La compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario.
Nota a Cass. 24 gennaio 2022, nn. 2014 e 2015
Marco Mocella
“L’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro, non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini”.
Questo, il principio formulato dalla Corte di Cassazione (24 gennaio 2022, nn. 2014 e 2015), secondo la quale è configurabile l’esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.
In particolare, per la Cassazione, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale centro di imputazione si configura quando vi sia un collegamento economico-funzionale tra le imprese tale da comportare l’utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società.
Pertanto, ogni qualvolta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale occorre accertare, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, se sussistano i requisiti dinanzi richiamati (unicità, integrazione, coordinamento e utilizzo contemporaneo) (v. Cass. n. 19023/2017, annota in q. sito da F. ALBINIANO; Cass. n. 26346/2016 e Cass. n. 3482/2013).
L’esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione al quale ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, a prescindere dagli schermi societari o da una pluralità di strutture organizzative prive di una chiara distinzione di ruoli, “risponde al dato normativo base dell’art. 2094 c.c. che impone di individuare l’interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del datore di lavoro, e cioè di chi, di fatto, detiene ed esercita i suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente” (Cass. n. 4274/2003).
In presenza di tale centro unitario, tutti i fruitori dell’attività sono responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in ragione della presunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, quando non risulti diversamente dalla legge o dal titolo (Cass. n. 7704/2018; Cass. n. 267/2019, annotata da A. TAGLIAMONTE in q. sito e da M. MOCELLA, in LG, 2019, 936, Gruppi e reti d’impresa, codatorialità e cessazione del rapporto di lavoro).
I giudici hanno altresì considerato possibile “concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che “presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. n. 267/2019, cit.).
Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, la Corte di merito aveva ritenuto che gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa. Pertanto, la distinzione tra i due formali datori di lavoro, lungi dall’essere questi soggetti autonomi e distinti, era soltanto nominale, perché di fatto il datore di lavoro era stato unico. Era cioè configurabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Meridiana Fly s.p.a. e Air Italy s.p.a., sicché i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall’art. 24 della L. n. 223/1991 ai fini dell’applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi andavano riferiti all’unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese. In altre parole, la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da Meridiana Fly doveva essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro dell’originaria ricorrente, come in concreto avvenuto.