Quando il collegamento tra enti travalica la mera collaborazione, si configura una compenetrazione di organizzazione, finalità, mezzi e personale comuni, cioè un unico centro di imputazione giuridica ai fini del rapporto di lavoro.
Nota a Cass. 23 dicembre 2021, n. 41417
Paolo Pizzuti
Anche se due enti (un’impresa e un’organizzazione di tendenza) hanno una diversa natura giuridica è possibile (sulla base del principio di effettività operante in materia di rapporto di lavoro) la configurazione dell’unicità di un centro di imputazione giuridica fittiziamente riferito a più soggetti. Con la conseguenza che si è in presenza di un unico centro di imputazione giuridica ai fini del rapporto di lavoro, qualora il collegamento fra gli enti medesimo travalichi la mera collaborazione e configuri una compenetrazione di organizzazione, finalità, mezzi e personale comuni. “In forza di tale principio deve ritenersi che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese in vista di un interesse comune, dell’esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini”.
Così si è espressa la Corte di Cassazione 23 dicembre 2021, n. 41417, in conformità alla decisione della Corte di appello di Ancona (n. 3/2019) che, in relazione ai rapporti tra i due enti, caratterizzati da commistioni, ingerenze e sovrapposizioni sia sotto il profilo dell’attività imprenditoriale svolta che sotto l’aspetto del personale dipendente, ha: 1) ravvisato un unico centro di imputazione giuridica; 2) precisato che la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, avviata dall’impresa, era illegittima poiché non era stato preso in considerazione il personale dell’intero gruppo economico, con conseguente illegittima determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, che erano stati applicati ad una platea ristretta e parziale dei dipendenti invece che a tutti i lavoratori del gruppo con mansioni fungibili; 3) riconosciuto la tutela reale in considerazione appunto della violazione dei criteri di scelta, parametrando, poi, l’indennità risarcitoria, riconosciuta in dodici mensilità, alla retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice.
La Cassazione ha ribadito che gli elementi di collegamento fra gli enti avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia, sconfinando in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva. In altre parole, la distinzione tra i due formali datori di lavoro, nient’affatto autonomi e distinti, era soltanto nominale, perché di fatto il datore di lavoro era stato unico.
La Corte è pervenuta alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale, ritenendo configurabile l’esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (v. anche Cass. n. 1507/2021; Cass. n. 19023/2017, annotata in q. sito da F. ALBINIANO; e Cass. n. 26346/2016; per la configurabilità di un’impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell’unica attività a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale v. Cass. n. 7704/2018, annotata in q. sito da A. LARDARO; n. 25270/2011 e n. 11275/2000)
I giudici hanno altresì richiamato il principio di effettività che permea il diritto del lavoro, precisando che l’esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, a prescindere dagli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, trae fondamento dall’art. 2094 c.c., “che impone di individuare l’interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del ‘datore di lavoro’, e cioè di chi, di fatto, detiene ed esercita i suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente” (Cass. n. 4274/2003).