Il punteggio per il servizio militare di leva obbligatorio e per il servizio civile equiparato è utile non solo nei concorsi per l’assunzione nei ruoli degli insegnanti della scuola pubblica, ma anche nell’ambito delle graduatorie a esaurimento utili per l’accesso al ruolo.
Nota a Cass. (ord.) 29 dicembre 2021, n. 41894
Kevin Puntillo
Il punteggio per il servizio militare svolto al di fuori del rapporto di lavoro è valutabile ai fini dell’accesso al ruolo insegnanti pubblici mediante graduatorie a esaurimento.
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 29 dicembre 2021 n. 41894; v. anche Cass. n. 15127/2021 e Cass. n. 15467/2021).
La Corte si pone in linea con la Corte di Appello di Palermo (sentenza del 29 marzo 2016) che aveva ritenuto applicabile la disposizione del D.LGS. n. 297/1994, art. 485, co. 7, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, osservando che la disposizione consentiva ai docenti precari in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento di richiedere il riconoscimento del periodo di leva ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie.
La Cassazione richiama anche il D.LGS. n. 66/2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, il quale stabilisce (co.1) che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e (co.2) che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. E rileva che in base a tale disposizione, “anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”.
Più specificamente, i giudici affermano che il servizio militare di leva “è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (DPR. n. 23771964, art. 77, co. 7 e D.LGS. n. 66/2010, art. 2050, co. 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (DPR. n. 237/1964, art. 77, co. 8 e D.LGS. n. 66/2010, art. 2050, co. 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (DPR. n. 237/1964, art. 77, co. 7 e art. 2050, co. 1)”.