Il datore non può imporre agli scioperanti attività prodromiche alla ripresa del lavoro durante lo sciopero.
Nota a Trib. Busto Arsizio 14 gennaio 2022
Fabrizio Girolami
È antisindacale la condotta di un’azienda del settore del trasporto ferroviario che impone ai propri dipendenti: a) da un lato, di preavvertire con anticipo la loro intenzione o meno di aderire a uno sciopero proclamato (anche se non “comandati” in servizio per l’effettuazione delle c.d. “prestazioni indispensabili” a garanzia degli utenti del trasporto: c.d. “treni garantiti” nelle fasce orarie di maggiore frequentazione); b) di tenere durante l’astensione dal lavoro attività prodromiche alla ripresa dell’attività lavorativa al termine dello sciopero.
Lo ha stabilito il Tribunale di Busto Arsizio, I sezione civile, con sentenza 14 gennaio 2022, di notevole interesse operativo sulla questione dei limiti di esercizio dello sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali, che, come noto, è regolamentato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., la quale dispone le “regole” da rispettare e le “procedure” da seguire allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti dei cittadini-utenti titolari di diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Nel caso di specie, a fronte di uno sciopero proclamato dal sindacato, l’azienda aveva intimato ai propri dipendenti di avvisare la medesima, a inizio turno, della loro intenzione di aderire allo sciopero (anche se non comandati in servizio) e di riprendere l’attività lavorativa, al termine dello sciopero, nella località nella quale i lavoratori avrebbero dovuto prestare servizio nell’orario di fine sciopero, presso la quale avrebbero dovuto recarsi con mezzi propri. Al tempo stesso aveva avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori.
Il sindacato aveva proposto ricorso per ottenere una declaratoria di “condotta antisindacale” ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (che, come noto, definisce la condotta antisindacale come ogni comportamento diretto “ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”) e, il giudice del lavoro, con decreto del 31 luglio 2021, aveva accolto il ricorso.
Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha rigettato l’opposizione dell’azienda avverso il decreto e condannato la medesima al pagamento delle spese di lite in favore del sindacato resistente, per le seguenti considerazioni:
- il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato dall’art. 40 Cost., è sottoposto a limitata regolamentazione in settori di interesse collettivo (c.d. “servizi pubblici essenziali”), con finalità di contemperamento/bilanciamento tra il diritto dei lavoratori a rivendicare migliori condizioni di lavoro e altri diritti della persona costituzionalmente tutelati (nel settore del trasporto ferroviario, la tutela della libertà di circolazione);
- laddove tale necessità di contemperamento, normativamente individuata, non sia sussistente, il diritto di sciopero non soffre alcuna limitazione e non sopporta obblighi, neppure di semplice comunicazione;
- l’imposizione ai dipendenti di un preavviso di sciopero non costituisce una “ragionevole esigenza organizzativa aziendale”, in quanto l’attività volta a limitare i danni derivanti dallo sciopero è sì legittima, ma solo nella misura in cui non comprime il relativo diritto riconosciuto ai dipendenti;
- a fronte di uno sciopero correttamente proclamato dal sindacato nel rispetto delle disposizioni della L. n. 146/1990, la disposizione aziendale che impone agli scioperanti di dichiarare anticipatamente la loro astensione è lesiva del diritto del singolo lavoratore di astenersi immediatamente e senza alcun preavviso. Tale condotta, imponendo un’attività “limitativa del pieno esercizio del diritto di sciopero”, deve considerarsi “antisindacale”;
- analogamente, la disposizione con la quale l’azienda ha richiesto ai dipendenti aderenti allo sciopero di presentarsi in servizio nella sede in cui si sarebbero trovati se non avessero aderito allo sciopero “appare dettata in violazione del pieno esercizio del diritto di sciopero poiché il lavoratore è necessitato a porre in essere attività prodromiche all’esecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di astensione”.