Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2022, n. 4156

Indennità di trasferta – Regime contributivo – Lavoratori
subordinati e a progetto – Ius superveniens rappresentato dall’art. 7-quinquies
del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

 

Fatti di causa

 

1. con sentenza n. 823 del 2015, la Corte d’appello
di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado – che aveva
accolto l’opposizione proposta da E.I. s.r.l. avverso ruoli e cartelle di
pagamento aventi ad oggetto contributi e premi non versati sugli importi
erogati ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta e rimborsi
chilometrici ai lavoratori subordinati e a progetto – respingendo l’opposizione
limitatamente alla contribuzione e accessori relativi alle somme erogate ai
co.co.prò. a titolo di indennità di trasferta nella misura del 50 per cento;

2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrato con
memoria;

3. l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso
notificatogli;

4. E.I. s.r.l. è rimasta intimata;

 

Considerato che

 

5. con il primo motivo la parte ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (in sintesi,
art. 51, comma d.P.R. .n.917 del 1986 come modificato dal d.lgs. n.355 del 2003
nella (formulazione applicabile ratione temporis per effetto del rinvio
disposto dall’art. 6 d.lgs. n.314 del 1997 che ha modificato l’art. 12 legge
n.153 del 1969), per avere la Corte territoriale ritenuto che, una parte dei
lavoratori dipendenti (sentenza pag.6-9 primo capoverso), sia a tempo
indeterminato sia a termiine, fossero da qualificare come trasfertisti e per
avere ritenuto la parte della retribuzione erogata a tale titolo non
assoggettata a contribuzione in alcuna misura;

6. assume l’INPS che così qualificato tale gruppo di
lavoratori – a differenza di quanto preteso da II ‘IN PS ma trattasi di
giudizio di fatto insindacabile in cassazione – dalla qualificazione della
specie dedotta in giudizio come trasfertismo (attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi dalla sede di lavoro) l’affermata non
assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a tale titolo, in luogo
della assoggettabilità a contribuzione nella misura del 50 per cento, viola
l’art. 51, comma d.P.R. .n.917 del 1986 come modificato dal d.lgs. n.355 del
2003 nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto del rinvio
disposto dall’art. 6 d.lgs. n.314 del 1997 che ha modificato l’art. 12 legge
n.153 del 1969 intitolato determinazione del reddito ai fini contributivi;
conseguentemente avrebbero dovuto essere accertate, prima, le somme erogate a
tale titolo e, poi, calcolata la contribuzione sul 50 per cento delle stesse e,
infine, computati sanzioni e interessi, essendo pacifico l’inadempimento
dell’obbligazione contributiva;

7. con il secondo motivo, la parte ricorrente
denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito, in
riferimento ai dipendenti indicati nel mezzo che precede, in riforma della
pronuncia di primo grado, affermato la completa esenzione da contribuzione
dell’indennità erogata ai trasfertisti, benché il devolutum fosse stato
limitato, per quanto qui rileva, alla riforma dei capi della sentenza di primo
grado aventi ad oggetto la qualificazione dei lavoratori come trasfertisti e
l’affermata coerenza dei versamenti contributivi, gravando la sentenza perché i
lavoratori non avrebbero potuto essere qualificati trasfertisti e dovuto essere
assoggettata al regime della trasferta, cosi come i rimborsi sperse erogati a
tal fine;

8. con il terzo motivo, riproducendo le violazioni
di legge dedotte con il primo mezzo e deducendo violazione dell’art. 2697
cod.civ., la parte ricorrente impugna i capi della sentenza che, per varie
categorie di lavoratori, hanno riconosciuto l’espletamento di attività
lavorativa in regime di trasferta, assoggettato a contribuzione nella misura
del 50 per cento l’indennità di trasferta e esentato da contribuzione le spese
per trasporto, vitto e alloggio (dipendenti del cantiere di Zelzate, in Belgio;
i co.co.prò. che hanno lavorato nel cantiere di Zelzate; indennità chilometrica
erogata per spostamenti nell’ambito del cantiere di porto Viro, esteso per più
comuni e indennità chilometrica erogata per spostamenti dalla sede aziendale
verso il cantiere in Belgio o a Bruxelles);

9. assume l’INPS che, esclusi i lavoratori
qualificati come trasfertisti le cui indennità erogate a tale titolo devono
essere assoggettate a contribuzione nel limite del 50 per cento del loro
ammontare, con riferimento agli altri numerosi lavoratori, che hanno percepito
l’indennità di trasferta a vario titolo – per trasferte all’interno del
territorio italiano ovvero all’estero, ovvero rimborsi spese per trasferte al
di fuori del comune o all’estero, era necessario provare, con onere a carico
del datore di lavoro, trattandosi di ipotesi eccettuativa della pretesa
contributiva, per ciascuno dei lavoratori, l’importo giornaliero erogato a tale
titolo, se vi era stato e in che limiti il rimborso di spese di vitto e alloggio
e i rispettivi importi e se le stesse fossero stata documentate;

10. i motivi possono essere esaminati
congiuntamente, tutti involgendo il presunto errore dei giudici di merito nel
qualificare la prestazione resa dai numerosi lavoratori di cui al verbale di
accertamento come trasferta e l’assoggettamento a contribuzione delle somme
erogate a titolo di trasferta e rimborsi spesa;

11. in argomento è adesso intervenuto il D.L. n. 193
del 2016, art. 7- quinquies (conv. con L. n. 225 del 2016), il quale, nel dettare
disposizioni in materia di «Interpretazione autentica in materia di
determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha
disposto, al comma 1, che «il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917» debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori
rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono
contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel
contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo
svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità
o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere
se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è
svolta», precisando poi, al comma 2, che «Ai lavoratori ai quali, a seguito
della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è
applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del testo unico di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto
il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del
medesimo articolo 51»;

12. interpretando l’anzidetta disposizione, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che essa abbia introdotto una
norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica”, in
base alla quale l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso
per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e
fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione
imponibile rispettivamente previsto previsto sia nell’art. 11, legge n. 467 del
1984, sia nel vigente art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986 (così come nel
successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal
d.lgs. n. 314 del 1997 (Cass.,Sez.Un., n. 27093 del 2017);

13. è consolidato il principio secondo cui, allorché
lo jus superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto
incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve
essere cassata con rinvio (cfr. in tal senso Cass. n. 3824 del 2020, Cass. n.
13460 del 2016, sulla scorta di Cass. nn. 5224 del 1998 e 5888 del 2005);

14. nel riesaminare la vicenda, il giudice del
rinvio dovrà attenersi all’ulteriore principio secondo cui, posto che
l’invocazione dello jus superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità
della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite
costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della
sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei
documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base
alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il
presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso
già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

15. in ragione dei principi di diritto dianzi
esposti, la sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa rinviata
ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche sulle spese
del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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