedisse al lavoratore di esporre parti del
corpo al meccanismo rotante con la macchina in funzione, pur previsto dalle
disposizioni della Direttiva Macchine.

11. All’inammissibilità del ricorso consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma di euro tremila ciascuno, in favore della cassa delle ammende. Non
debbono liquidarsi spese in favore della parte civile, tenuto conto che la
medesima non ha formulato memorie e che secondo le Sezioni unite di questa
Corte: “Nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell’imputato
rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha
diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia
necessaria la sua partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente
esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a
contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile
risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua
mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la
previsione di cui all’art. 541 cod. proc. pen.
è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.
(Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2022, n. 3938
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